3 maggio 2010

L’angolo delle vertenze di lavoro. (Un aiuto concreto ai dubbi sul rapporto di lavoro)

Quante volte nel concreto svolgimento delle prestazioni lavorative ognuno di voi si è chiesto: ma il mio inquadramento è consono alle mansioni effettivamente espletate? E ancora. Come posso far valere le mie ragioni in caso di procedimento disciplinare? Ma la mia paga è quella prevista dal contratto collettivo di riferimento? E l’orario di lavoro effettuato è quello previsto dalla legge? Per la mia assunzione il datore gode di particolari agevolazioni?

Questi e tanti altri piccoli e grandi quesiti affollano la mente di tanti lavoratori che spesso non hanno la possibilità economica di rivolgersi ad un consulente, ad un avvocato o che non ritengono opportuno esporsi attraverso l’intervento del sindacato.

Questo spazio, nasce per offrire un primo parere generale sulle problematiche poste ed anche per capire insieme le realtà lavorative delle varie aree del nostro Paese.

Tutto ciò non vuole rappresentare un servizio di consulenza (seppure gratuita), ma un primo approccio su come affrontare determinate problematiche.

Che ne dite, si parte con lo “sportello vertenze?

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1.430 Commenti a “L’angolo delle vertenze di lavoro. (Un aiuto concreto ai dubbi sul rapporto di lavoro)”

  1. Cesare scrive:

    certo, ottima idea

  2. Rosanna scrive:

    un’ottima idea e non solo per i lavoratori, ma anche per gli addetti del settore che a volte “navigano” in una marea di adempimenti e impegni e un confronto con le proprie conoscenze è sempre importante

  3. Massimiliano Tavella scrive:

    Concordo con Rosanna e ringrazio Cesare per l’apprezzamento.
    Lo spazio sarà una continua interazione di esperienze, per cui è opportuno divulgare il più possibile la nostra idea.
    A presto

  4. gabriella scrive:

    ottima proposta, ma come funzionerebbe?
    io faccio la domanda e Lei dovrebbe rispondermi o ci sarà una persona preposta ed esperta del settore a rispondere? ed in questo caso se la domanda è di tipo lavorativo, sarà un avvocato, un sindacalista o chi?

  5. Massimiliano Tavella scrive:

    Gabriella, Postilla è un blog di professionisti e frequentato da colleghi specializzati nei vari settori.
    Il nostro territorio è il diritto del lavoro e, come ho premesso nell’introduzione, l’idea non è quella di sovrapporsi a servizi a pagamento come “Esperto” o altri di cui io stesso faccio parte.
    Questo è un luogo di discussione e di analisi.

  6. Rosa scrive:

    certo che si ! bella idea !

  7. giulio scrive:

    Ringraziandoti per l’iniziativa voglio approfittare per porgerti subito un quesito:
    La figura professionale“Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi
    aperti al pubblico o in pubblici esercizi”
    Codice Regionale TH1.1.1.4
    Classificazione Internazione delle Professioni ISCO 88 (COM) – 5169 Personale dei Servizi
    di protezione e di sicurezza non classificati altrove;
    Isfol – Repertorio delle Professioni – Attività nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia.
    Con la pubblicazione sulla G.U. n. 235 del 9 ottobre del Decreto 6 ottobre 2009 del Ministero
    dell’Interno
    che tipo di paga devono ricevere stante il fatto che lavorano sempre di notte nei giorni festivi e prefestivi?
    Grazie

  8. Sara scrive:

    Buon Giorno a tutti, vorrei esporre il mio problema per avere un secondo parere: dal 14/09/2009 sono stata assunta come apprendista impiegata amministrativa (4°livello-ccnl commercio e servizi) presso una srl dalla quale sono stata licenziata per cessazione unità produttiva con data 30/04/2010. Il Ddl (amministratore unico)mi deve ad oggi gli ultimi 3 stipendi (febbraio-marzo-aprile-conseguente tfr). Da quanto ne so, la ditta non ha patrimoni/beni/liquidità per far fronte a tale debito. Premettendo che oggi pomeriggio devo andare in cgil a fare vertenza, secondo Voi è possibile che tale debito non possa essere saldato?Inoltre: secondo la legge 2/2009 potrei avere diritto alla disoccupazione apprendisti ma siccome non ho le ultime 2 buste paga (utili a tale scopo) l’inps respingerà la domanda. E’ possibile che questo avvenga? (la risposta me l’ha fornita il patronato inca ma non mi sono sembrati molto preparati in materia).
    Grazie per l’aiuto.
    Sara

  9. Cesare scrive:

    approfitto subito di questo interessante nuovo servizio per porre un quesito?
    Se uno studio di liberi professionisti avesse bisogno di assumere un/una segretaria/o per un tempo determinato in funzione di specifiche ed ordinarie attività di segreteria limitate nel tempo, quale forma di contratto potrebbe attivare (a progetto, part-time, utilizzo dei nuovi voucher, ecc…)? Quali sono gli aspetti intrinseci e contrattuali più importanti da tenere presente relativamente a queste forme di assunzione?
    Grazie

  10. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Giulio.
    Il Decreto citato prevede i requisiti indispensabili per poter svolgere i c.d. “servizi di controllo”,
    nonché le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. A mio avviso, la il trattamento economico e normativo segue lo status del lavoratore (subordinato/autonomo) atteso che, condizione necessaria per l’espletamento dei servizi in questione, è l’iscrizione nell’apposito elenco prefettizio.

  11. Rosaria Russo scrive:

    Buongiorno,
    sono una di quelle lavoratrice (pubblico impiego)che ha subito molti torti per non dire “vessazioni” nell’ambito lavorativo ma che non avendo possibilità economiche non ha potuto far valere le sue ragioni in giudizio. Non posso che essere contenta di questa possibilità di consulenza offerta. A tal proposito a quale indirizzo mail potrei inviare la relazione su quanto mi è capitato?

  12. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Sara.
    Con circolare n. 53 del 7 marzo 2007, l’Inps ha fornito un quadro riassuntivo aggiornato delle disposizioni in materia di «intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del Tfr e dei crediti di lavoro diversi dal Tfr in caso di insolvenza del datore di lavoro». Sulla questione relativa alla disoccupazione, a mio avviso, sarebbe opportuno corredare la domanda della documentazione utile ad illustrare che la causa della mancata produzione dei cedolini è indipendente dalla volontà del richiedente.
    Ci tenga aggiornati.

  13. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Rosaria.
    Il mio indirizzo mail lo trovi sul sito http://www.studiotavella.it.

  14. Raffaele Mucciacciaro scrive:

    l’iniziativa è certamente positiva

  15. rosa maria scrive:

    Apprezzo l’iniziativa, servirà sicuramente a comprendere meglio in questo mondo di leggi, art., circolari…

  16. Pierpaolo scrive:

    Colgo l’occasione per congratularmi per l’iniziativa, veramente lodevole, e ne approfitto per porgere un quesito: E’ possibile per i soci di associazione no profit…avere anche lo status di soci lavoratori con contratto a tempo indeterminato..versare contributi ecc. ecc.? da quello che ho compreso è possibile solo per le cooperative e per le imprese profit…

  17. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Pierpaolo.
    La domanda è troppo generica, può darci qualche notizia in più?

  18. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Raffaele e Rosa Maria.
    Grazie per la partecipazione e per i contributi professionali che vorrete dare.
    Ho sempre creduto molto nelle opportunità di divulgazione del diritto del lavoro attraverso la rete.
    Anni fa ho iniziato con Pierluigi Rausei (un grande!!) un percorso che ha visto uniti decine di consulenti, ispettori e responsabili del personale interagire sui temi del diritto del lavoro e vi assicuro che è stata una avventura gratificante per tutti.

  19. Pierpaolo scrive:

    2 miei amici vogliono aprire una ludoteca creando un’associazione senza scopo di lucro, possono i titolari, o meglio gli associati,prestare lavoro con contratto a tempo indeterminato?

  20. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Pierpaolo.
    La norma non prevede specifiche divieti in merito alla compatibilità tra la qualità di associato e quella di lavoratore presso la stessa associazione. A mio avviso, l’associato può svolgere la propria prestazione lavorativa con qualsiasi tipo di contratto previsto dalla legge, sempre che ne ricorrano i presupposti specifici.

  21. Rossella scrive:

    Salve avrei bisogno di un consiglio. Premesso che ho un contratto part time ma lavoro full time, il mio datore di lavoro ha licenziato il mese scorso 5 mie colleghe ed ora ha ricevuto ben 5 vertenze. Siccome adesso è preoccupato vuole far firmare a me ed altre colleghe, dinanzi ad un sindacalista, un documento dove dichiariamo di aver sempre lavorato part time(cosa non vera ovviamente). Questo documento può essere presentato nella causa di lavoro intentata dalle mie collego? Grazie

  22. Massimiliano Tavella scrive:

    Una dichiarazione, seppure firmata alla presenza di un sindacalista, ha senso solo se inserita in un contesto preciso (transazione, pagamento di spettanze arretrate etc.).
    Non so se questo possa rappresentare una prova in giudizi che riguardano altri rapporti di lavoro. Di certo diventa un atto molto “pesante” se dovessi successivamente essere chiamata a testimoniare….

  23. Fabio scrive:

    Salve,

    Volevo congratularmi per l’iniziativa molto utile.

    Stremato da ormai 5 anni di lavoro a progetto per varie aziende ho intenzione di fare qualcosa, sperando che tutti facciano il primo passo per non far affondare il paese con questo schiavismo.

    Nel mio caso l’ultima societa’ che mi ha assunto è strutturata in modalita’ “scatole cinesi” nel senso che possiede una grossa spa dove a sua volta ha altre 10 spa che a loro volta hanno decine di srl , ed in una di queste sono assunto.

    Ora il mio contratto è lo “standard progetto” dove in poche parole dice di non avere orari di non essere subordinato e che il lavoro stesso lo posso svolgere nel modo che piu’ mi aggrada per raggiungere “un’obbiettivo” ben preciso.

    Ovviamente la situazione reale non è propio cosi’ . In primis lavoro con 8 ore giornaliere con turni 7/24 senza retribuzioni aggiuntive e con un fisso mensile ma tassativamente sono obbligato a lavorare almeno 18 giorni/mese , il posto di lavoro è una grande realta’ italiana (pubblica) che assume personale da un’altra societa’ riconosciuta a livello mondiale che a loro volta contratta con questa societa’ (la spa delle scatole cinesi) e infine ci sono io assunto in una di queste srl dove fornisce il servizio.

    Il dubbio che mi sorge, se faccio vertenza, cosa ne guadagno? so’ per certo che intraprendendo una causa legale con i suddetti perderei la possiblita’ di lavorare per quasi tutta roma in quanto il giro di “progetti” è gestita al 70% da loro direttamente e il 20% come partner ma sopratutto non farebbero prima a chiudere la srl per fallimento???

    grazie a presto.

  24. Massimiliano Tavella scrive:

    Lo scopo perseguito dal D.Lgs. n. 276/2003, di attuazione della legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro (L. n. 30/2003), era quello di eliminare fenomeni elusivi della legislazione in materia di lavoro subordinato. Mi riferisco al lavoro “a ritenuta” e alla proliferazione indiscriminata di co.co.co. che servivano a nascondere vere e proprie prestazioni di lavoro subordinato.
    Per questo motivo, ho sempre difeso la “Biagi” e sono rimasto sorpreso dai duri attacchi ad una norma che in qualche modo ha dato un segnale di attenzione verso una platea di soggetti bisognosi di particolare tutela.
    Combatterne l’uso distorto è compito degli organi di vigilanza, ma intorno al lavoro a progetto regna anche una pericolosa ignoranza da parte di molti consulenti che, avventatamente, espongono i propri Clienti a rischi pesantissimi.
    Gli strumenti per agire contro le false collaborazioni ci sono e sono tutti disponibili, resta da valutare l’opportunità, che resta sempre in capo al soggetto interessato.

  25. rosa maria scrive:

    Salve,
    vorrei sottoporle una questione circa la problematica dei precari presso le PP.AA. degli EE.LL., in Sicilia uan questione ventennale !!!…secondo il suo parere un rapporto di lavoro che si protrae per tutto questo tempo anche se con rinnovi annuali, difatto non ha gli estremi per poter chiedere la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, come prevede la normativa rispetto alle assunzioni a tempo determinato ?….e cmq Lei cosa ne pensa di questi tipo di raporti di lavoro?….non mi reputi assurda…!! grazie.

  26. Massimiliano Tavella scrive:

    Quella che affronta Rosa Maria è una delle problematiche principali e aggiungo “irrazionali” del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
    In generale, l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001 dispone che il contratto a termine può essere prorogato quando la sua durata iniziale sia inferiore agli anni tre. In questi casi la proroga è ammessa per una sola volta, qualora sussistano ragioni oggettive e qualora abbia ad oggetto la stessa attività lavorativa, per la quale è stato stipulato il contratto.
    Nel rapporto con le pubbliche amministrazioni, tuttavia, non si applica la conversione del contratto ex nunc, in contratto a tempo indeterminato, nel caso in cui non sussistano le ragioni obiettive della proroga (in tal senso vedi Corte di Giustizia Europea, sentenza 4 luglio 2006, C-212/04).
    A quanto pare, la nuova normativa risulta più permissiva della precedente, in quanto non richiede l’esistenza di fattori contingenti ed imprevedibili come previsto dall’art. 2 della legge n. 230/1962, ma l’esistenza di ragioni oggettive, le stesse che giustificano l’apposizione del termine iniziale.
    La sovrapposizione esistente tra il D.Lgs. n. 368/2001 e i contratti collettivi che hanno allargato le ipotesi di assunzione con contratto a termine, sortisce effetti con riguardo all’istituto della proroga. In particolare, tutti i contratti che scadranno dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo potranno essere prorogati per un periodo massimo complessivo di 36 mesi, qualora sussistano ragioni oggettive.
    Si assiste, pertanto, ad un graduale venir meno della disciplina speciale dettata dai contratti collettivi sostituiti dalla disciplina legislativa. Ma…il problema è che, mentre nel settore privato la nuova disciplina può incentivare, una volta trascorsi i tre anni dalla costituzione del rapporto a tempo determinato, la stipula di contratti a tempo indeterminato, nelle amministrazioni pubbliche ciò può non accadere. Infatti, pur con il consenso del lavoratore alla prosecuzione del rapporto e in presenza di esigenze dell’amministrazione, quest’ultima non potrà prorogare il rapporto e perderà definitivamente il prestatore di lavoro ed il bagaglio di professionalità dallo stesso acquisito nel corso dei tre anni.
    Ogni giudizio è superfluo….

  27. Andrea Asnaghi scrive:

    Caro Max, ti seguo sempre con attenzione (lo meritano la tua brillante profondità ed acutezza) e debbo registrare un mio parziale disaccordo con la tua risposta a Fabio (n. 23 e 24).
    Sono d’accordo completamente con la tua osservazione sulla Biagi: non è colpa della legge se sussistono parecchie modalità di violazione della stessa, anche quando la norma è stata costruita per “tagliare i panni” contro chi semina precarietà perversa (sul c. a progetto, ho alcuni dubbi sull’efficacia della norma su altri aspetti, ma ciò ci porterebbe fuori tema…).

    Però è altrettanto vero che vi è una rete capillare “eccellente” che vive sulla illegalità (anzi, sulla “legalità border-line”).
    Ipotizzando nella sua descrizione una modalità tipica dei call-center (giusto per non far nomi, ma ovviamente potrei sbagliarmi – ed ovviamente il discorso potrebbe essere replicato anche su altri fronti), dobbiamo dirci che non si tratta assolutamente della “pericolosa ignoranza” di qualche consulentino che segue un datore sprovveduto, ma piuttosto della sistematica, terrificante e scientifica realizzazione di sistemi e meccanismi di violazione, compresi strumenti di difesa legale, strumenti di cattiva informazione (anche con la complicità di commentatori azzeccagarbugli), reti coercitive, connivenze politiche e sindacali/categoriali, e, non ultima, la costruzione di quelle che io chiamo scatole a “soluzione di responsabilità” (se proprio andasse male tutto il resto…).

    Gli strumenti di azione contro tutto ciò non sono (purtroppo) così pronti , disponibili, efficaci ed opportuni (condivido in questo le perplessità di Fabio): prima lo riconosciamo, prima possiamo pensare (legislativamente ed operativamente) le modalità per contrastare qualcosa che ci fa male come cittadini e come persone, ma anche come professionisti, perchè incide sulla qualità della cultura giuridica con cui cerchiamo di permeare il nostro lavoro e che spesso viene sorpassata allegramente dalla soluzione border-line.

  28. Massimiliano Tavella scrive:

    Che dire sulle considerazioni di Andrea?
    Mi sento appartenere alla stessa “scuola” e considero Andrea un eccellente analista dei problemi del lavoro.
    Detto questo non posso che concordare con lui, molti di noi hanno impostato l’azione professionale sulla base di determinati criteri…. i “pirati” ci sono e ci saranno sempre.
    Spesso è una scelta di vita, non solo una scelta professionale.

  29. maria scrive:

    salve..ho letto il vostro sito e le conseguenti interessanti risposte..ora vorrei porgere un mio quesito e speriamo che mi rispondiate al più presto..
    allora io ho lavorato per circa un anno in una ditta individuale(premettendo che ero la compagna del titolare)questo signore ora mi ha liquidato ma non ha versato per me ne contributi ne tantomeno mi hastipendiato per la mia attività che è stata continuativa preparando e facendo mercati addetta sia alla vendita che come commessa nel suo deposito e nei vari mercatini..se faccio la vertenza cosa succede???
    grazie

  30. maria scrive:

    scusi la vertenza ha tempo determinato o indeterminato??se per esempio lui chiude l’attività lasentenza sarà nulla??grazie di nuovo..

  31. Pierpaolo scrive:

    In merito alla sua risposta (20) del 14-05-2010, vorrei evidenziare che il dlgs 276/2003 sembrebbe far intendere che gli unici rapporti di tipo “socio-lavoratore” sono: il socio lavoratore di cooperativa e l’associato in partecipazione..concorda?

  32. vittoria scrive:

    Ciao Max , ho 47 anni e lavoro per un’azienda che si occupa di grande distribuzione con la qualifica di addetta ai servizi amministrativi. Da un anno , per riduzione organico , sono stata trasferita dal reparto contabilità al ricevimento merci per valorizzare cioè inserire a stock la merce,facendomi ritornare indietro , professionalmente intendo , di 20 anni. Ho inizialmente accettato questa situazione perchè mi erano state fatte promesse di un diverso inserimento in seguito all’ apertura di un’altra sede nella città dove risiedo, promessa non mantenuta ma la cosa più strana e che al mio posto c’è un’altra ragazza che aveva vinto una controversia legale. Spiegazione di questo atteggiamento e che avendo visto che mi ero ambientata non gli sembrava il caso di spostarmi per non creare ulteriori traumi qualora si fosse verificata una nuova riduzione. Ho protestato in quanto , per accordi sindacali , l’azienda si è impegnata ad mantenere il mio ruolo ed inoltre essendo un’invalida civile ( splenectomizzata pertanto più esposta a contrarre infezioni) l’ambiente in cui svolgo la mia attività è insalubre : freddo e umido in inverno e caldissimo in estate ,inoltre sono costretta a respirare i gas di scarico degli automezzi che convogliano all’interno del gabbiotto dove lavoro per 5.45 ore al giorno.
    Cosa fare?

  33. ornella scrive:

    Salve,
    vorrei sottoporle un quesito: sono socio di una s.a.s. al 70% e ho un dipendente regolarmente dichiarato. Se dovessi chiudere questa società e aprirne una con altro socio, sono obbligato a tenere il dipendente o posso assumere altra persona?
    Grazie .

  34. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Maria.
    Dalle poche informazioni esposti, i requisiti per una vertenza sembrano esserci tutti. Non mi preoccuperei tanto del legame che univa le parti del rapporto, anche perchè il lavoro gratuito è davvero difficile da dimostrare.
    Se la ditta è individuale il titolare risponderà nei limiti della prescrizione.

  35. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Vittoria.
    Cara Vittoria, le strade sono tante come sono tante le possibilità che ti venga riconosciuta la mansione.
    Un buon avvocato, o meglio, un buon consulente, almeno nella fase amministrativa della controversia, saprà, carte alle mani, consigliarti il percorso più utile.
    Ti strappo una promessa: tienimi informato.

  36. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Ornella.
    Dipende da tanti fattori.
    Se la nuova società opera nello stesso settore, magari negli stessi locali e con gli stessi macchinari, si potrebbero rilevare gli estremi di un trasferimento di azienda.
    La situazione va studiata con cura esaminando complessivamente l’operazione.

  37. massimiliano scrive:

    buon giorno oggi ho scoperto questa pagina e devo dire molto interessante.Io lavoro per una cooperativa SCARL.4livello spunta e movimentazione di surgelati sono costantemente aggredito non fisicamente preciso ma con abusi di potere da parte del consigliere della cooperativa che a suo picimento cambia turni di lavoro decide quante ore farti fare si crede datore di lavoro.la mia domanda è un socio e un consigliere penso che abbiano ugali diritti?e ancora come possiamo combattere le illegalita cooperative senza rischiare di rimanere senza lavoro visto che ogni volta che chiediamo spiegazioni le risposte sono sempre poco carine per ora grazie comunque scriverò ancora perche ho tanto da dire

  38. Giovanni scrive:

    Salve a tutti questo è il mio quesito.
    Ho un contratto di associazione in partecipazione validita’ sei mesi.
    Mi è scaduto da un mese ma sto continuando a lavorare con tanto di busta paga.
    Ora mi è arrivata dal datore di lavoro una lettera dove viene rinnovato questo contratto x altri sei mesi.
    Cosa devo fare? Alla fine ho lavorato un mese senza contratto ma con busta paga.
    Grazie

  39. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Giovanni.
    La stipulazione del contratto di associazione in partecipazione non è soggetta a forme particolari. Tuttavia, pur in assenza di una tassativa disposizione di legge che imponga la forma scritta, ai fini probatori e pratici è preferibile che la natura dei rapporti scaturenti dall’associazione risulti da atto scritto.
    L’instaurazione deI rapporto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro deve essere comunicata ai servizi per l’impiego, così come tutte le variazioni del rapporto, ad es. anche comunicazione della proroga del rapporto (art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 510/1996; art. 4-bis, comma 5, D.Lgs. n. 181/2000).
    E’ bene tenere presente che, nell’intento di evitare fenomeni elusivi, vale a dire contratti di associazione in partecipazione che simulano in realtà rapporti di lavoro subordinato, l’art. 86, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 ha disposto che l’associazione in partecipazione resa senza una effettiva partecipazione ed una adeguata erogazione dei compensi, comporta il diritto per il prestatore d’opera al trattamento economico, normativo e contributivo previsto dalla legge e dal c.c.n.l. per i lavoratori subordinati che svolgono la medesima attività nello stesso settore.
    Ad ogni modo la condotta datoriale non appare del tutto lineare quindi è opportuno chiedere se il mese “di buco” è da imputarsi unicamente ad una mancanza di comunicazione tra associante ed associato (come penso) o se il primo rapporto sia stato formalmente concluso alla scadenza.
    In questo secondo caso hai in mano tutte le carte per far valere i tuoi diritti.
    Tienimi aggiornato!

  40. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Massimiliano.
    Il rapporto associativo prevale rispetto rapporto di lavoro che è ad esso strumentale in funzione del raggiungimento dello scopo mutualistico. Purtroppo l’azione di repressione nei confronti di certe cooperative risulta del tutto inadeguata.
    Come è noto, le cooperative possono instaurare con i propri soci ordinari rapporti di lavoro subordinato inclusi quelli aventi natura dirigenziale, purché nel proprio regolamento interno sia espressamente prevista tale tipologia di rapporto di lavoro tra quelle instaurabili con i soci (INPS mess. n. 30351/2006), e nei loro confronti sorge l’obbligo di applicazione di istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori.

  41. giovanni scrive:

    Carissimo Massimiliano grazie per la risposta.
    In realta il mio contratto è palesemente fittizio in quanto io lavoro come commesso in un negozio con degli orari preposti(scritti), con un responsabile(e relative comunicazioni scritte dove egli si riferisce a noi commessi come “dipendenti”.
    Quello che al momento mi preme sapere è se avendo lavorato un mese a contratto(con busta paga) scaduto posso in qualche modo chiedere di venire assunto come dipendente o no. E se a sto punto mi conviene firmare la proroga di ass in part.
    Concludo dicendo che assolutamente non ho mai avuto nessun rendiconto sull’utile e che mi viene erogato un fisso in busta paga figurante nel precedente contratto come anticipo sull utile.
    Grazie davvero tante.

  42. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Giovanni.
    Carissimo,
    quando mi viene chiesto un consiglio in materia di rapporto di lavoro dipendente, oltre al dovere professionale di individuare gli inadempimenti del datore di lavoro, mi preoccupo di salvaguardare il rapporto in essere.
    C’è tanta gente in giro che mette a repentaglio posti di lavoro, faticosamente conquistati, senza analizzare possibili percorsi di componimento bonario della eventuale vertenza,
    La vicenda che ti riguarda è simile a tante che ho affrontato e posso ragionevolmente dedurre che hai ottime possibilità di vedere costituito un regolare rapporto di lavoro dipendente.
    Ma è necessario valutare tanti aspetti tra cui la consistenza numerica dei lavoratori in forza all’azienda e le eventuali prospettive professionali.
    In una piccola azienda è sempre consigliabile un approccio di tipo personale attraverso il quale cercare di “aggiustare” il tiro di un rapporto palesemente irregolare.
    Nelle grandi aziende, invece, nonostante la tutela sia maggiore, è bene procedere in maniera ufficiale chiedendo l’assistenza a professionisti capaci, ma soprattutto, dotati di buon senso.

  43. giovanni scrive:

    Quindi mi stai suggerendo prima di correre ai sindacati e fare vertenza di provare a parlare con i responsabili dell’ azienda per cercare di “venirsi incontro?”

  44. Massimiliano Tavella scrive:

    Potresti avviare tale percorso, mantenendo intatta la possibilità di procedere successivamente all’instaurazione di una vera e propria vertenza.
    “Venirsi incontro” non significa rinunciare ai propri diritti.

  45. giovanni scrive:

    Grazie ti terro’ aggiornato!

  46. Alessandro scrive:

    Ho due domande da sottoporre:

    QUESITO 1)
    La mia compagna lavorava come OSS presso una struttura sanitaria con un contratto di lavoro a tempo determinato rinnovato già due volte.
    La struttura allora l’ha lasciata a casa una ventina di giorni e poi l’ha riassunta sempre con un contratto a termine.
    Alla prima scadenza (ottobre 2009) la struttura le aveva promesso che alla successiva scadenza le avrebbero fatto un contratto a tempo indeterminato ed invece ad aprile 2010 (a parte le tante menzogne e torti) l’amara sorpresa: licenziata per fine contratto.

    Ora lei può fare solo una richiesta per essere assunta qualora la società intenda assumere una figura con le medesime caratteristiche a tempo indeterminato e nulla più giusto??

    QUESITO 2)
    A inizio maggio viene contattata da un’ospedale che, dopo un paio di colloqui, le promette l’assunzione per un nuovo reparto in apertura a giugno. Lei produce la documentazione (carichi pendenti, …) in originale perchè non vogliono autocertificazioni, ma dopo il tempo indicato per essere richiamata per firmare la lettera di assunzione, il nulla. Perdipiù al telefono non le passano i responsabili e le dicono (anche martedi 15 giugno) di attendere che stanno organizzando il tutto.
    Peccato che prima le abbiano chiesto di non impegnarsi con altre strutture (ha lasciato andare due valide offerte di lavoro) contro la promessa di essere assunta entro una decina di giorni e poi il nuovo reparto ha aperto i battenti a inizio giugno e loro non si sono fatti vivi in alcun modo.

    La promessa verbale ha una qualche valenza e può essere usata per far valere qualche diritto???

    Grazie mille
    Alessandro

  47. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Alessandro.
    Il contratto a tempo determinato presenta troppi spunti di criticità e non mi riferisco solo alla durata complessiva ma soprattutto alle ragioni che giustificano l’apposizione del termine al contratto.
    Molte aziende stipulano contratti a termine illegittimi e peciò impugnabili.
    Bisogna conoscere approfonditamente i rapporti specifici per fornire un consiglio razionale.
    Per quanto riguarda l’impegno di assunzione, se lo stesso non è stato formalizzato con la relativa data, a mio avviso, non ha un valore giuridico.

  48. Alessandro scrive:

    Ho capito :( … la ringrazio molto per la risposta e la sua cortesia.

    Alessandro

  49. Claudio scrive:

    Buongiorno, io lavoro in un’azienda del settore chimico-farmaceutico, e sono inquadrato con la categoria E2 – operatore di magazzino del relativo CCNL, in realtà svolgo lavori che secondo me non mi competono , ovvero oltre che ricevere e caricare a sistema as/400 tutte le merci in entrata, mi occupo anche di smistarle nei relativi reparti sia fisicamente che alivello informatico, e anche di preparare gli ordini di acquisto su modulo nonchè spedirli via fax e contattare telefonicamente i fornitori per preventivi o altro. Ho di recente scritto una lettera alla direzione dove chiedo che mi venga riconosciuta una categoria rapportata alle mansioni svolte, ma mi è stato risposto seccamente che la mia categoria è più che sufficiente e che anzi mi impegni di più nel lavoro. Quali azioni mi consigliate di intraprendere?
    Premetto che non sono iscritto a nessun sindacato, ma se servisse sono pronto a farlo.

  50. Antonella '74 scrive:

    Buongiorno,
    ho una domanda da porre:
    ho iniziato a lavorare per un’azienda il 04 settembre 2007, da quel momento hanno fatto seguito circa 6 contratti a tempo determinato (rispettando i termini della pausa di 20 giorni dopo più di 6 mesi di lavoro e di 10 giorni per meno di 6 mesi).
    I contratti sono stati sempre per sostituzione maternità, sostituzione ferie ecc. E a parte due mesi (20 ottobre 2008 – 31 dicembre 2008), ho svolto le mie mansioni sempre nel medesimo ufficio e con più o meno gli stessi compiti (in realtà reputo di non avere avuto idonea formazione e di aver svolto compiti oltre il mio inquadramento!).
    Ad oggi ho un contratto fino al 15 ottobre 2010.
    Posso fare qualcosa (vertenza, altro) per imporre all’azienda il passaggio ad un ctr a tempo indeterminato?? o non volendo arrivare a tanto, non ho nessun diritto che comunque potrei espletare?
    Grazie.

  51. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Claudio.
    Per fornire una risposta adeguata è necessario conoscere il modello organizzativo adottato dalla singola impresa.
    Ad ogni modo:

    CATEGORIA E
    Declaratoria contrattuale

    Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati, qualifiche speciali e operai cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:

    - conoscenze professionali specifiche accompagnate da adeguata esperienza acquisita nell’esercizio della mansione;

    - autonomia esecutiva nell’ambito di metodi e procedure sostanzialmente definiti;

    - supervisione da parte della posizione superiore.

    Si tratta di una mansione i cui contenuti di autonomia esecutiva scaturiscono da metodi metodi e procedure standardizzate che non richiedono un pregnante intervento (se non esecutivo) del lavoratore.
    Sulla base delle poche notizie fornite, mi sentirei di affermare che l’inquadramento risulta corretto.

  52. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Antonella.
    Il datore di lavoro ha la possibilità di assumere un lavoratore che già sia stato alle sue dipendenze in forza di uno o più contratti a tempo determinato, purchè sia rispettato un determinato intervallo di tempo (dieci o venti giorni rispettivamente se il contratto ha avuto una durata fino a sei mesi o superiore) e, dal 1º gennaio 2008, il limite complessivo di durata di 36 mesi.
    La legge, infatti, prevede espressamente, al comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, che qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
    Diversamente, qualora si tratti di due assunzioni a termine successive, intendendosi per tali quelle effettuate senza che tra di esse vi sia alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
    Il comma 4 bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, introdotto dall’art. 1, comma 40, della legge n. 247/2007 stabilisce che qualora, a causa di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine.
    L’applicazione di tale limite richiede la presenza di due requisiti: l’identità delle parti del rapporto di lavoro e l’equivalenza delle mansioni.
    In base alle notizie fornite non rilevo possibili appigli per una trasformazione.

  53. Silvano scrive:

    Buonasera,
    complimenti per il blog, molto educativo!!!!
    Ho un quesito da porre:
    lavoro in grande distribuzione con contratto fulltime. Nei giorni scorsi mi sono stati consegnati gli orari di lavoro per le due settimane seguenti e, con mia sorpresa, ho trovato giornate di lavoro di 7 ore spezzate con due turni, uno di 2(!!!) ore una pausa pranzo di 1 ora ed il secondo turno di 6 ore, esempio entrata ore 11.00 uscita ore 13.00 -pausa- entrata ore 14.00 uscita ore 19.00.
    E’ nelle possibilità del mio datore di lavoro impormi turni di 2 ore (a mio avviso poco produttivi)?
    Grazie.

  54. elena scrive:

    buonasera!!

    ho bisogno d’aiuto,lavoro da 5 anni per una società con un contratto legato ad un determinato appalto.l’appalto attuale scadrà a giugno 2011,ma la societa appaltante tra un mese cederà la struttura nella quale lavoro ad altra società.mi domando io che fine farò?? ho provato a chiedere sia alla mia ditta che indirettamente a quella che arriverà ma tutti tergiversano.che diritti ho nei confronti della nuova arrivata?? mi è stato detto che poiche l’appalto nn è giunto a scadenza la nuova ditta non è obbligata ad assumermi,ma è mai possibile??!! e che diritti nei confronti della ditta attuale??non dovrebbe darmi preaviso sulla mia situazione lavorativa?se cosi fosse posso chiederele i danni.sembra che la nuova ditta mandera a giorni il proprio personale per una sorta di affiancamento, posso rifiutarmi di “insegnare il lavoro” a chi me lo ruberà?? infine, poiche nessuna delle due ditte palesa le proprie intenzioni nei miei confronti posso spedire una raccomandata con richiesta ufficiale di risposta scritta circa le proprie intenzioni??

    grazie

  55. Gianluca scrive:

    Scusate se magari vado fuori tema,volevo sapere se sapete dirmi quante ore al massimo un turno puo essere spezzato.
    Io lavoro nel commercio terziario come custode notturno, ora vogliono farmi fare un turno che va dalle 7.30 alle 10.30 e poi dalle 20 alle 23 possono ? Ultima cosa io lavoro presso una società di parcheggi,questa società nella città in cui sono sato assunto a 4 parcheggi, io sono stato assunto in uno di questi ( cosi c’è scritto sul contratto ) ma ogni volta che mi arriva la busta paga mi trovo caricato su un altro parcheggio, tutto ciò è regolare ?

    Grazie infinite in anticipo.

    Gianluca

  56. Massimo scrive:

    Buonasera,
    la ditta per cui lavoravo a chiuso per problemi economici e non ha pagato gli ultimi tre stipendi.
    vorrei sapere quanto tempo ho dalla data del licenziamento per fare una vertenza sindacale.
    Grazie

  57. rosa maria scrive:

    Buona sera,
    le devo rinnovare la mia stima per il modo e la puntualità professionale con la quale cerca di fare luce nel mondo del diritto. Volevo anche porle un quesito. Sono da tre anni una dipendente con contratto presso la PP.AA., ma sono stata nella stessa, personale ASU per 17 con accumulo di ore lavorative in eccesso consistente. Le ore le ho in parte prese in compensazione, ma le rimanenti mi sono state azzerate nel momento che il mio rapporto di lavoro si è trasformato in contratto, dicendo che è impossibile continuare a compensarle. Le chiedo se è così come le ho descritto e se in alternativa posso chiederne il pagamento. Grazie.

  58. marco scrive:

    Buona sera lavoro in una azienda della grande distribuzione di genova suddivisa in 50 pv in tutto il territorio lavoro a tempo indeterminato a 38 ore settimanali. 1)Ho una giornaliera stampata del mio orario a 38 ore, vale come orario fisso oppure no? L’Azienda puo’ decidere di cambiare l’orario o la mia giornaliera a secondo delle loro esigenze continue vedi (MUTUE VARIE,GIRI FERIE ecc.)e obbligarmi a fare straordinari e saltare mezze giornate di feste? Posso rifiutare il tutto e avvalermi della mia giornaliera a 38 ore settimanali col medesimo orario stampato? Se non mi sbaglio lArt.119 dice che orario andrebbe depositato all’osservatorio di provincia di competenza entro il 30 novembre di ogni anno con validita’ dal 1 di gennaio dell anno successivo per tutto l’ anno. Grazie spero di avere una risposta molto chiara da parte sua perche’ dal libro del CCNL non riesco a capire molto bene e’ tutto un intreccio di art. che ti confondondo il significato di ogni frase.

  59. massimiliano tavella scrive:

    Per Elena.
    Di quale settore si tratta?

  60. massimiliano tavella scrive:

    Per Silvano. Il datore ha in generale la facolta’ di modificare,per esigenze produttive e/o organizzative unilateralmente la distribuzione dell’orario di lavoro. E’ chiaro che la modifica non deve essere “pretestuosa” o discriminatoria

  61. massimiliano tavella scrive:

    Per Massimo. I crediti retributivi si prescrivono in 5 anni. Presumo ci sia anche un problema di tfr che a certe condizioni puo’ essere pagato dall’Inps unitamente alle ultime retribuzioni non corrisposte

  62. nunzia Di Lallo scrive:

    complimenti idea straordinaria,noi consulenti ci siamo dentro fino al collo!Idatori di lavoro quando ci incappano lasciano noi a districarci con gli avvocati agguerriti dei lavoratori incazzati!!!!!!!!!!!!!!!!

  63. Massimiliano Tavella scrive:

    Cara Nunzia,
    ultimamente mi sto occupando di ristrutturazioni e di conseguenza di gestione delle eccedenze di personale, quindi comprendo sufficientemente bene quale drammi si celino dietro ogni licenziamento.
    Credo però che l’etica professionale ma soprattutto il rispetto verso i lavoratori restino imprescindibili punti di riferimento nella condotta di ognuno di noi. Grazie per i complimenti e ti invito a partecipare attivamente.

  64. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Gianluca.
    La modifica della distribuzione dell’orario di lavoro deve essere determinata da reali esigenze tecnico-produttive.
    Per quanto riguarda i continui spostamenti secondo i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni, il luogo nel quale la prestazione lavorativa deve essere eseguita si desume, ove non sia stato specificamente pattuito tra le parti al momento della costituzione del rapporto, dalla natura della prestazione stessa.
    Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato il luogo della prestazione di lavoro coincide quindi:

    - normalmente con la sede o una delle sedi dell’impresa;

    - in alcuni casi con il domicilio del lavoratore (lavoro a domicilio);

    - in altri casi con una più o meno ampia zona di territorio, per le attività che implicano continui spostamenti da un luogo ad un altro (rapporti di lavoro con i viaggiatori ed i piazzisti, con gli addetti a montaggi o manutenzioni esterne, ecc.).
    E’ chiaro che la determinazione del luogo della prestazione, sia al momento dell’assunzione che durante lo svolgimento del rapporto, rientra, salva diversa previsione contrattuale, tra i poteri del datore di lavoro.
    E’ altrettanto chiaro che lo spostamento all’esterno dell’unità produttiva può avvenire solo sotto forma di trasferimento o di trasferta.
    Dalle poche notizie riportate, il comportamento dell’azienda non appare del tutto corretto.

  65. paolo scrive:

    Salve mi chiamo Paolo, complimenti per l ottima idea avuta nell’aprire questa sezione.
    Io lavoro come facchino d’albergo, 6 livello ,6.40 ore per 6 giorni.Oltre alle mansioni di facchinaggio devo fare anche fare il cameriere alle colazioni, il cameriere per banchetti a volte il gastronomo e una due volte al mese anche il barman facendomi anche gestire la cassa del bar.Tutto questo anche facendomi fare ultmimamente anche più di due ore al giorno di straordinari e a volte sospendendomi anche il riposo settimanale facendomelo recuperare la settimana successiva quindi capita di lavorare 13 giorni di fila.Ci sono gli estremi per una vertenza?Grazie

  66. paolo scrive:

    volevo aggiungere che faccio anche piccole manutenzioni.quindi per tutte queste cose che secondo me sono extra vorrei il passaggio di livello.

  67. franca scrive:

    Salve la mia domanda è questa.Mio marito tecnico ortopedico diplomato è stato assunto circa due anni fa con un contratto da operaio e con uno stipendio irrisorio, meno di mille euro netti al mese.E’ stato costretto ad accettare,in quanto per motivi econmici abbiamo dovuto chiudere la nostra società di ortopedia e sanitaria. dal 2006 la professione di tecnico ortopedico rientra nelle professioni sanitarie con una paga nazionale conglobata di 1596 euro mensili. come può far valere i suoi diritti?

  68. franca scrive:

    vorrei inoltre sapere, qualora mio marito venisse inquadrato nella professione sanitaria a quante mensilità avrebbe diritto? specifico, per maggior chiarezza che lavora per una srl che, oltre a lui, ha come didpendente una signora facente funzione di segretaria commessa. Grazie e complimenti per l’iniziativa lodevole

  69. massimiliano tavella scrive:

    Per Paolo.
    Sicuramente l’inquadramento non è regolare. Prova a parlarne con il tuo datore di lavoro. Ti garantisco che il problema è suo.

  70. massimiliano tavella scrive:

    Per Franca.
    Puoi specificare il settore dell’azienda, il ccnl applicato e le concrete mansioni svolte da tuo marito?

  71. franca scrive:

    L’azienda è nel settore dell’ortopedia e sanitaria. Si occupa di vendita di ausili già pronti(ginocchiere carrozzine stampelle), di fabbricazione di presidi medici su misura (plantari) e di fornitura agli invalidi civili e agli aventi diritto:le mansioni del tecnico ortopedico e quindi di mio marito sono di applicazione di tutori tipo corsetti, busti , di prendere le impronte per realizzare plantari su misura su prescrizione medica etc.nonchè della vendita al pubblico.Andando sul sito fioto (federazione italiana tecnici ortopedici) c’è tutto quello che concerne la professione di tecnico ortopedico,compreso il ccn dei dipendenti di studi professionali.Prima del 2006 questa professione era equiparata a quella dei metalmeccanici Nella busta paga mio marito ha la qualifica di operaio 4 livello con retribuzione tabellare di 1258,51.Da quanto letto oggi sul trattamento economico riportato nel ccn in questione, credo appunto che il tecnico ortopedico rientri nell’area delle professioni medico sanitarie di seconfdo livello. Nell’art 118 viene indicata la retribuzione.Come deve comportarsi quindi con il datore di lavoro? ha dirittto ad essere risarcito per questi due anni? grazie ancora

  72. Lorys scrive:

    Ciao Massimiliano,

    complimenti per l’iniziativa, ti espongo subito il mio problema:
    dal 2005 sono impiegato a tempo ind di una società esterna presso società multinazionale nel comparto metalmeccanico.
    Di fatto ho sempre preso ordini da personale e lavorato nelle strutture della suddetta multinazionale; adesso la mia società è molto vicina a perdere l’appalto, mi hanno proposto di passare alla subentrante che ha però un contratto meno “sicuro” e vorrei valutare gli estremi per fare vertenza al fine di un’assunzione diretta…
    in precedenza ho lavorato con piva regimi agevolati per altra società esterna e per l’attuale prima di venire assunto, ma il committente è sempre stata la multinazionale…Il passaggio anche se da libero professionista da una società all’altra con lo stesso committente potrebbe pregiudicare la vertenza?Mi hanno riferito che in caso di passaggio con contratto di impiegato alla subentrante perderei la possibilità di una futura vertenza…
    Grazie pr la disponibilità e scusa per la lunghezza.

  73. cosimmo scrive:

    Gentile sig. buon giorno e buon giorno a tutti. Prima di tutto vi voglio chiedere scusa se faccio qualche sbaglio grammaticale e vi voglio dire che se lo faccio lo faccio pur troppo perchè ancora non so scrivere corretto l’italiano anche se sono qui in Italia da oltre 13 anni.
    Vi volevo raccontare la mia storia se mi potete dare dei consigli o qualche vostro parere. Nel 1999 ho iniziato a lavorare per una societa S.R.L. a un stabilimento balneare facendo il lavoro notturno: in poche parole facevo guardiano notturno a questo stabilimento e attaccavo la sera alle ore 21:30 e staccavo la mattina alle ore 6:30 a volte anche 7:30.
    Ho questo lavoro dal 1999 fino al 2005 lavorando in nero perchè loro non hanno mai voluto mettermi in regola e tengo a dire che facevo un lavoro stagionale come guardiano notturno iniziando nel mese di aprile ogni anno e finendo l’1 ottobre. Nel 2005 dopo che ho detto al mio principale che se lui non mi metteva in regola io andavo via, lui mi ha messo in regola però soltanto con 4 ore a notte, ma io lavoravo sempre 9 anche 10 ore. Ho fatto questo lavoro fino al 2009 (sempre stagionale lavorando come guardiano da aprile a ottobre) e nel luglio 2009 ho chiesto un aumento al mio principale pari a 5 euro a notte.
    Lui mi ha detto che mi avrebbe dato questi soldi (sempre in nero) quando avrei finito la stagione, ma quando è finita la stagione ho dovuto combattere con lui per ottenere questi soldi in più che mi aveva promesso e alla fine dopo tante polemiche me li ha dati dicendomi che quello sarebbe stato l’ultimo anno che io ho lavorato per lui e che avrebbe preso un altro guardiano perche’ io ho chiesto troppo.
    Vi voglio dire che io ho tutte le buste paga a casa e nei giorni scorsi guardando bene ho realizzato che non ho firmato nemmeno una buona parte di queste buste paga. Vi voglio dire che non ho mai ricevuto le ferie, tredicesima, quattordicesima, aumento notturno, proprio niente ricevendo soltanto i soldi per 4 ore in regola e 4 al nero in tutto era 30 euro per notte. Dopo aver visto che il mio principale, pur lavorando onestamente per lui dopo tutti questi anni, non si è interessato ame, anzi ha preso un altro al posto mio.
    Nel frattempo, io mi aspettavo almeno una liquidazione da parte sua ma nemmeno questa non mi e’ stata data. Sono andato da un legale per informarmi se posso chiedere tutto ciò che non ho ricevuto, ma lui in base a quello che dice la legge italiana – non a quello che io credevo – ha mandato la lettera con i conti al ex mio principale e sono iniziati i problemi. Meglio se non vi racconto tutto quello che e’ successo.
    Voglio chiedervi: Lui mi ha voluto offrire 10.000 euro, ma io, su consiglio del mio avvocato, non li ho voluti prendere perchè sono pochissimi rispetto a quello che mi dovrebbe dare come dice il mio avvocato. Tuttavia, il mio ex principale mi ha detto che per i primi 5 anni che ho lavorato per lui ci sarebbe la prescrizione.
    Praticamente è come se io avessi lavorato dal 1999 al 2005 in nero e poi dal 2005 al 2009 in regola solo con 4 ore a notte. Lui ritiene che la legge italiana dice che i primi 5 anni sono prescritti perche’ io ho fatto un lavoro stagionale non continuativo, ma io lavoravo stagionale come guardiano notturno ma l’inverno facevo sempre i lavori per lui a casa sua o allo stabilimento balneare per manutenzione.
    Vi volevo chiedere, e’ vero che esiste questa prescrizione per il periodo 1999-2005???? Dice la legge italiana questo? Lui mi ha detto anche che non gli posso fare nulla perche’ la società S.R.L., per quale ho lavorato e di cui lui è l’unico amministratore legale, non ha nulla di intestato e che se non prendo i 10.000 euro che mi ha offerto non prenderò mai nulla anche perche’ lui farà fallire la società e così non prenderò mai una lira.
    E’ possibile una cosa del genere. Vi prego di rispondermi e vi ringrazio per il tempo accordato.

  74. cristina scrive:

    Buon giorno a tutti vorrei un informazione,io ho un attività commerciale e sono l’unica lavoratrice; quante volte si deve pagare l’inps in un anno?
    Grazie Mille
    Cordiali Saluti

  75. francesco scrive:

    Buongiorno sono francesco faccio parte del contratto nettezza urbana facciamo spazzamento da circa 10 anni in un paese in provincia di milano adesso e scaduto appalto siamo passati alla nuova ditta sempre nostro settore da 45 giorni, ci e arrivata una comunicazione scritta che vogliono dare subappalto ad una cooperativa e passarci appunto ad essa il problema che vogliono cambiarci il contratto non piu nettezza urbana ma multiservice naturalmente noi non siamo daccordo volevo sapere se loro possono fare questo ringrazio anticipatamente per la risposta

  76. massimiliano tavella scrive:

    Caro Francesco,
    sarebbe necessario vedere cosa dispone il capitolato d’appalto.
    Di certo il comportamento non sembra del tutto lineare. iL ccnl “igiene urbana” nella circostanza dei subentri in appalto è dasvvero molto chiaro.

  77. marco scrive:

    buona sera mi chiamo Marco in relazione alle mie domande del 4/ 7/ 2010 ore 01:59 n58 non ho ricevuto risposta mentre tutti gli altri che hanno scritto dopo di me si. Puo cortesemente rispondere anche alla mia domanda?

  78. massimiliano tavella scrive:

    Per Marco.
    Carissimo Marco, come potrà comprendere, la vita dei professionisti è costellata di giornate “senza respiro” per cui i lettori del mio Blog mi perdoneranno qualche ritardo nel rispondere ai quesiti. A volte, non rispondo per data di invio del quesito perchè le risposte spesso vengono elaborate in aereo/treno o cmq in momenti che non mi permettono di scorrere tutto il Blog.
    Ad ogni modo una parte della risposta la trova al numero 60.
    Il datore di lavoro non può ridurre unilateralmente l’orario normale di lavoro dei propri dipendenti, mentre ha il potere di modificare anche unilateralmente la distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco della giornata o della settimana lavorativa purchè tale modifica non sia arbitraria ma dettata da effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive.

    Tale potere del datore di lavoro non viene meno neppure quando la distribuzione dell’orario di lavoro in atto risulti praticata da tempo, in quanto non possono essere configurati, in materia, usi aziendali vincolanti.

    D’altronde, anche nel caso che il contratto collettivo imponga particolari oneri procedurali in ordine alla determinazione delle modalità temporali della prestazione lavorativa – ad esempio obbligo di informazione preventiva o di esame congiunto con i sindacati – il datore di lavoro, una volta soddisfatti correttamente quegli oneri, può comunque disporre la modifica della distribuzione dell’orario di lavoro unilateralmente, laddove non sia stato possibile addivenire ad un accordo con i lavoratori o con i loro rappresentanti sindacali.
    Tuttavia, il datore di lavoro non può modificare unilateralmente l’orario di lavoro dei singoli dipendenti quando la determinazione dell’orario di lavoro non sia stata effettuata attraverso un mero rinvio alla disciplina collettiva ma abbia costituito oggetto di una specifica pattuizione individuale. Ogni qualvolta la contrattazione collettiva preveda l’effettuazione di lavoro straordinario, il datore di lavoro ha il potere di richiedere e di imporre ai propri dipendenti l’effettuazione di lavoro straordinario nel rispetto dei limiti di durata previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria.

    In presenza di esigenze aziendali inderogabili ed eccezionali, il datore di lavoro ha anche il potere di imporre prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi ovvero nelle ore notturne.

    Ne deriva che, da un lato, il lavoratore che si rifiuti ingiustificatamente di prestare il lavoro straordinario legittimamente richiestogli dal datore di lavoro pone in essere un inadempimento contrattuale e diventa, quindi, passibile di sanzione disciplinare, a meno che sussistano norme contrattuali collettive o individuali che escludano l’obbligatorietà delle prestazioni di lavoro straordinario ovvero subordinino il legittimo esercizio del potere del datore di lavoro di richiedere prestazioni straordinarie al ricorrere di circostanze o esigenze particolari o eccezionali; dall’altro lato, che il lavoratore non può pretendere, senza il consenso del datore di lavoro, di continuare a svolgere lo stesso numero di ore di lavoro straordinario prestate in precedenza, al fine di lasciare intatto l’ammontare complessivo della propria retribuzione.
    Un caro saluto.

  79. marco scrive:

    Grazie per la risposta.Capisco benissimo che a volte non avete neanche il tempo di respirare, ho semplicemente rimarcato la cosa perchè non avevo piu’ risposta. Mi scusi l’ insistenza ma il punto che non ho mai capito e questo: Cosa si intende per esigenza tecnica organizzativa?Personalmente a me hanno detto sempre questo in riferimento al mio settore ripeto grande distribuzione,composta da 2500 dipendenti suddivisi in 50 punti vendita di dimensioni diverse ma tutti con la stessa denominazione.La mia mansione e nel banco di gastronomia e siamo in 4 dipendenti dietro al banco,quando uno e malato o quando tutti gli anni parte il giro ferie di quattro settimane secondo me gli altri 3 dipendenti che rimangono a lavorare non dovrebbero essere obbligati a svolgere straordinario per coprire la mancanza di chi e assente.PER ESIGENNZA ORGANIZZATIVA io la intendo es, se si rompe un frigo o se arriva un camion in ritardo.Pero per mancanza di personale secondo sempre il mio parere dovrebbe essere l’azienda a provvedere ho avendo del personale jolly da fargli fare questo tipo di mansione invece di obbligarti a fare straordinari lavorando male perche’ offri un servizio scadente e in piu’ in questo momento mi hanno sostituito una mia collega in maternita’ con una stegista che ha sempre fatto la cassiera, e sono senza capo reparto che e in mutua per un intervento in ospedale.Preciso che sia io che il capo reparto abbiamo il 4 livello e siceramente tutto questo mi sembra esagerato.

  80. franca scrive:

    in riferimento a quanto chiesto nei commenti 67 68 e ulteriormente specificato nel 71 non ho ancora ricevuto una risposta esauriente.Vorrei quindi sapere quale dovrebbe essere l’inquadramento economico di mio marito che ha iltitolo tecnico ortopedico (divenuto equipollente al diploma universitario in base al decreto ministero sanità del 27 luglio 2000) che attualemte ha un contratto di operaio di 4 livello con uno stipendio netto mensile inferiore ai mille euro. Mio marito ha 56 anni, e quando è stato assunto eravamo praticamente con l’acqua alla gola e no ha fatto obiezioni. In pratica la figura professionale di mio marito è “necessaria”allo svolgimento dell’attività della società sas per la quale lavora. grazie

  81. massimiliano tavella scrive:

    Carissima Franca,
    non è semplice rispondere alla tua domanda in base alle informazioni fornite.
    Il settore è spesso inquadrato come una via di mezzo tra l’attività di commercio e quella paramedica.
    Da ciò dipende anche l’eventuale inquadramento di suo marito soprattutto con riferimento ai contenuti professionali della mansione esplicata.
    La figura del tecnico ortopedico racchiude competenze e mansioni che non sempre vengono rilevate negli esercizi commerciali che forniscono protesi.
    Di converso, la valutazione ortopedica e la conseguente costruzione di presidi medici non possono essere di certo contemplate nelle mansioni tipiche dell’operaio.

  82. cosimmo scrive:

    Signore Massimiliano qui sul vostro sito i cittadini stranieri onesti che hanno documenti regolari definitivi Italiani, persone brave che hanno sempre lavorato in questo paese non hanno diritto a una risposta da lei???? Se è così almeno scrivete sopra alla “home page” del sito che questo sito è destinato soltanto ai cittadini italiani. Se sapevo che è così non scrivevo niente qui e non vi disturbavo. Comunque grazie per la sua amabilità e grazie per la “risposta” che mi avete dato.

  83. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Cosimmo.
    Rispondo per rispetto agli altri utenti e amici del Blog, altrimenti avrei steso un velo pietoso sulle sue assurde parole.
    Lei ha lavorato in nero per anni, con orari di lavoro impossibili, è stato probabilmente anche sottopagato e non trova altra soluzione che quella di inveire in maniera tanto assurda e fuori luogo perchè non ho ancora dato risposta ad un suo quesito (abbastanza complesso) di soli 4 giorni???
    Probabilmente non ha capito lo spirito del Blog e neanche la disponibilità del sottoscritto, per cui le consiglio di cercare altrove risposte più veloci e magari più precise.
    Essere stranieri, per quanto mi riguarda, è un valore da difendere e ne è dimostrazione il fatto che tanti extracomunitari trovino presso il mio studio sicura e disinteressata accoglienza.
    Italiani o stranieri, i lavoratori meritano tutto il rispetto di questo mondo, come meritano rispetto i professionisti (italiani o stranieri) che sempre lavoratori sono….

  84. roberto scrive:

    Buonasera la mia situazione e un po complicata allora io sono un apprendista magazziniere la mia busta paga è di 650 euro per 8 ore giornaliere faccio sempre straordinari anche se non vi sono stati mai pagati,in più saltuariamente svolgo la mansione di tecnico manutentore caldaie che non è prevista nel contratto senza avere nessun aumento di stipendi per la mansione svolta, e godo di una sola settimana di ferie l’anno per volonta del mio datore di lavoro.Dopo vari insulti e minacce giornaliere oggi sono stato quasi aggredito senza giusta motivazione (infatti sia ben chiaro il mio datore non si è mai lamentato del mio operato anzi mi elogiava spesso)ho deciso di andare via senza firmare lettera di dimissioni o licenziamento perche sono intenzionato a fagli un avertenza. La domanda e questa cosa posso fare?E cosa otterrei se gli faccio l avertenza grazie infinite

  85. massimiliano tavella scrive:

    La configurabilità di un rapporto di apprendistato anziché di un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – con tutte le conseguenze che ciò comporta, soprattutto sul piano retributivo e contributivo – è subordinata alla circostanza che:
    - l’apprendista svolga attività tale da consentirgli di acquisire una qualificazione professionale (ovvero di un titolo di studio nel caso dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e nel caso dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) e riceva il relativo insegnamento;
    - l’apprendista abbia l’età prevista per la stipulazione di tale rapporto;
    - l’assunzione avvenga nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti dalla legge a seconda della natura dell’azienda e dell’attività da essa svolta.
    Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 25/1955, il datore di lavoro ha l’obbligo di:
    - impartire o far impartire nella sua impresa all’apprendista alle sue dipendenze l’insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
    - collaborare con gli enti preposti all’organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell’addestramento pratico;
    - osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e retribuire l’apprendista in base ai contratti stessi;
    - non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
    - concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
    - non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle ad incentivo;
    - accordare all’apprendista senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l’apprendista stesso adempia l’obbligo di tale frequenza;
    - accordare all’apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
    - informare periodicamente la famiglia dell’apprendista sui risultati dell’addestramento.
    L’art. 53, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, così come modificato dall’art. 11, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, introduce una severa disciplina sanzionatoria comune alle tre nuove tipologie di apprendistato.
    In caso di inadempimento dell’obbligo formativo tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell’apprendista ed imputabile esclusivamente al datore di lavoro, questi sarà tenuto a versare all’INPS, a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
    Inoltre, l’inadempimento dell’obbligo formativo preclude al datore di lavoro la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l’acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale.
    Sulla base di quanto descritto nel quesito, il rapporto instaurato sembra del tutto irregolare.
    Ti consiglio comunque di tornare al lavoro, di non firmare eventuali lettere di dimissioni se non per giusta causa. Se il tuo obiettivo è solo il risarcimento dei danni subiti, puoi intraprendere un contenzioso con ottime probabilità di successo.
    Se invece vuoi mantenere il posto di lavoro, puoi,attraverso una lettera informale, rivendicare i tuoi diritti di apprendista e se nulla cambia, richiedere l’intervento della direzione provinciale del lavoro anche al fine di disconoscere il contratto di apprendistato con serie conseguenze in capo al datore di lavoro.
    Tienimi aggiornato

  86. massimiliano tavella scrive:

    Per Marco.
    Le esigenze organizzative non sono sempre dovute a fatti accidentali (rottura del frigo) ma dipendono dalla strategia imprenditoriale del datore di lavoro che, in piena libertà, valuta quale sia la migliore organizzazione da adottare.
    Se le modifiche non sono pretestuose o discriminatorie avranno i crismi della legalità.

  87. cosimmo scrive:

    Ha ragione signore,io ho lavorato proprio nell le condizioni che tanti altri non ce la facevano lavorare,però ho sempre lavorato e il signore e su e sa che non dico ne meno una bugia e così tutto proprio come ho scritto qui sur questo sito. Sono stato fedele o di fiducia come un cane per 11 anni a una persona e dopo tutti sti anni non vuole darmi quello che la lege Italiana dice non io o un altro. Ho un figlio che e nato qui in Italia e per potere crescere mio figlio io andavo al lavoro de notte staccavo a mattina a le 6:30 tante volte anche a le 7:00 e quando arrivavo a casa io entravo dal cancellò e mia moglie usciva per andare al lavoro per poter tirare in avanti e crescere il nostro figlio.Io dopo una notte di lavoro stavo sveglio tutto il giorno fino che mia moglie rientrava a casa dal lavoro a le 19 e puoi mi facevo la doccia dopo di che mi mettevo anche io al letto per riposare per che a le 21:30 dovevo già attaccare al lavoro. LO SO CHE SEMBRA PIU TOSTO IMPOSIBILE MA IO LO FATtO E HO LE TESTIMONIANZE DAI CARABINIERI DAL 1999 A 2009 QUANDO LI CHIAMAVO NEI DIVERSI ORARI PER CHE VENIVANO I LADRI A RUBARE E IO MI RISCHIAVO ANCHE LA VITA A QUELL LAVORO. Io già ho un legale ma volevo sentire anche il suo parere tutto qui, e non vi avevo chiesto pietà. Grazie di tutto e se lei dice che ne ha tanti stranieri che vengono da lei con i problemi del genere (vertenze di lavoro) mi scusi ma io non credo quello che dice lei per che lei dovrebbe sapere che TUTTI O SE NO MAGIOR PARTE DEI STRANIERI LAVORANO NEI ORARI E NEL LE CONDIZIONI IMPOSSIBILE. GRAZIE ANCORA E IO DICO COSI: E UN DIO SU CHE CI VEDE E CI GIUDICHERA A LA FINE A TUTTI PER QUELLO CHE ABBIAMO SBAGLIATO SUL QUESTA TERRA!!!!

  88. francesco scrive:

    salve sono Francesco avevo gia scritto N° 75 Mia aveva risposta di guardare il capitolato non prevede niente per quanto riguarda se cooperativa ce solo art. 36. Ma come possibile che per anni abbiamo lavorato in questo comune con diverse ditta sempre iscritte al contratto fise e adesso vogliono farci contratto cooperativa multiservice non ci sono leggi in proposito che ci tutelino grazie Massimiliano per le tue risposte per noi sono un conforto nelle situazioni brutte

  89. Pierpaolo scrive:

    Buonasera e ancora complimenti per la lodevole iniziativa e per il tempo che dedica alle nostre problematiche..dopo quanto detto..le porgo il mio quesito: siamo in presenza di una vertenza di lavoro nei confronti di una srl in liquidazione, tale vertenza è successiva alla messa in liquidazione..in questo caso quali obblighi ha l’azienda nei confronti della dipendente?

  90. Pierpaolo scrive:

    ..la dipendente, riferita al quesito 89, non è mai stata regolarizzata..ha svolto per 11 anni l’addetta alle pulizie a 12 ore settimanali, percepiva 185 euro mensili, la srl in liquidazione è obbligata a versare sia crediti da lavoro dipendente che i mancati contributi? è possibile il profilarsi della prospettiva di appropiazione indebita? in questi casi i soci sono responsabili personalmente?

  91. GIANLUCA scrive:

    avrei un quesito se sia sempre possibile fare una vertenza contro l azienda anche se l azienda in questione e in fase di commissariamento con i lavoratori in cassa integrazione, un gruppo di lavoratori vorrebbe fare una vertenza per trasformare il ns contratto gia scaduto in indeterminato visto che in fasse di assunzione l azienda aveva superato il limite massimo del 15 per cento di lavoratori assumibili a tempo determinato media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente ma la nostra azienda ora si trova in stato di commissariamento e praticabile secondo lei questo tentavivo per prendere la cassa integrazione

  92. Renzo scrive:

    Salve Massimiliano,

    Approfitto di questo generoso servizio per chiederti un quesito, dal quale credo derivi un problema che interessi a molti.

    Sono stato assunto, con contratto a termine di 1 anno con inserito periodo di prova di 4 mesi, da una SpA come Capo Manutenzione, per sostituzione di un dimissionario.

    La Direzione mi aveva assicurato, ma solo verbalmente, che le finalità di questo contratto erano assuntive e che tale contratto si giustificava poichè la mansione comportava responsabilità e dunque richiedeva un periodo di valutazione sicuramente più lungo di quello previsto dalla prova di un contratto a tempo indeterminato.

    Orbene, dopo aver superato la prova dei 4 mesi, in prossimità della scadenza del termine mi è stata comunicata l’intenzione di non dare seguito ad altri rapporti di lavoro.

    Nel frattempo ero venuto a conoscenza di accordi tra il mio superiore ed un suo ex collega che sarebbe stato assunto al mio posto, e sentendomi preso in giro, ho deciso di fare vertenza all’azienda sulla base delle due seguenti non conformità contrattuali:
    1) la motivazione per giustificare il termine apposto sul contratto è troppo generica e astratta poichè richiama motivazioni organizzative e per nulla specifiche;
    2) in pendenza del rapporto lavorativo mi sono state attribuite mansioni aggiuntive estranee sia al contratto e sia al termine ivi esposto.

    Secondo te quali delle due non conformità, 1 o 2, mi dà più diritto per rivendicare la conversione del mio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato?

    L’Azienda, ferma sulle sue posizioni, al momento, non accetta di trattare.

    Un caro saluto e grazie, Renzo

  93. Ivano scrive:

    Buongiorno,

    vorrei sottoporle il mio problema relativo al periodo di preavviso. Sono inquadrato con CCNL metalmeccanico 5° livello e lavoro da poco più di un anno nella mia attuale azienda.
    Avendo intenzione di dimettermi per passare ad un’azienda concorrente che mi assumerà non prima di inizio ottobre (per motivi fiscali) vorrei sapere quali sono i doveri della mia presente azienda nei miei confronti nel caso rinunci al mio periodo di preavviso.
    Per il contratto io dovrei presentare le dimissioni entro fine luglio (vista la chiusura di 2 settimane in agosto dell’azienda) e mi chiedo se dovrò rimanere a casa senza stipendio per un paio di mesi oppure se posso pretendere il pagamento dello stipendio da parte della mia attuale azienda in questo periodo.

    Grazie,

    Ivano

  94. Massimiliano Tavella scrive:

    Il CCNL metalmeccanici industria prevede un periodo di preavviso per il tuo livello di 1 mese e 15 giorni.
    Le situazioni possibili sono almeno tre:
    1) ti dimetti rispettando il termine di preavviso e lavorerai fino allo spirare dello stesso;
    2) rassegni le dimissioni senza rispettare il periodo di preavviso (lavorato) e il datore potrà trattenerti dall’ultima busta paga la somma equivalente;
    3) procedi alle dimissioni concordando con il datore di lavoro l’esonero dal preavviso.

  95. Ivano scrive:

    Salve Massimiliano,

    ti ringrazio della risposta ma temo che nessuna delle 3 situazioni si realizzerà.
    Nel mio caso io procederò a dimettermi rispettando il termine di preavviso visto che è mio interesse lavorare fino alla fine dello stesso. Temo però che il mio datore di lavoro preferirà “allontanarmi” dall’azienda al più presto.
    Siccome però il mio nuovo lavoro non potrà iniziare subito rimarrei “a piedi” per un periodo di almeno un mese.
    Mi chiedevo se posso chiedere alla mio attuale datore di lavoro di pagarmi comunque lo stipendio durante il preavviso oppure se ciò non è possibile.
    Presumo che questa seconda ipotesi sia quella corretta ma vorrei esserne certo.

    Grazie ancora

  96. renzo scrive:

    Salve Ivano,

    Ho letto i tuoi post ed avendo un pò di esperienza pratica sull’argomento delle dimissioni posso dirti due cose.

    Innanzi tutto non sei tenuto a rivelare al tuo datore di lavoro che vai a lavorare per un concorrente, a meno che non sei vincolato da un patto di non concorrenza per il quale dovresti stare molto attento.

    In secondo luogo, il tuo attuale datore di lavoro volendo, messo a conoscenza che vai a lavorare presso un concorrente, ti può dispensare dall’obbligo del preavviso; in un simile caso, il tuo datore di lavoro ti dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva, pari alle retribuzioni che avresti percepito se avessi lavorato durante il preavviso.

    In tal caso devi stare attento che dispensare il lavoratore dall’obbligo di lavorare durante il preavviso comporta vantaggi e svantaggi: dal primo punto di vista, si deve osservare che il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione, senza dover prestare la propria attività lavorativa. Di contro, con la corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso, il rapporto di lavoro viene immediatamente a cessare, e il lavoratore perde gli eventuali benefici che avrebbe potuto conseguire qualora il rapporto di lavoro fosse proseguito, sia pure solo fino alla scadenza del preavviso. Per esempio, potresti non fruire di uno scatto di aumenti retributivi che andranno a regime dopo la cessazione del rapporto!!!

    Quindi valuta bene il tutto a monte con la necessità di rivelare a meno che vai a lavorare da un tuo concorrente, altrimenti, se ne esistono i presupposti puoi sempre dimetterti per “giusta causa”.

    Bye

  97. renzo scrive:

    Salve Massimiliano,

    Ho visto che non hai dato seguito al mio post, presumo per una svista dato che hai invece risposto ad Ivano che ha scritto dopo di me….cmq ti ripropongo la questione…

    Sono stato assunto, con contratto a termine di 1 anno con inserito periodo di prova di 4 mesi, da una SpA come Capo Manutenzione, per sostituzione di un dimissionario.

    La Direzione mi aveva assicurato, ma solo verbalmente, che le finalità di questo contratto erano assuntive e che tale contratto si giustificava poichè la mansione comportava responsabilità e dunque richiedeva un periodo di valutazione sicuramente più lungo di quello previsto dalla prova di un contratto a tempo indeterminato.

    Orbene, dopo aver superato la prova dei 4 mesi, in prossimità della scadenza del termine mi è stata comunicata l’intenzione di non dare seguito ad altri rapporti di lavoro.

    Nel frattempo ero venuto a conoscenza di accordi tra il mio superiore ed un suo ex collega che sarebbe stato assunto al mio posto, e sentendomi preso in giro, ho deciso di fare vertenza all’azienda sulla base delle due seguenti non conformità contrattuali:
    1) la motivazione per giustificare il termine apposto sul contratto è troppo generica e astratta poichè richiama motivazioni organizzative e per nulla specifiche;
    2) in pendenza del rapporto lavorativo mi sono state attribuite mansioni aggiuntive estranee sia al contratto e sia al termine ivi esposto.

    Secondo te quali delle due non conformità, 1 o 2, mi dà più diritto per rivendicare la conversione del mio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato?

    L’Azienda, ferma sulle sue posizioni, al momento, non accetta di trattare.

    Un caro saluto e grazie, Renzo

  98. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Renzo.
    Per quanto riguarda le ragioni legittimanti il contratto a termine, esse devono sussistere al momento della stipula del contratto e devono essere oggettive e verificabili; sono rimesse all’apprezzamento del datore di lavoro, il quale ha l’onere di provarne l’esistenza.
    Qualora la specifica causale di assunzione a termine dedotta nel contratto non sia riconducibile alla previsione dell’art. 1, D.Lgs. n. 368/2001, il contratto deve considerarsi a tempo indeterminato dalla data dell’assunzione.
    Ti ricordo che in base all’art. 5, comma 4-quater e ss., del D.Lgs. n. 368/2001, il lavoratore che abbia prestato, presso la stessa azienda con uno o più contratti a termine, la propria attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’azienda medesima entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già svolte in esecuzione dei rapporti a termine.
    La strada della riconversione è, a mio avviso, complicata, anche se io opterei in un primo momento per il diritto di precedenza.

  99. Massimiliano Tavella scrive:

    Renzo, ma sei un consulente, un sindacalista o un impiegato amministrativo del settore personale?
    Di certo sei preparato in materia ma (e lo dico con tutta il rispetto dovuto)se in azienda ti occupi di tutt’altra cosa, non mostrarti al tuo prossimo datore così ferrato nel campo del diritto del lavoro…..

  100. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Gianluca.
    Non esiste una specifica sanzione.
    Tuttavia, alcune sentenze di merito, hanno affermato che il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione potrebbe comportare la nullità della clausola appositiva del termine, con conseguente conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro interessati.

  101. Catia scrive:

    Buona sera Massimiliano,
    volevo chiedere un’informazione io il 7 giugno sono stata licenziata da un’azienda srl con menodi 15 dipendenti per problemi economici ho sentito dire che l’azienda avrebbe dovuto licenziare l’ultimo assunto, che non sono io, ma è vero? Grazie

  102. sasà scrive:

    congratulazioni per le spiegazioni che date ai quesiti.

    Ne avrei uno pure io : ho lavorato per sei anni come contabile presso una famiglia e gestivo tre s.r.l. e quattro ditte individuali. Poichè le srl sono scatole vuote (o meglio rese vuote nei momenti topici), è possibile, in sede di vertenza, riconoscere la responsabilità dei soci (componenti la famiglia di cui sopra e titolari di ditte individuali) delle srl?
    Cordialmente

  103. andrea scrive:

    salve,
    io avrei 2 domande da farle:
    1. tempo fa ho promesso verbalmete ad 1 persona di assumerla nella mia azienda ma successivamente per una serie di motivazioni di carattere personale mi sono reso conto che non era piu’ fattibile e quindi ho avvisato questa persona che purtroppo l’assunzione non poteva avere luogo. questa persona ora mi ha minacciato con una causa per non aver rispettato l’accordo verbale e vuole chiedermi risarcimento danni per spese che ha gia’ affrontato in seguito alla “certezza” lavorativa. tengo a precisare che la mia volonta’ di assumere questa persona sia dimostrabile in quanto effettivamente io avevo l’intenzione di farlo e addirittura avevo gia’ fatto visionare una bozza di contratto, quindi non nego la precedente volonta’ di assunzione. chiedo solo se ha valore legale tale da mettermi nelle condizioni, in caso di causa con richiesta di risarcimento danni, di dover risarcire questa persona per queste ipotetiche spese affrontate.
    2. un contratto di associazione in partecipazione che non contiene una clausola specifica riguardante la risoluzione anticipata del contratto per motivi personali, da parte dell’associato, come viene regolato? cioe’ se io fossi l’associato e dovessi disdire questo contratto prima della scadenza contrattuale, rincorro in qualche penale e quali sono le modalita’ per la disdetta?
    grazie

  104. francesco scrive:

    Buon giorno Massimo volevo un informazione in merito al mio lavoratore guido spazzatrice da 5 anni sono un 3b (livello so che per guidarla dovrei essere 4B)
    dopo 5 anni di spazzamento alla mattina e sempre fisso cambiando ditta mi vogliono mettere al pomeriggio premetto che dal comune non ci sono lamentele .la domanda e ? possono farlo sono 5 anni che faccio spazzamento in questo paese e gli orari di spazzamento sono dalle 8 30 alle 13 30 grazie x la risposta Marco

  105. Gigi scrive:

    buongiorno, mi trovo in una situazione molto ambigua io ho firmato un contratto di lavoro che cominciava dal 22/02 e terminava il 22/04 dopo di che mi hanno detto che me lo avrebbero rinnovato. Io ho continuato a lavorare sino a oggi che son andato al ufficio di collocamento e mi son trovato una proroga che partiva dal 22/04 e terminava il 31/07 senza averla mai firmata poi a quanto pare ho lavorato in nero sino a oggi. Come mi dovrei comportare? Cosa dovrei fare non presentarmi a lavoro o potrei mettermi in malattia per cercare di risolvere qualcosa? Grazie

  106. massimiliano tavella scrive:

    Per Gigi.
    Ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 368/2001, il termine del contratto di lavoro può essere prorogato solo per i contratti a tempo determinato che hanno una durata iniziale inferiore a tre anni. Inoltre, in tali casi la proroga è consentita per una sola volta alle seguenti condizioni:

    a) che vi sia il consenso del lavoratore;

    b) esistano ragioni oggettive;

    c) la proroga sia riferita alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato originario;

    d) la durata complessiva del rapporto a termine (contratto iniziale più proroga) non sia superiore ai tre anni.

    Ad ogni modo, le ragioni giustificatrici della proroga, purchè riconducibili a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo possono essere anche diverse da quelle che hanno determinato la stipulazione del contratto a termine (Vedi ML circ. n. 42/2002).
    Quanto alla forma del contratto di proroga, la legge non prevede esplicitamente l’atto scritto.
    L’art. 5 del D.Lgs n. 368/2001 prevede, nel caso in cui il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, un periodo di tolleranza durante il quale il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al 20% fino al decimo giorno successivo ed al 40% per ciascun giorno ulteriore (ML circ. n. 42/2002).
    Se, però, il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001).
    Come vedi hai tante carte da giocare!
    Tienimi aggiornato.

  107. massimiliano tavella scrive:

    Pe3r Francesco.
    L’azienda subentrante non è tenuta a mantenere la stessa organizzazione del lavoro in essere presso l’azienda che ha perso l’appalto.

  108. massimiliano tavella scrive:

    Per Catia.
    In virtù del disposto dell’art. 1, L. n. 604/1966 il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, salvo i casi di “libera recedibilità”.
    Se il licenziamento non è discriminatorio, il datore di lavoro può decidere in base alle esigenze tecnico produttive dell’azienda.

  109. Pamela scrive:

    Buongiorno,
    io mi trovo in una situazione simile a quella di Gigi. Da 3 anni lavoro come interinale presso un importante gruppo bancario, ho avuto quindi un sacco di proroghe e ultimamente l’agenzia interinale ha iniziato a liquidarmi e ogni volta a fare un nuovo contratto. L’ultimo che ho ricevuto è di due mesi e mezzo, con inizio 01.07 e scadenza 15.09 che io non ho volutamente firmato ma sto comunque lavorando e il mese di luglio mi è stato retribuito. Lei dice che in questi casi c’è l’assunzione a tempo indeterminato, ma da parte dell’agenzia interinale o da parte della banca nel mio caso?
    Grazie e buon lavoro.

  110. francesco scrive:

    salve sono Francesco . Ma come possibile che per anni abbiamo lavorato in questo comune con diverse ditta sempre iscritte al contratto fise e adesso vogliono farci contratto cooperativa multiservice non ci sono leggi in proposito che ci tutelino grazie Massimiliano per le tue risposte per noi sono un conforto nelle situazioni brutte

  111. Rosa Maria scrive:

    Le ripropongo la questione che le avevo scritto il 1.7.2010, sicuramente con tante richieste Le è sfuggiata. Cordiali saluti.

    Buona sera,
    le devo rinnovare la mia stima per il modo e la puntualità professionale con la quale cerca di fare luce nel mondo del diritto. Volevo anche porle un quesito. Sono da tre anni una dipendente con contratto presso la PP.AA., ma sono stata nella stessa, personale ASU per 17 con accumulo di ore lavorative in eccesso consistente. Le ore le ho in parte prese in compensazione, ma le rimanenti mi sono state azzerate nel momento che il mio rapporto di lavoro si è trasformato in contratto, dicendo che è impossibile continuare a compensarle. Le chiedo se è così come le ho descritto e se in alternativa posso chiederne il pagamento. Grazie.

  112. massimiliano tavella scrive:

    Per Rosa Maria.
    Come ben saprà, vista la lunga militanza nei progetti, non sempre le amministrazioni hanno gestito i lavoratori ivi impegnati secondo le norme di legge.
    Anche nel suo caso ciò è avvenuto e l’amministrazione ha cancellato tutta una serie di istituti mai previsti per tale categoria di lavoratori.
    E’ uso frequente stabilire questa sorta di “sanatoria” in vista della stabilizzazione.
    E’ chiaro che, da quanto si può capire dal quesito, che l’Amministrazione non ha trattato il rapporto secondo quanto previsto dalla normativa, ma è anche vero che oggi il rapporto è altro e distinto da quello precedente.

  113. MATTIA scrive:

    COMPLIMENTI PER IL SITO
    HO UN QUESITO DA SOTTOPORRE
    SONO STATO ASSUNTO DAL 1/5/2009 COME APPRENDISTA
    VETRAIO 3° LIVELLO DITTA ARTIGIANA
    HO PRATICAMENTE FATTO FINORA NON IL VETRAIO MA LE
    CONSEGNE AI CLIENTI – PARTENDO AL MATTINO AD OGNI ORA E RIENTRANDO LA SERA SENZA ORARIO – LA DITTA NON MI HA MAI PAGATO GLI STRAORDINARI – NON MI HA MAI RIMBORSATO LE SPESE DEI PASTI – HO SEMPRE FATTO USO DEL MIO TELEFONINO PERSONALE PER CONTATTARE I CLIENTI ECC. – SONO STATO MESSO IN REGOLA CON UN MESE DI RITARDO. ORA DA TRE MESI SONO IN MALATTIA PER FRATTURA DI UN OSSO DEL GINOCCHIO – QUESTO MESE IL MIO DATORE DI LAVORO NON MI HA DATO LO STIPENDIO PERCHE’ SOSTIENE CHE IO NON SONO MALATO, CHE MI VEDE IN GIRO E QUINDI POSSO LAVORARE. OGNI 30 GIORNI FACCIO LE RADIOGRAFIE E IL CONTROLLO ORTOPEDICO ED HO AVUTO
    2 VOLTE LA VISITA FICALE INPS CHE CONFERMA CHE NON
    POSSO LAVORARE CON PROGNOSI A DISCREZIONE DEL MIO MEDICO CURANTE. MI SONO RIVOLTO AL SINDACATO PER AVERE LO STIPENDIO E HO FATTO PRESENTE LA SITUAZIONE LAVORATIVA. LUI HA NEGATO TUTTO DICENDO CHE NON HO MAI FATTO STRAORDINARI – CHE TUTTO QUELLO CHE HO DETTO NON E’ASSOLUTAMENTE VERO.
    COSA POSSO FARE ADESSO? POSSO FARE UNA VERTENZA SINDACALE? HO QUALCHE PROBABILITA’ DI AVERE QUALCHE COSA? IO PENSO CHE LUI SIA IN TORTO ANCHE
    PERCHE’ L’APPRENDISTA VETRAIO PUO’ FARE IL CAMIONISTA?
    GRAZIE.

  114. giovanni scrive:

    Buonasera a tutti, volevo chiedervi se la mia situazione attuale prevede una vertenza per trasformare il mio contratto da cocopro a tempo indeterminato: nel maggio del 2008 sono stato assunto a tempo determinato subordinato da un ente di formazione professionale in qualità di formatore, il mio contratto scadeva il 31 dicembre dello stesso anno e una volta scaduto mi viene proposto verso maggio 2009 un contratto cocopro con decorrenza giugno 2009 col medesimo ruolo fino al 31 dicembre 2009, scaduto questo mi viene riproposto un contratto cocopro da giugno 2010 a dicembre di quest’anno (quindi ancora in corso) sempre con le stesse manzioni.
    In tutto ciò l’autonomia di questo lavoro non esiste in quanto bisogna sottostare a dei progammi scolastici prestabiliti e ad orari che non possono essere concordati.
    Mi dareste un parere?
    Scusate la descrizione molto lunga e grazie anticipatamente.

  115. Ernesto scrive:

    Prima di tutto complimenti.
    In semplici parole la mia vicenda. Lavoro presso una multinazionale con qualifica C3 operaio da 22 anni. Ho firmato comunicazioni di reparto; permessi di ferie; forza giornaliera del reparto ecc… praticamente svolgo mansioni di comando sulla squadra a tutti gli effetti ma l’Azienda non mi ha mai riconosciuto a me ed ai miei 2 colleghi una equiparazione per quanto detto. Ci sono i presupposti per una vertenza sindacale? Ho fatto alcune innovazioni per il miglioramento del prodotto ma mai riconosciute, anche qui posso ottenere qualcosa? Per concludere, a causa di alcune mie assenze per malattia, causate dalla mia separazione (attacchi di panico-ansia), un dirigente mi ha spesso spostato anche a mansioni inferiori al mio livello creandomi ancora più problemi salutari, sia per la mia immagine sia a livello personale. Mi consigli Lei perchè ho parlato con sindacalisti ma sono tutti dei corrotti. Grazie di cuore.

  116. valentina scrive:

    Salve,
    lavoro (anzi ho un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato) per una cooperativa. Negli ultimi mesi a un certo punto mi dicono di stare a casa senza darmi una scadenza per poi richiamarmi quando vogliono loro. A maggio, mi hanno lasciato a casa con questa modalità per cinque giorni, altrettanti a giugno, 10 a luglio. Ora è risuccesso e non so quando rientrerò… Ovviamente lo stipendio risulta proporzionalmente decurtato. Mi chiedo se questo comportamento nei miei confronti sia lecito. Aggiungo che continuano a spostarmi di mansione. Inoltre non è un comportanto generalizzato che viene attuato con tutti i dipendenti. In questo periodo lo stanno facendo solo con me.
    grazie per la consulenza.

  117. Franceso scrive:

    Salve,facendovi subito i complimenti x questo servizio che offrite,vorrei presentarvi il mio problema: io sono un operario manutentore in un acciaieria,(eletttricista carriponte),su alcuni di questi carriponte è presente amianto utilizzato come parafiamme x i contatti elettrici,che a sua volta io dovrei pulire dalle brasature sostituire e quindi eseguire manutenzione.La domanda è: mi posso rifiutare?,chi si prende la responzabilità del lavoro che svolgo?grz anticipatamente aspetto una risposta

  118. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Valentina.
    Il rapporto è sicuramente irregolare in quanto il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere le prestazioni.
    Hai certamente diritto alle retribuzioni per i periodi non lavorati (per cause indipendenti dalla tua volontà).

  119. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Francesco.
    Nel tuo caso proverei ad investire il responsabile per la sicurezza attraverso una comunicazione ufficiale.

  120. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Ernesto.
    Può specificare il settore di appartenenza ed il Contratto Collettivo di Lavoro applicato?

  121. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Giovanni.
    I co.co. pro utilizzati in questo modo offrono al lavoratore numerosi spunti per eventuali rivendicazioni.
    Sicuramente il contratto è difforme agli indirizzi legislativi ma andrebbero studiate le “carte” per approfondire l’argomento e valutare la strada da seguire per tutelare i propri diritti.

  122. Gianluca scrive:

    Buongiorno a tutti,
    volevo sapere un’informazione circa la conmpetenza del Giudice del Lavoro.
    Sono un insegnante delle scuole superiori. L’anno scorso ho inviato la delega via fax all’USP di una provincia toscana per rispondere a una eventuale convocazione nell’assegnazione delle cattedre. Hanno assegnato la cattedra a un’altra insegnante scavalcandomi e non tenendo in considerazione la mia delega.
    L’USP se ne uscito con un telegramma nela quale asseriva di una mia rinuncia (mai avvenuta!) a un’altra cattedra.
    Ho esperito il tentativo di conciliazione, ma l’USP non si è fatto vivo.
    Adesso dovrei fare causa, ma il mio avvocato mi ha detto che dovrà domiciliarsi presso un suo collega del luogo dell’UPS.
    Domanda: non c’è alcun modo di adire il GdL della mia residenza?
    Grazie!

  123. MATTIA scrive:

    SONO MATTIA E HO SPEDITO UN QUESITO IL 26/08/2010
    (QUESITO N. 113)
    PURTROPPO HO VISTO TUTTE LE RISPOSTE AI QUESITI POSTI DOPO IL MIO, MA NON HO TROVATO LA RISPOSTA PER ME. PER FAVORE PUO’ DIRMI COSA POSSO FARE
    GRAZIE ANCORA

  124. sasà scrive:

    anche il mio quesito (n. 102) è rimasto inevaso.
    ma ora che riprende a pieno ritmo l’attvità arriverà anche la risposta. grazie.

  125. Pierpaolo scrive:

    Salve scrivo per segnalare la mancata risposta al quesito n. 89-90, grazie..

  126. massimiliano tavella scrive:

    Per Pierpaolo.
    Se il processo di liquidazione ha trovato conclusione gli spazi di recupero sono, a mio avviso, pochi.
    Al contrario, se la società risulta ancora in vita la via è quella dell’azione giudiziaria nei confronti della stessa nella persona del liquidatore.

  127. massimiliano tavella scrive:

    Per Sasà.
    Il tema della responsabilità dei soci nelle società di capitali, come ben sai, è spinoso.
    Nel caso che proponi tenterei comunque un primo approccio di carattere amministrativo (una raccomandata A/R nella quale rivendicare i propri diritti), anche per ricordare ai soci che chiudere le “partite aperte” in certi casi…..conviene, magari prima di arrivare davanti ad un Giudice.

  128. massimiliano tavella scrive:

    Per Mattia.
    Se trovi un buon avvocato o un Consulente del Lavoro preparato i veri problemi saranno tutti del tuo datore di lavoro.
    Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 25/1955, il datore di lavoro ha, infatti, l’obbligo di:

    - impartire o far impartire nella sua impresa all’apprendista alle sue dipendenze l’insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

    - collaborare con gli enti preposti all’organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell’addestramento pratico;

    - osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e retribuire l’apprendista in base ai contratti stessi;

    - non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

    - concedere un periodo annuale di ferie retribuite;

    - non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle ad incentivo;

    - accordare all’apprendista senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l’apprendista stesso adempia l’obbligo di tale frequenza;

    - accordare all’apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

    - informare periodicamente la famiglia dell’apprendista sui risultati dell’addestramento.

    L’art. 53, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, così come modificato dall’art. 11, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, introduce una severa disciplina sanzionatoria comune alle tre nuove tipologie di apprendistato.
    In caso di inadempimento dell’obbligo formativo tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell’apprendista ed imputabile esclusivamente al datore di lavoro, questi sarà tenuto a versare all’INPS, a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
    Inoltre, l’inadempimento dell’obbligo formativo preclude al datore di lavoro la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l’acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale.
    Come vedi……

  129. MATTIA scrive:

    DA MATTIA
    GRAZIE MILLE DELLA RISPOSTA E ANCORA COMPLIMENTI PER IL SUO SITO E’ DI VERO AIUTO PER I POVERI IGNORANTI COME ME IN MATERIA DI LAVORO.

  130. Massimiliano Tavella scrive:

    Caro Mattia, ti ringrazio davvero molto per i complimenti.
    Il mio Blog vuole essere un primo approccio alle problematiche e anche un modo per capire come va il diritto del lavoro nelle singole realtà.
    Ancora grazie

  131. giovanni scrive:

    grazie per la risposta al mio post, provvederò a far leggere i miei contratti ad un giurista del lavoro.

  132. enzo scrive:

    salve,,,,io lavoro con una azienda dal 20 07 2007 e ho terminato il 30/08/2010 cioe lavoro all incirca da 37 mesi..ma di lavoro sono all incirca 31 mesi…perche ‘ gli altri sei mesi sono stato fermo per rinnovi vari varie…ora vi chiedo posso sollecitare l azienda per un contratto indeteminato????? ..in attesa di un vostro riscontro

  133. Ernesto scrive:

    Dott. Tavella grazie per avermi risposto.
    Il settore è dei Sanitari da bagno e il C.C.N.L. è Piastrelle e refrattari.
    Grazie ancora.

  134. Ernesto scrive:

    Ho dimenticato di inserire il riferimento….Le chiedo scusa.
    Riferimento n° 115 e Vs risposta n° 120.

  135. floriana scrive:

    salve,il mio compagno è stato licenziato a febbraio del 2010 per un provvedimento disciplinare, e ancora in tempo per fare vertenza all’azienda?fino a quando si può presentare vertenza?grazie attendo vostra risposta

  136. massimiliano tavella scrive:

    Per Floriana.
    L’art. 6 della legge n. 604/1966 sancisce che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza mediante un atto scritto, anche extragiudiziale (es. lettera), idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale.
    L’impugnazione deve pervenire al datore di lavoro entro 60 giorni dalla ricezione da parte del lavoratore della comunicazione del licenziamento stesso o dei motivi se richiesti.
    Ciò non preclude al tuo compagno la possibilità di ricorrere giudizialmente per eventuali rivendicazioni diverse dal licenziamento.

  137. massimiliano tavella scrive:

    Per Ernesto.
    Carissimo, il livello C3 del CCNL di riferimento enuclea tutta una serie di mansioni esercitate con autonomia.
    Per valutare correttamente la possibilità di una vertenza è necessario esaminare approfonditamente il caso concreto.
    Di certo la commistione di mansioni e addirittura il demansionamento offrono concreti spunti di riflessione.
    Il CCNL applicato è complesso ma delinea in modo razionale mansioni e qualifiche.
    Rivolgiti con fiducia ad un consulente, ad un avvocato lavorista o anche ad un sindacato serio.

  138. massimiliano tavella scrive:

    Per Enzo.
    E’ data al datore di lavoro la possibilità di assumere un lavoratore che già sia stato alle sue dipendenze in forza di uno o più contratti a tempo determinato, purchè sia rispettato un determinato intervallo di tempo (dieci o venti giorni rispettivamente se il contratto ha avuto una durata fino a sei mesi o superiore) e, dal 1º gennaio 2008, il limite complessivo di durata di 36 mesi. Infatti, il comma 4 bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, introdotto dall’art. 1, comma 40, della legge n. 247/2007 stabilisce che qualora, a causa di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine.

  139. Stefano scrive:

    Gentile Dott. Tavella
    Con la presente vorrei segnalare un ingiustizia terribile: lavoravo da circa 10 ANNI presso una azienda con 100 dipendenti. Per 8 anni ho avuto sottostare ha contratti CO CO CO, CO CO PRO, a PROGETTO e gli ultimi 2 GRAZIE ad un accordo sindacale mi è stato fatto un contratto di apprendistato, con la promessa di una assunzione a tempo indeterminato.
    Al termine del contratto di apprendista vengo licenziata insieme a una decina di persone che hanno avuto quasi il mio stesso iter lavorativo.
    L’azienda viene messa in liquidazione e tutti i dipendenti che avevano un contratto a tempo indeterminato vengono assorbiti dalla società che aveva comprato 2 anni prima l’azienda in cui lavoravo. La mia domanda è semplicissima : posso fare la vertenza ad una azienda che è stata messa in liquidazione ?

  140. rolando scrive:

    buon pomeriggio a tutti.
    circa 3 anni fa mi anno offerto un lavoro,il committente aveva bisogno delle mie mansioni per 3 anni, mi avrebbero assunto come co.co.co con un contratto di durata di 12 mesi da rinnovare per altre due volte alla scadenza. Il primo anno tutto nella regola, ma appena scaduto il primo contratto,per vari problemi burocratici e approvazioni non riuscivano a farmi il nuovo contratto,mi hanno chiesto di continuare a lavorare lo stesso perché entro breve si arrivava alla firma del nuovo contratto e quello che facevo era indispensabile per loro, i giorni di lavoro non retribuiti e in nero li avrei scontati non lavorando con il nuovo contratto. Ho accettato perché credevo in una nuova firma in tempi brevi, “la prossima settimana il contratto è pronto”così questa frase si è ripetuta per un anno nel quale io ho lavorato senza assunzione e senza prendere un euro spendendo 500€ al mese tra benzina e autostrada.Poi mi hanno fatto un secondo contratto(di natura differente,lavoratore part-time)della durata di 10 mesi,e per questi 10 mesi ho continuato a svolgere le mie masioni.
    Adesso alla scadenza del contratto(ricordo che ho lavorato un anno senza paga e in nero),quanto ho chiesto come intendevano risolvere quel piccolo problemino,mi hanno detto”non possiamo farti un altro contratto,grazie di tutto e buona fortuna”.
    come mi devo comportare?,ci sono gli estremi per una vertenza?di sicuro ho sbagliato a lavorare senza contratto,ma inizialmente sembrava per poco,poi con il tempo “licenziarmi”mi sembrava un gatto che si mordeva la coda. Il mio lavoro era indispensabile,ero nell’apice di una piramide capovolta,senza di me quelli sopra non riuscivano a lavorare e non me la sentivo di lasciare nei guai quelli che mi davano lavoro,in futuro se capita,lo farò
    scusate la lungaggine
    ps.non lavoravo per un azienda agricola,ma per un ente pubblico……

  141. Giada scrive:

    Ciao spero che qualcuno sappia dare una risposta alla mia domanda,io sono disoccupata da poco e non so tante cose…e vorrei capire qualcosa..vorrei capire perché sulla domanda della disoccupazione da dare all’inps c’è scritto che entro 30 giorni bisogna avvisare nel caso di apertura di un contenzioso relativo al licenziamento?????perché a loro interessa saperlo??

  142. filippo scrive:

    Veramente lodevole tale iniziativa, sono entusiasta per l’opportunità data a tutti i coloro che come me non hanno dimestichezza con le leggi e sopratutto non hanno tanti mezzi economici per dare mandato ad un legale del settore al fine di tutelare lui e la sua famiglia.
    Premesso che sono un ex-Lavoratore Socialmente Utile del comune di Palermo, nel 2001 stabilizzato tramite la formazione di una Società mista SpA tra lo stesso comune per il 51% ed Italia Lavoro per il restante, quindi interamente con capitale pubblico, azienda che conta ancor’oggi quasi 2.000 dipendenti.
    Premesso ciò, dal mese di Luglio 2010 la summenzionata società si trova in liquidazione.
    Prima di sapere che fosse in liquidazione, ero assai tentato anche considerato l’andazzo a fare vertenza in quanto svolgo mansioni nettamente superiori rispetto all’inquadramento (documentabile). Oggi, sono titubante in quanto ricordo di aver studiato a scuola in materia di diritto che i lavoratori sono creditori privileggiati, ma non ricordo affatto quelli che fanno vertenza, ossia in caso di vincita con azienda già liquidata che si fà?; Vista la lungaggine di tempi, cosa molto probabile.
    Nella speranza che qualcuno possa dare una risposta esaudiente ai miei quesiti, colgo l’occasione per salutarVi ed augurare un paese più civile e migliore per tutti.

  143. Francesco scrive:

    Buonasera,
    dopo 5 anni di lavoro ho terminato il rapporto di con la mia azienda per differenti visioni. Avevo livellamento 0G della piccola industria chimica, specificato addetto di laboratorio. In realtà coprivo mansioni più vaste quali: responsabile di produzione e lab, customer service con i clienti comprensivo di assistenza tecnica telefonica, e mi occupavo di parte della logistica. Premesso che l’inquadramento 0G si riferisce ad impiegati e capi reparto che lavorano in autonomia e rispondono direttamente alla direzione, è possibile avere un indennizzo per accumulo di mansioni???
    Quazie in anticipo
    Francesco

  144. Giancarlo scrive:

    Buonasera,a fine marzo 2010 con lettera raccomandata mi veniva comunicato il trasferimento presso la sede aziendale di Milano,io risiedo a Palermo da dove svolgevo la mia attività lavorativa con la funzione sales area supervisor per le regioni Sicilia,Calabria,Sardegna. Lavoro per questa azienda da circa 20 anni operando sempre nello stesso modo,nella mia lettera di assunzione mi viene indicato tesualmente”l’unica sede attualmente il italia è presso milano,la sua sede operativa e l’indirizzo scritto sulla lettera(casa mia).l’avvocato al quale mi sono rivolto si è limitato ad inviare una raccomandata all’azienda dove si riservava di adire a vie legali qualora le proposte dell’azienda non fossero di ns.gradimento.Attualmente sono in malattia causata da questi problemi ed in cura presso il CSM di Palermo,alla fine di luglio il medico fiscale sulla base di una sua personale interpretazione dei certificati rilasciati dal suddetto CSm mi riduceva la prognosi datami dal mio curante di circa una settimana,io ho avvertito telefonicamente l’azienda di questa riduzione e mi sono recato dal mio medico curante per farmi fare un certificato che superasse la prognosi del medico fiscale,il mio medico mi diceva che non poteva emettere un ulteriore cetrificato che si andava a sovrapporre ad uno precedentemente rilasciato,e che il medico fiscale non poteva ridurre la prognosi ma se aveva dei dubbi che stessi mistificando la malattia doveva inviarmi a visita presso l’INPS .
    Tutto cio’ lo comunicavo in azienda ma purtroppo mi sono fidato della persona dell’ufficio personale che è mia amica e non ho mandato comunicazione scritta.Il 3 agosto con lettera raccomandata mi veniva contestata una assenza ingiustificata,mi veniva dato un termine per giustificarmi,cosa che ho fatto raccontando quanto sopra e avvalendomi della collaborazione di una organizzazione sindacale.L’azienda mi inviava un telegramma per un incontro(come da me richiesto)a Milano,il sindacato inviava a sua volta una comunicazione dove si rendevano disponibili ad un incontro ma a Palermo,proprio oggi ricevo una raccomandata dove l’azienda ribadiva che l’incontro deve svolgersi a Milano.
    Pre favore puo’ darmi una mano a capire in quanto non ci sto capendo piu’ niente.
    Grazie

  145. caterina scrive:

    Buongiorno,

    ho una domanda riguardo il lavoro a tempo indeterminato.
    Un lavoratore a tempo indeterminato, può stipulare un contratto di collaborazione occasionale? Se sì, quali sono le prerogative del contratto occasionale (es: orari, obblighi, diritti etc..)?
    E se il contratto di collaborazione prevede una mansione simile a quella svolta nel tempo indeterminato?
    Grazie mille

    Caterina

  146. filippo scrive:

    Buongiorno ai lettori di questo blog.
    Ad integrazione del quesito posto “142° quesito” devo dire che la società in questione è al 100% comunale, quindi non più società mista da metà 2006.
    Grazie mille e resto in attesa di ricevere notizie utili in merito.

  147. Gianluca scrive:

    Buongiorno a tutti,
    volevo sapere un’informazione circa la conmpetenza del Giudice del Lavoro.
    Sono un insegnante delle scuole superiori. L’anno scorso ho inviato la delega via fax all’USP di una provincia toscana per rispondere a una eventuale convocazione nell’assegnazione delle cattedre. Hanno assegnato la cattedra a un’altra insegnante scavalcandomi e non tenendo in considerazione la mia delega.
    L’USP se ne uscito con un telegramma nela quale asseriva di una mia rinuncia (mai avvenuta!) a un’altra cattedra.
    Ho esperito il tentativo di conciliazione, ma l’USP non si è fatto vivo.
    Adesso dovrei fare causa, ma il mio avvocato mi ha detto che dovrà domiciliarsi presso un suo collega del luogo dell’UPS.
    Domanda: non c’è alcun modo di adire il GdL della mia residenza?
    Grazie!

  148. Veronica scrive:

    Gent.mo Sig. Tavella

    Le espongo il mio problema: dal 17 ottobre 2009 lavoro presso un parrucchiere una S.r.l.

    Da subito ho lavorato 5 giorni settimana dalle ore 9 alle 14 e dalle 14:30 alle 19:00 con una retribuzione, ovviamente in nero di 750 euro mese.

    In data 1 giugno 2010 sono stata assunta con contratto di inserimento con qualifica impiegata e con mansione cassiera reception.

    A causa di esigenze personali ho dovuto chiedere la modifica del mio contratto da full time a part time ma il mio datore di lavoro ha rifiutato con la seguente motivazione “esigenze aziendali che nel momento non possono transigere prestazioni di orario ridotto”.

    Tengo a precisare che fino al momento della mia assunzione le mie mansioni erano svolte da sempre da due persone, una full time ed una part time.

    Sinteticamente le sottopongo i miei dubbi:

    1) Puo’ il datore di lavoro non accettare la mia richiesta di cambiare da full time a part time?

    2) Nel caso mi trovassi costretta a presentare le mie dimissioni volontarie potro’ in seguito fare una vertenza in riferimento ai mesi in cui ho prestato la mia opera senza contratto e per le ore di straordinario MAI retribuite ne conteggiate?

    La ringrazio per l’attenzione dedicatami ed anticipatemente per la sua risposta

  149. federica scrive:

    forse non è attinente all’argomento ma visto che è nel settore e non riesco a svolgere con esattezza questo tema per quanto riguarda la parte finale ha la possibilità di aiutarmi:Il candidato illustri sinteticamente il regime di tassazione dei redditi da lavoro dipendente ed
    assimilati, descrivendone i due regimi di tassazione (ordinaria e separata).
    Fatta questa premessa, si ipotizzi che la ditta individuale Alfa, esercente attività commerciale, debba liquidare nel mese di ottobre 2007, ad un ex-dipendente, Sig. Mario Rossi, non più in forza dal 31 gennaio 2005, somme definite in giudizio relative a:
    a) differenze retributive;
    b) differenze aggiuntive di trattamento di fine rapporto;
    c) rivalutazione monetaria ed interessi sul punto a) e sul punto b);
    d) danno biologico.
    Sui compensi da erogare, con dati a piacere, il candidato individui il corretto regime di tassazione delle somme liquidate dal Giudice e l’eventuale contribuzione sulle stesse.
    Il candidato rediga il prospetto paga ed effettui la liquidazione d’imposte e contributi; provveda
    altresì ad esporre i relativi obblighi e gli adempimenti a carico del datore di lavoro.
    Se posso le mando via e-mail il tema svolto
    la ringrazio Federica

  150. Alessandro scrive:

    Buongiorno a tutti.
    Allora questo è il mio problema ed ho bisogno di consigli.
    Io lavoro come impiegato in un hotel,ora, io dovrei fare a seconda del mio contratto 6 ore al giorno per 5 giorni e 7 ore un giorno per un totale di 6 giorni a settimana.
    In verità io faccio 8 ore al giorno per 6 a volte 7 giorni.
    ciò vuol dire che lavoro dalle 11 alle 19 ore alla settimana in più (ovviamente non retribuite)
    La mia domanda è..facendo vertenza al datore di lavoro,riesco ad avere questi soldi indietro? non dico ora per ora ma almeno una parte..visto che il mio contratto è in scadenza e non penso mi rinnovino in quanto mi sono fatto valere.aspetto aiuti . Grazie

  151. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Alessandro.
    Carissimo Alessandro, ciò che mi fa più rabbia non è l’ingiustizia subita(che comunque può essere rivendicata) ma la rassegnazione.
    Certo che puoi far valere il tuo diritto ad essere retribuito per le ore prestate in eccedenza!

  152. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Federica.
    E’ per un concorso?

  153. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Filippo.
    La vertenza può essere avviata nei confronti del liquidatore.

  154. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Caterina.
    L’ulteriore rapporto è con lo stesso datore? La coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un rapporto di lavoro autonomo, intercorrenti tra i medesimi soggetti, non è di per sè inammissibile purchè le prestazioni che costituiscono l’oggetto dei rispettivi contratti non siano identiche o strumentali tra loro ovvero non abbiano tempi di esecuzione coincidenti.

  155. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Giancarlo.
    Di che tipo di incontro si tratta? Sindacale, presso la Direzione Provinciale del lavoro o di un incontro informale?
    Ad ogni modo se il lavoratore è impossibilitato da motivi di salute a recarsi presso la sede aziendale, l’azienda non può pretendere che lo stesso metta a repentaglio la propria salute.
    E’ opportuno comunque inviare un certificato medico che attesti lo stato morboso.

  156. MATTIA scrive:

    Sono il solito Mattia di un mese fa (quesito 113). Ho ancora bisogno di aiuto. Sono sempre in malattia dal 1°giugno 2010 per la frattura al ginocchio, domani saprò dopo il solito controllo rx e la visita ortopedica se mi verrà chiusa oppure se avrò diritto ad altri giorni. Nel caso mi venga chiusa io non intendo ripresentarmi al lavoro perchè la situazione in questi mesi è diventata insostenibile. Vorrei un consiglio su come posso fare a licenziarmi senza perdere nessun diritto. Innanzi tutto: gli apprendisti hanno diritto alla disoccupazione? Però presentando le dimissioni perdo tutti i diritti (se ne ho) il datore di lavoro non è disposto a scendere a compromessi (mi sono già rivolto ad un sindacato per avere gli stipendi dei mesi precedenti) quindi non mi licenzia. Come posso fare? C’è un metodo per starmene a casa ma con i
    minori danni possibili visto che nel frattempo non ho ancora trovato nessuna occupazione? Se non presento le dimissioni e non mi presento al lavoro alla scadenza della malattia, lui mi licenzia per giustificato motivo e in quel caso posso avere la disoccupazione?
    GRAZIE in anticopo per la risposta.
    SALUTI.

    Mattia

  157. Cinzia scrive:

    Gent.le Sig.Tavella,
    Le riassumo di seguito la mia disavventura lavorativa: dopo quasi dieci anni di lavoro a tempo indeterminato presso una azienda di stoccaggio rifiuti, ho deciso di accettare l’ offerta di un’ altra azienda del settore di cui conoscevo il titolare, e che ritenevo vantaggiosa in quanto essendo mamma di due bimbe piccole mi offriva la possibilità del Part-time.
    Il titolare della nuova azienda mi ha rilasciato prima delle mie dimissioni una lettera impegnativa di assunzione ove specificava durata del contratto a tempo indeterminato, retribuzione, orario di lavoro e mansione. Una volta in possesso di questa ho provveduto a dare le mie dimissioni senza preavviso visto l’ urgenza della nuova azienda.Purtroppo una volta iniziato il mio nuovo rapporto lavorativo, il titolare ha trasformato il periodo indeterminato a determinato a 5 mesi (dal 20/07/2009 al 31/12/2009 garantendomi verbalmente il rinnovo. Prima di Natale , lo stesso mi comunicava che non era possibile rinnovare in quanto era in atto una fusione con un’ altra società. fusione concretizzata nel anno 2010. Attualmente sono in cerca di disoccupazione e vivo del sussidio di disoccupazione. Le chiedo se detto comportamento da parte del titolare può essere soggetto a richiesta danni ed eventualmente come gli stessi sarebbero quantificabili.
    La ringrazio per l’attenzione dedicatami ed anticipatamente per la sua risposta.

    Cinzia

  158. Renzo scrive:

    Buongiorno Avv. Tavella,

    L’azienda per la quale lavoro ha ridimensionato di n°3 addetti il reparto di manutenzione di cui sono responsabile chiudendo un’impianto di depurazione e facendo confluire le acque di scarico industriale da trattare direttamente ad un depuratore consortile.

    Ovviamente la mancanza di questi 3 addetti ha comportato un aumento dei nostri carichi di lavoro poiché questo personale era adibito anche ad altre attività manutentive su impianti di servizio.
    La Direzione adesso si vanta con i soci di aver fatto un ottima operazione per ridurre i costi di manutenzione e ci sta ulteriormente mettendo sotto pressione per ridurre al minimo i manutentori presenti, con l’obiettivo di non voler rinnovare 2 contratti a termine di miei collaboratori e lasciarci solo in 5 per coprire tutti i turni (giorno e notte, me e altri 4 manutentori).

    Da mie indagini, tuttavia ho appurato che il quantitativo d’acqua che l’Azienda sta dichiarando al depuratore consortile è molto meno del reale (circa 1/4) ed inoltre i valori delle analisi chimiche dichiarati al consortile presentano un carico inquinante molto più basso del reale: poichè il costo di depurazione dipende sia dalla quantità del refluo e sia dal carico inquinante, il risparmio annuale risulta notevole (ho stimato circa 600 mila euro/anno), ma è evidente che se le dichiarazioni fossero fedeli il costo di depurazione al consortile sarebbe molto più alto di quello che avevamo con il nostro depuratore in gestione.

    Come posso contrastare questa situazione al fine di riportare la situazione alla legalità e contrastare ogni proposito di riduzione del personale senza farmi licenziare?

    Cosa rischiano coloro che hanno architettato questa frode?

    Grazie Renzo.

  159. Renzo scrive:

    Buongiorno Avv. Tavella,

    Mi perdoni se offro il mio contributo a questo forum nel rispondere al quesito n°157 di Cinzia, ovvimente scrivo solo per esperienza diretta e non perchè sono un avvocato!

    @Cinzia:

    Secondo me devi impugnare subito la nullità del termine del contratto facendo valere quanto prospettato nella lettera di impegno all’assunzione e farti convertire il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

    Per legge la lettera di impegno all’assunzione sostituisce temporaneamente la lettera di assunzione vera e propria, con indubbi vantaggi sotto il profilo contrattuale e normativo.

    Ovviamente avresti fatto meglio a sottoscrivere subito una lettera di assunzione in maniera da vincolare l’azienda in modo definitivo.

    Cmq una lettera di impegno alla assunzione invece consente di definire alcune clausole di riserva, che consentono, anche alla azienda, di porsi al riparo di eventuali sorprese (nel senso che tutela entrambi come ad es. se il dipendente possa non rispettare gli impegni assunti e non si presenti al lavoro il giorno stabilito).

    Il mancato rispetto, da parte della azienda, dei termini di assunzione, si configurerebbe, infatti, come inadempienza contrattuale e quindi risarcibile secondo le eque valutazioni di un giudice.

    Una delle clausole importanti nella lettera di impegno alla assunzione è costituita dalla apposizione di un periodo di prova.

    La clausola del periodo di prova deve essere definita per iscritto. Se si vuole far valere un periodo di prova nel contratto di assunzione, si dovrà analogamente apporre tale clausola nel contratto di impegno alla assunzione. L’assenza del periodo di prova, nella lettera di impegno alla assunzione, renderebbe annullabile una analoga clausola del periodo di prova, apposta successivamente nella lettera di assunzione; quanto meno il dipendente potrebbe rifiutarsi di sottoscriverla all’atto del contratto definitivo.

    Ti scrivo questo perchè se ad esempio nella tua lettera d’impegno vi fosse riportata solo l’intenzione di assumerti a tempo indeterminato, potresti rivendicare un’assunzione diretta senza periodo di prova, durante il quale questo titolare potrebbe comunque licenziarti.

    Renzo

  160. Sara scrive:

    Salve,
    a fine luglio ho rassegnato le dimissioni dalla ditta dove lavoravo precedentemente con contratto indeterminato, con corretto preavviso e rimanendo (almeno in apparenza) in buoni rapporti con i miei superiori.
    Ho terminato il mio rapporto di lavoro il 31 Agosto.
    Ad oggi (1 Ottobre) non mi è ancora stato versata la busta paga di Agosto (dove oltre allo stipendio di agosto c’era anche la retribuzione per le ferie non godute). Purtroppo ho saputo che tale ditta ha notevoli problemi di liquidita’ e non vedo molto probabile un pagamento nel futuro prossimo.
    Tenuto conto che il mio vecchio datore di lavoro non si fa trovare ne’ telefonicamente (non risponde, fa dire che non c’e',etc…) ne’ per mail, quali sono i passi che devo fare per veder riconosciuti i miei diritti (in previsione anche della mancata erogazione del tfr che a questo punto vedo molto probabile)?
    Prima di arrivare all’apertura di una vertenza ci sono altri tipi di solleciti che posso intentare?
    Per aprire una vertenza devo necessariamente passare da un sindacato o posso presentarla direttamente?
    Ringraziando in anticipo per l’eventuale risposta
    porgo cordiali saluti,

    Sara

  161. Salvo scrive:

    Buongiorno Massimiliano,
    complimenti per la lodevole iniziativa,ciò che fai è davvero utile. Il mio problema è il seguente: lavoro in un Hotel come Segretario di ricevimento e cassa, la proprietà da alcuni mesi sta costruendo un altro albergo,che allo stato attuale è un vero e proprio cantiere edile. Da circa un mese ha già però acquistato e depositato presso questo cantiere tutte le apparecchiature necessarie per il successivo completamento dell’albergo:condizionatori,tv,computer etc.. (il cui valore è davvero ragguardevole). Per cui per non pagare il servizio di vigilanza del cantiere ha deciso che saremmo stati io ed un altro mio collega a svolgere questo ruolo di “Guardiano”, facendoci fare de turni (da chiusura cantiere) dalle 17.00 alle 24.00 o dalle 24.00 alle 7.00 del giorno successivo (a riapertura cantiere).
    Premetto che in cantiere non vi è illuminazione ne servizi igienici e non viene mai nessuno a portarmi ne acqua ne da mangiare,sono dotato solo di una torcia.
    Pensi ch sia legale una cosa del genere?
    Sono certo che mi risponderai appena potrai, intanto ti ringrazio in anticipo.
    Grazie….

  162. federica scrive:

    rif.152 E’la traccia d’esame per l’abilitazione alla professione per consulente del lavoro sessione 2007/2008 che fortunatamente non è uscita, ma ripetutamente si verificano durante le sessioni d’esame domande simili dove posso trovare approfondimenti in materia e soprattutto esempi numerici?

  163. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Salvo.
    L’art. 2103, cod. civ., prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.
    Se il mutamento di mansioni è illegittimo (perchè le nuove mansioni non sono equivalenti o sono deteriori rispetto a quelle ricomprese nella qualifica contrattuale), il lavoratore può rifiutarsi di adempiere ai propri obblighi senza che tale rifiuto possa integrare una ipotesi di insubordinazione, purchè dichiari di essere disposto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o quelle equivalenti. Fin qui la norma.
    Nel tuo caso, a mio avvisso, ci si trova di fronte ad una singolare adibizione a mansioni del tutto diverse rispetto a quelle di assunzione.
    Di certo non potrai essere ritenuto responsabile di eventuali danneggiamenti o sottrazioni di materiale che dovessero verificarsi in “cantiere”.
    La scelta del rifiuto è sempre personale e deve tenere conto delle molte variabili che lo specifico rapporto presenta.
    Come ho sempre consigliato, bisogna tenere un profilo prudente.

  164. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Federica.
    E’ un tema che tratta dell’imponibilità delle diverse forme di erogazione.
    Non è davvero difficile per un praticante applicare con dati a scelta le regole che si trovano in tutti i manuali di diritto del lavoro.
    Ho fatto il commissario d’esame ed i maggiori problemi sorgono quando il praticantato è stato svolto in maniera superficiale. Cara Federica, hai accesso alla banca dati di Studio? hai possibilità di seguire l’elaborazione mensile dei cedolini paga? Hai possibilità di interlocuzione con i dipendenti dello Studio e/o con il Dominus?
    Se tali condizioni non esistono, non può esistere un corretto percorso di praticantato e allora bisogna cambiare Studio.

  165. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Sara.
    Intanto manda una raccomandata con ricevuta di ritorno all’azienda nella quale chiedi il pagamento delle spettanze.
    Se non riesci ad avere risposta, convoca, attraverso il sindacato/consulente/legale di fiducia il datore di lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
    E’ una pratica semplice e poco onerosa.

  166. rolando scrive:

    gentile Avv.Tavella,non ho ricevuto risposte al mio messaggio del 8/9,forse gli è sfuggito vista la mole di messaggi inseriti
    saluti

  167. Gianna scrive:

    Buongiorno,
    scrivo per avere un consiglio in merito alle cosidette dimissioni in bianco richieste dai datori di lavoro. Premetto che sono stata assunta con contratto determinato 6 mesi come impiegata ma so (anche se non ha rivolto direttamente a me questa richiesta) che il mio datore di lavoro ad altri dipendenti (operai uomini)ha richiesto di scrivere di proprio pugno e firmare una lettera attestante dimissioni con effetto immediato senza data. So che non è legale questa cosa, ma fossi costretta a firmarla, come potrei combattere eventuali problemi che potrebbero sorgere anche in tempi futuri (esempio: aspetto un bambino e lui decide di tirare fuori questa lettera)? ho trovato in ufficio la lettera in bianco firmata di un dipendente attualmente a lavoro…potrebbe servire mostrare questa lettera dimostrando così che è stato il datore di lavoro a farmi firmare le dimissioni all’atto della stipula del contratto?
    Grazie

  168. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Gianna.
    Le dimissioni in bianco sono N U L L E!!
    Mi sorprende il fatto che ancora (nel 2010) esistano datori di lavoro che esercitano tali pratiche e che si espongano al rischio di una condanna per estorsione!!!
    Le dimissioni in bianco sono la classica “buccia di banana” su cui spesso si scivola facendosi davvero male.
    Come consulente, consiglio a tutti i datori di lavoro di non mettere MAI a repentaglio la propria fedina penale con una sciocchezza simile.

  169. Gianna scrive:

    Grazie per la risposta. mi ero informata anche in generale e già sapevo che non era legale questa pratica, però come combattere questa cosa senza rifiutare di firmarle? Cioè mettere davanti al fatto le firmi o vai via direi che è purtroppo una ragione per firmarle, ma vorrei capire se comunque firmandole posso in qualche modo avere una tutela in caso di problemi?

  170. Renzo scrive:

    Buongiorno Gianna,

    Essendomi imbattuto nel tuo identico problema già nel lontano 1997, mi permetto di dare una risposta al tuo secondo quesito, in maniera da poter sperare leggittimamente che il ns. simpatico Avvocato dedichi il tempo risparmiato per rispondere al mio quesito n°158, ;-) e sperare nel contempo che non mi mandi illeggittimamente a quel paese!!!

    Vado al dunque:

    La pratica del fare firmare al neoassunto una lettera di dimissioni, con data in bianco, è usata da moltissimo tempo per tenere sempre sotto pressione il lavoratore anche dopo il superamento di un periodo di prova.

    Si tratta di una procedura sicuramente illegittima, in quanto diretta ad eludere norme di legge imperative (e cioè inderogabili) perché un lavoratore potrebbe così essere licenziato in qualsiasi momento, a semplice discrezione del datore di lavoro.

    Spesso il problema è però quello di dimostrare l’esistenza di una simile lettera di dimissioni, e di impedirne l’utilizzo.

    La procedura migliore da adottare è la seguente: una volta che sia terminato il periodo di prova “regolare”, e dunque l’assunzione sia divenuta definitiva, è possibile inviare una raccomandata, al datore di lavoro, diffidandolo dall’utilizzare la lettera di dimissioni in suo possesso, in quanto illegittima e non sottoscritta spontaneamente.

    Se la lettera dovesse comunque essere utilizzata in un momento successivo, ci si sarebbe quanto meno precostituti la prova di tale illegittima situazione; se invece il datore di lavoro dovesse negarne l’esistenza, la lettera di dimissioni diverrebbe per lui inutilizzabile.

    A volte però il vero problema si presenta in termini strettamente psicologici perchè l’esistenza di una simile lettera di dimissioni per alcuni datori di lavoro serve solo a “tranquillizzarli”, e il rapporto di lavoro magari può proseguire bene per anni con un apparente reciproco rispetto!!…e onestamente qui ti dico….non ho mai sentito che un dipendente sia stato licenziato per effetto di una di queste lettere!!!….quindi l’ideale sarebbe, che come nel mio caso, la raccomandata di diffida sia inviata al datore di lavoro solo se si fiuta aria di licenziamento oppure solo se si ha già in tasca un’altra lettera di assunzione!

    Renzo

    P.S. Massimiliano non ti incazzare!

  171. Renzo scrive:

    Sempre per Gianna:

    aggiungo che una lettera di dimissioni in bianco fatta firmare nel contesto di un contratto a tempo determinato di 6 mesi denota la volontà del datore di lavoro di poterti licenziare prima dello scadere del termine senza incorrere in un’eventuale tua impugnativa che lo costringa a pagarti i mesi residui non lavorati come previsto dal D. Lgs. 6/9/01 n. 368 sui contratti a termine.

    Renzo

  172. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Renzo.
    Renzo mi offre la possibilità di precisare che non sono avvocato, ma dottore commercialista specializzato in diritto del lavoro.
    Non mi sembra il caso di prendere una denuncia per appropriazione indebita di un titolo professionale mai cercato…..
    Con riguardo al quesito 158 e nel ringraziarla per la partecipazione attiva al Blog, il ridimensionamento organizzativo attuato dall’azienda rientra, in generale, tra i poteri propri dell’imprenditore.
    Il lavoratore sottoposto a ritmi stressanti ha la possibilità di ricorrere al responsabile per la sicurezza e/o agli organi di vigilanza competenti.
    Risulta chiaro che l’ottimizzazione ricercata a discapito della salute dei lavoratori impiegati, va dimostrata.
    Sarebbe utile un approfondimento sui turni di lavoro e sulla corretta applicazione dell’orario, legale e contrattuale.
    Circa i presunti “brogli sulla depurazione” non ho davvero risposte tecniche tali da poter dare utili consigli.

  173. federica scrive:

    Buon pomeriggio,
    purtroppo nello studio dove ho fatto praticantato per fortuna o per precisione dello studio non mi sono mai trovata a dover elaborare una busta relativa a retribuzioni arretrate con ricalcolo tfr, rivalutazione e interessi nonchè danno biologico, devo anche confidarle, visto che ha fatto l’esaminatore, che sto facendo un corso presso la CDL di Pisa in preparazione all’esame e su 50 praticanti ce ne fosse stato uno che sapeva come farlo mi correggo il problema di come procedere lo conosco ovvero imponibile contributivo, imponibile fiscale ritenute etc…quello che mi turba in questi esercizi con dati a scelta se nella scelta dei dati devo mettere una cifra qualsiasi oppure devo seguire un procedimento particolare esempio nel caso il calcolo per la rivalutazione e gli interessi delle cifre le dovevo calcolare effettivamente su quelle che erano i dati a scelta oppure mettevo una cifra a caso comunque coerente con gli importi retribuzioni e tfr?
    La ringrazio e scusi il disturbo

  174. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Federica.
    I dubbi e l’esigenza individuale di approfondimento che dimostri dalle domande poste, mi fanno capire che diventerai una bravissima Consulente.
    Il calcolo esatto di interessi e rivalutazione senza consultare una tabella e con una calcolatrice è complicato ed a mio avviso è sufficiente, ai fini dell’esame, conoscere unicamente la procedura corretta.
    Chiaramente se hai una “mente matematica” (cosa che io non ho) puoi con dati coerenti provare ad eseguire il calcolo.
    Nella pratica esistono programmini attraverso i quali il calcolo è davvero semplice.
    In bocca al lupo anche se non ho il minimo dubbio sull’esito dell’esame!

  175. Daniele Santona scrive:

    Gentile dott. Tavella

    Avrei bisogno di un’informazione: in seguito ad una crisi di liquidità il mio datore di lavoro (lavoravo presso uno studio di consulenza contabile e fiscale) mi ha licenziato alla fine di agosto 2010. In seguito a ciò volevo aprire la stessa attività nello stesso paese e mi vorrebbero seguire i 3 dipendenti che ancora lavorano nello studio da cui sono stato licenziato. Volevo sapere quanto tempo deve passare dalle loro dimissioni affinchè si possa aprire un nuovo studio senza entrare nella disciplina della concorrenza sleale (nei nostri contratti c’è solo l’obbligo di fedeltà e nessun patto di non concorrenza). Il fatto che questi 3 dipendenti (più il sottoscritto che è già stato licenziato) si dimettano provocherà sicuramente un danno allo studio precedente; quindi vorrei sapere che problemi posso avere dal mio ex datore se i miei colleghi si dimettono verso la metà di questo mese (la più anziana ha un obbligo di preavviso di 60 gg). La ringrazio per l’attenzione e le porgo i miei più cordiali saluti
    Daniele

  176. francesco scrive:

    Vorrei sapere,se avendo avuto x3 volte un contratto a termine a tempo determinato,e con una sicurezza di un “non” rinnovo,è possibile procedere con una vertenza oppure no?

  177. Roberto scrive:

    Credo di essere un caso UNICO in Italia, e se non fosse per il fatto che vivo in una piccola città di una piccolissima regione, il mio caso sarebbe stato alla ribalta della cronaca nazionale.
    Sono stato licenziato dallo stesso datore di lavoro per ben tre volte. Tutte e tre le volte sono stato reintegrato dai giudici del lavoro. Per il terzo reintegro sono stato rimesso al lavoro dalla Corte di Appello di Campobasso (questo avveniva l’11 Dicembre 2009) e in più mi è stato riconosciuto dalla Corte di Appello di Campobasso il diritto a riceve tutte le mensilità maturate dalla data dell’ultimo licenziamento (11 Maggio 2006). A tutt’oggi ancora non vengo reintegrato e l’azienda si rifiuta di corrispondermi quanto di mia spettanza. Con i miei legali abbiamo proceduto effettuando pignoramenti presso terzi, ma la multinazionale in questione ha fatto sparire i fondi economici. In questi giorni ho effettuato un ennesimo tentativo di pignoramento, questa volta mobiliare, non riuscendo a pignorare niente e facendo firmare al debitore esecutato un verbale di pignoramento infruttuoso. Mi resta solo il procedere con il pignoramento immobiliare, ma è una procedura lunga e onerosa che mi costringerà a vivere per ancora molto tempo in maniera precaria; Lei Avvocato, che ha il mio indirizzo mail e dal quale può risalire al mio nome e cognome, può se vuole fare un’ulteriore ricerca per approfondire i fatti: Le basterà digitare nome e cognome su qualsiasi motore di ricerca internet e reperirà ulteriori informazioni; sul mio caso sono state fatte anche due interrogazioni parlamentari negli anni passati…è dal 2003 che sono vittima di soprusi! C’è un accanimento nei miei confronti che è pari ad una vera persecuzione! Ora i miei legali stanno pensando di presentare istanza di fallimento, sebbene l’azienda in questione sia florida economicamente…Lei che ne pensa? Ci sono forse altre strade possibili percorribili per avere quanto di mia spettanza? La ringrazio e la saluto cordialmente.

  178. Cristian scrive:

    Buongiorno,
    tra qualche mese scade il mio contratto di apprendistato professionalizzante,che non sarà trasformato in contratto a tempo indeterminato, posso procedere con una vertenza per mancata formazione da parte dell’azienda?
    Grazie.

  179. Renzo scrive:

    @Massimiliano,

    Grazie per il riscontro al mio quesito n°158, in questi giorni mi sono informato che “il broglio sulla depurazione” commesso dall’Azienda è a tutti gli effetti un reato perseguibile penalmente.

    Il problema è che questo reato è il presupposto per ridurre il personale, perché se l’Azienda dovesse pagare le quote di depurazione reali questa operazione non si potrebbe effettuare: dunque si tratta di capire, in generale, se una riduzione di personale, pur rientrando tra i poteri dell’imprenditore, ma supportata da un comportamento fraudolento da parte dell’Azienda è di per sé leggittima.

    Saluti, Renzo

  180. Renzo scrive:

    @Roberto,

    Il tuo caso esposto con quesito n°177 mi ha colpito parecchio, perché evidenzia a quale livello di sfacciataggine è arrivato il comportamento di certe imprese nei confronti della legge.
    Evidentemente a capo di simili Aziende c’è chi non teme conseguenze personali, e secondo me è qui che occorre intervenire.

    Se posso darto un consiglio, oltre ai saggi consigli che ti darà Massimiliano, secondo me devi puntare al pignoramento di beni che “bloccano” qualche attività cruciale per l’Azienda, faccio un esempio, chiedi al tuo legale se si può pignorare il server con il pretesto che al suo interno vi sono dati che ti riguardano; sono sicuro che una multinazionale senza server qualche problemino comincia ad averlo….poi valuta tu….io ti ho fatto solo un esempio!

    In secondo luogo, questa Azienda è davvero pulita su tutto? Problemi di sicurezza e ambiente, siamo sicuri che è tutto a posto? …..oppure crea loro qualche problema di immagine….cosa a cui una multinazionale tiene moltissimo….ovviamente capisco il tuo stato d’animo, hai incontrato dei mastini ma tu comportati come una canna…che si piega ma non si spezza!

    In bocca al lupo, Renzo

  181. Roberto scrive:

    @ Renzo
    Ho messo la mia pagina Facebook, in modo che tu e gli altri lettori possiate sapere tutto sul mio caso, ma posso tranquillamente mettere nome e cognome, dato che il mio “caso” è finito pure sui giornali e sulle TV locali…e l’industria chimica “incriminata” continua a fare ORECCHIE DA MERCANTE… ho anche scritto a Striscia la Notizia prima dell’estate, ma ancora non mi interpella nessuno… Grazie a tutti quelli che mi esprimono la loro solidarietà.
    Roberto Pano (scrivendo il mio Nome e Cognome su Google escono centinaia di pagine…)

  182. Giovanna scrive:

    Buongiorno,questo è il mio problema.dal 2000 al 2005 ho lavorato in una ditta individuale praticamente senza mai ricevere uno stipendio e nessun contributo pensionistico (era la ditta di quello che poi è diventato il mio ex marito).Ci siamo separati di fatto nel 2005.ora per mancanza di soldi ho rimandato sempre la separazione che sto facendo ora in modo consensuale.Sono ancora in tempo a chiedere la vertenza lavoro per quei 5 anni o va in prescrizione…Grazie
    Giovanna
    Giovanna

  183. francesco scrive:

    salve, lavoro in una ditta srl, con contratto, industria legno. volevo sapere, se la ditta mi chiede di fare il turno di notte (22,00 6,00)sono obbligato a farli? non posso rifiutare? mi sembra che sarei obbligato solo dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22.

  184. paolo scrive:

    salve ,lavoro da anni con contratti a tempo determinato nel settore alberghiero.mi hanno sempre fatto contratti di 4 o 6 mesi.circa tre anni fa usci la legge che non si potevano fae piu di 36 mesi di contratto con la stessa azienda infatti a me alla scadenza del 36emo mese non mi hanno piu rinnovato.Però mi hanno fatto lavorare con contratti giornalieri.per un max di 12 giorni al mese.nel frattempo pero’ hanno assunto altro personale a tempo determinato.Tutto questo e’ regolare secondo lei o no?grazie

  185. davide scrive:

    salve sig Tavella le volevo esporre il mio problema.io sono un addetto alla sicurezza presso una grande azienda multinazionale della grande distribuzione,che non è il mio diretto datore di lavoro in quanto lavoro per una società vincitrice di appalto che a sua volta lavora per questa grande azienda.spesso e volentieri mi trovo a eseguire dei servizi che in teoria dovrebbero essere svolti da persone che sono assunte da questa grande azienda che hanno un inquadramento diverso dal mio in quanto loro hanno un 3°livello del commercio e guadagnano 1300 euro al mese di base e io facendo le loro identiche mansioni ormai da più di 5 anni a questa parte prendo 800euro al mese con un contratto del commercio e terziario(contratto inesistente)con una paga oraria di neanche 4 euro).tante volte mi trovo a contatto con denaro,chavi di riserve di merce molto costosa,sistema di allarmi dell’intera azienda.la mia società, per il quieto vivere ,anche se non faceva parte degli accordi, continua a farmi svolgere questi servizi.
    i sindacati all’interno di questa azienda cercano di farmi fare una vertenza sindacale in quanto secondo loro non potri svolgere queste mansioni sia perchè lavoro per una società esterna sia per l’inquadramento,e di chiedere quindi l’assunzione diretta da parte di questa multinazionale.volevo un parere da lei che è un esperto.grazie mille.

  186. Il silenzio... scrive:

    Tante domande, ZERO risposte! Il dott.Tavella tace…

  187. Massimiliano Tavella scrive:

    Complimenti! Il Blog non è certo una chat per “ciao ciao” che non ritengono di presentarsi almeno con il nome.
    Cmq, ha ragione, è un periodo di super lavoro ma spero di evadere tutti i quesiti al più presto.
    Peraltro chi lavora comprende

  188. Stella scrive:

    Salve, volevo porle queste domande, da febbraio 2008 ho lavorato con contratto part-time in uno studio di consulenza finanziaria, a fine luglio doveva ancora retribuirmi la mensilità di giugno e così ho deciso di non presentarmi a lavoro, visti i ripetuti solleciti di stipendio senza esiti, il 31/08 il mio ex datore di lavoro ha inviato tramite il suo consulente la dimissione per la quale non mi è neanche stato chiesto il consenso e neanche mi ha informata dopo averla inviata, l’ho scoperto io per caso, 2-3 settimane dopo, in pratica sul mio contratto lui ha ricevuto delle agevolazioni e quindi non può licenziarmi prima dei 3 anni di contratto altrimenti perde i benefici di cui ha usufruito e perciò ha effettuato una dimissione, ora mi farà assumere da un’altra azienda per un pò di tempo, dopodichè questa azienda mi licenzierà ed io potrò chiedere la disoccupazione, ora Le chiedo è possibile una cosa del genere?mi spiego è una cosa “legale”?dopo di ciò riceverò la disoccupazione?comunque ad oggi non ha effettuato nessuna nuova assunzione per me, ribadisco che è dal 31/08 che risulto dimessa senza aver firmato nulla, come dovrei comportarmi?procedo con l’impugnativa di licenziamento?se a gg non mi fa alcuna assunzione?per i mesi arretrati e il tfr come mi bisogna procedere?è il caso di una vertenza?che vuol dire la vertenza va in prescrizione dopo 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro?
    attendo sue pregiate risposte e mi scuso per le troppe domande, ma non so come comportarmi, è la prima volta che mi capita una cosa del genere.
    La ringrazio anticipatamente e Le porgo i miei saluti.

  189. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Stella.
    Non presentandoti al lavoro il datore ti ha ritenuta dimissionaria, magari consigliato da un consulente furbo…
    A mio avviso anche se hai sbagliato a non presentarti al lavoro, le tue potrebbero essere considerate “dimissioni per giusta causa” che ti consentirebbero anche la percezione dell’indennità di disoccupazione.
    Hai sollecitato a suo tempo in forma scritta il pagamento della retribuzione?
    Ti ricordo che la proposta di una assunzione fittizia è una vera e proria truffa ai danni dell’Inps per cui, OCCHIO!
    Vai da un avvocato, da un sindacalista o da un consulente e impugna tutto.

  190. Massimiliano Tavella scrive:

    X Daniele.
    Bisogna analizzare i contratti di lavoro e il settore di attività.

  191. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Francesco.
    Occorre verificare se le causali poste alla base dei contratti sono genuine. Le notizie che mi forniosci sono poche per darti un consiglio.

  192. Stella scrive:

    Non mi ha ritenuta dimissionaria, ma mi ha fatta risultare dimessa per non perdere lui le agevolazioni di cui ha usufruito, che perderebbe se mi licenzia, per dimissioni giusta causa cosa intendi, come dovrebbero essere fatte?in modo da ottenere la disoccupazione.
    Grazie ancora.
    Saluti stella

  193. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Stella.
    Ogni lavoratore può recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro in caso di giusta causa ovverosia a fronte di un fatto tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. In tal caso il lavoratore avrà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
    La Corte Costituzionale con sentenza n. 269 del 24 giugno 2002, ha stabilito che le dimissioni per giusta causa, comportando uno stato di disoccupazione involontaria, non escludono la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione (Vedi anche circc. INPS n. 97/2003 e n. 163/2003).
    Costituisce giusta causa di dimissioni del lavoratore :

    - la mancata corresponsione della retribuzione in quanto grave inadempimento;

    - la mancata regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore;

    - l’omesso versamento dei contributi previdenziali;

    - le molestie sessuali;

    - il mobbing, vale a dire il crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte di superiori gerarchici o di colleghi;

    - il comportamento offensivo o ingiurioso del datore di lavoro o del superiore gerarchico;

    - le variazioni notevoli delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda;

    - lo spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che sussistono le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 cod. civ.

  194. Giovanna scrive:

    Buon pomeriggio sig.Tavella,sono Giovanna…non è che puo rispondere anche al mio quesito,per me è importante,grazie

  195. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Davide.
    Pur non possedendo notizie precisce circa le effettive modalità di svolgimento della prestazione, la sua posizione sembra irregolare.
    Infatti, l’art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 stabilisce che ai fini dell’applicazione delle norme sul mercato del lavoro, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro in base a due fondamentali requisiti:

    - la organizzazione dei mezzi necessari – che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto – deve fare capo all’appaltatore;

    - il rischio d’impresa deve gravare sull’appaltatore.

    Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione delle disposizioni vigenti, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale ai sensi dell’art. 414, cod. proc. civ. notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.
    Prima di intraprendere una vertenza, le consiglio di fare approfondire il caso specifico da professionisti di provata esperienza.

  196. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Rolando.
    Scusi per il ritardo nella risposta.
    Sulla base delle notizie fornite le consiglio di trovare un buon avvocato che si occupa di diritto del lavoro. A quanto pare ci sono i termini per rivendicare un rapporto di lavoro “giusto”.

  197. Paolo scrive:

    Buongiorno Dott. Tavella,

    Mi chiamo Paolo, sono un disegnatore tecnico CAD, ed ho lavorato sempre, mio malgrado, con contratti a termine di tipo Co.Co.Pro. e tempo determinato, presso diverse aziende.

    Negli ultimi anni, stanco della precarietà, ho cominciato a fare sempre maggiori pressioni, sui datori di lavoro, per essere assunto a tempo indeterminato, ma la risposta è stata sempre una promessa verbale per un’assunzione definitiva, ma solo dopo la scadenza del contratto a termine.

    In tutti i casi tale promessa non solo è stata disattesa, ma la comunicazione di un mancato rinnovo mi è sempre giunta all’ultimo momento creando dei danni alla mia immagine professionale (nel senso che cercare da disoccupato è peggio che da occupato) e facendomi reagire con impugnative che di solito si sono risolte in cospicui risarcimenti economici che tuttavia hanno in parte compensato i miei periodi d’inattività lavorativa.

    A parte il periodo di crisi che stiamo vivendo, a seguito di alcune pre-assunzioni non andate a buon fine, mi era venuto il sospetto che qualche potenziale datore di lavoro prendesse informazioni sul sottoscritto presso qualche azienda con la quale avevo lavorato e si era verificato un contenzioso ed ho preso la decisione di verificare il tutto rivolgendomi a un agenzia investigativa.

    I risultati sono stati sorprendenti, poiché in due casi, i miei ex-datori di lavori di lavoro se contattati dall’agenzia che si spacciava per società di selezione del personale, mi hanno descritto negativamente con riferimento alle vertenze e ai risarcimenti.

    In conclusione vorrei chiederle, quali azioni, eventualmente legali, posso esercitare su queste aziende che infangano la mia reputazione professionale facendomi perdere importanti opportunità lavorative? Una semplice diffida per raccomandata potrebbe bastare?

    Un distinto saluto e grazie per l’aiuto che saprà darmi, Paolo

  198. Cristina Milone scrive:

    Siamo un gruppo di lavoratori in Cassa Integrazione. La ns società, ke fa parte un grande Gruppo, ha chiuso un Punto Vendita. Vorremmo avere notizie sulle possibilità di portare avanti una vertenza, basata sul fatto ke mentre noi(47) siamo in C.I. il Gruppo continua ad aprire sul ns territorio nuovi Punti Vandita.
    PS: La Società Capo Gruppo non è italiana e ci continuano a dire ke nn possiamo intraprendere nessuna azione legale vs loro, xkè legalmente siamo 2 società diverse.
    Vorremmo avere la Vs opinione in proposito.
    Grazie in anticipo in attesa del Vs consiglio….
    distinti saluti

  199. andrea scrive:

    Gentile Dott. Tavella,
    ieri ho effettuato un secondo colloquio di lavoro presso una società, in cui mi è stato detto che mi avevano assunto e avrebbero voluto che iniziassi a partire dal 25 ottobre. Avendo già un lavoro avevo detto loro che non avrei rispettato i termini di preavviso e che avevo bisogno della mattinata di oggi per risolvere il problema. Inoltre ho più volte chiesto rassicurazioni sull’assunzione prima di espormi con il mio vecchio datore. mi viene detto di non preoccuparmi e che se decidevo di acettare la proposta di lavoro avrei dovuto mandare un aserie di documenti via mail entro mezzoggiorno visto i tempi molto stretti. Alle undici invio i documenti ma mi viene risposto che hanno assunto un altra persona. posso fare qualcosa?

  200. Alessandro scrive:

    salve dot.Tavella vorrei esporle la mia situiazione,ho lavorato dal 2006 al 2008 in una ditta d’impiantistica,lavoravo come idraulico percependo uno stipendio di 1000 euro al mese,ero assunto ma non ho mai percepito una busta paga,secondo lei anche se son passati vale la pena aprire una vertenza non tanto per per stabilire se mi spettasse un adeguamento ma almeno come contributi, esiste una prescrizione? Ora vorrei porle un secondo quesito,dal 10-10-2008 al 04-09-2010 ho lavorato con un mio conoscente artigiano svolgendo il lavoro di elettricista(la sua professione)e idraulica vista la sua esperienza,ovviamente il lavoro non era sempre continuativo,dipendeva da quanto lavoro ci fosse,diceva che al momento non poteva assumermi e prendevo 10 euro l’ora come elettricista e qualcosa in più per il lavoro idraulico sempre a suo nome,ovviamente sempre in nero,il nostro rapporto di lavoro si è concluso poco tempo fà,volevo chiederle così come il primo quesito vale la pena fare vertenza? La mia situazione non e delle migliori e un avvocato peserebbe,da chi mi dovrei rivolgere? entrerei in un girone infernale o ne vale la pena? Mi scusi se mi son dilungato troppo e complimenti per questo utile forum dott. Tavella,spero di poter avere una sua risposta che mi schiarasca le idee,grazie e distinti saluti.

  201. Alessandro scrive:

    salve dot.Tavella vorrei esporle la mia situiazione,ho lavorato dal 2006 al 2008 in una ditta d’impiantistica,lavoravo come idraulico percependo uno stipendio di 1000 euro al mese,ero assunto ma non ho mai percepito una busta paga,secondo lei anche se son passati vale la pena aprire una vertenza non tanto per per stabilire se mi spettasse un adeguamento ma almeno come contributi, esiste una prescrizione? Ora vorrei porle un secondo quesito,dal 10-10-2008 al 04-09-2010 ho lavorato con un mio conoscente artigiano svolgendo il lavoro di elettricista(la sua professione)e idraulica vista la sua esperienza,ovviamente il lavoro non era sempre continuativo,dipendeva da quanto lavoro ci fosse,diceva che al momento non poteva assumermi e prendevo 10 euro l’ora come elettricista e qualcosa in più per il lavoro idraulico sempre a suo nome,ovviamente sempre in nero,il nostro rapporto di lavoro si è concluso poco tempo fà,volevo chiederle così come il primo quesito vale la pena fare vertenza? La mia situazione non e delle migliori e un avvocato peserebbe,da chi mi dovrei rivolgere? entrerei in un girone infernale o ne vale la pena? Mi scusi se mi son dilungato troppo e complimenti per questo utile forum dott. Tavella,spero di poter avere una sua risposta che mi chiarasca le idee,grazie e distinti saluti.

  202. Alessandro scrive:

    MI PERDONI DOTT.TAVELLA SE PER ERRORE HO POSTATO DUE VOLTE.

  203. andrea scrive:

    gentile dott. Tavella,
    in riferimento al mio commento n. 199 volevo inoltre dirle che di fronte ad una mia richiesta di spiegazioni, il responsabile mi ha chiamato dicendomi che il motivo della mancata assunzione era per un suo errore in quanto non aveva visto che c’era un altro canditato con un punteggio più elevato del mio.

  204. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Alessandro.
    I termini prescrizionali a quanto sembra non sono trascorsi.
    Fare vertenza è sempre una scelta del lavoratore.
    Quando dici di essere stato assunto, cosa intendi? Perchè pensi che non ti siano stati versati i contributi se l’assunzione è stata regolare, anche se non ti è mai stata consegnata la busta paga?
    Per quanto riguarda il lavoro effettuato alle dipendenze (in nero) del tuo conoscente, è chiaro che una vertenza ti garantirebbe di recuperare differenze retributive e contributi, ma anche in questo caso dovrai essere tu a valutarne l’opportunità.
    Se ti rivolgi ad un sindacato non dovresti pagare nulla. (o almeno solo la tessera).
    Se hai bisogno contattami pure per ogni chiarimento sul forum.

  205. Massimiliano Tavella scrive:

    “Estorsione e rapporto di lavoro”
    Riporto integralmente la nota di Francesco BUFFA, che trovo molto interessante, pubblicata sul Quotidiano Ipsoa del 26/10/2010 nella quale l’Autore commenta la Sentenza della Cassazione penale 11/10/2010, n. 36276.

    La S.C. si pronuncia su un caso di tentata estorsione perpetrata dal consulente del lavoro, in concorso con il datore, che avevano tentato di costringere un lavoratore a sottoscrivere buste paga maggiorate.Un datore di lavoro ed un consulente del lavoro vengono condannati per il reato di cui all’art. 56 e 629 cod. pen. in quanto, mediante reiterate minacce di licenziamento (poi attuato), avevano tentato di costringere un lavoratore a sottoscrivere buste paga recanti corrispettivi superiori a quelli effettivamente percepiti. Gli imputati erano stati condannati sulla scorta delle dichiarazioni della stessa lavoratrice parte offesa, dichiarazioni apparse attendibili perché “dettagliate e concordanti con le emergenze processuali”.
    La Corte di cassazione conferma la sentenza impugnata, ritenendo congruamente motivata la decisione ed affermando, con specifico riferimento alla posizione del consulente concorrente nel reato, che anche una minaccia larvata era sufficiente, stanti le condizioni ambientali, ad integrare il delitto di estorsione (nella specie, a quanto si desume dalla sentenza di legittimità il consulente si era limitato a prospettare alla lavoratrice la scelta datoriale di licenziamento ove non avesse firmato). In giurisprudenza, in sede penale, per Cass. Sez. 2 pen., Sentenza n. 36642 del 5/10/2007, integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi. In generale, secondo Cass. pen. Sez. 2, Sentenza n. 7382 del 11/07/1986 , il delitto di estorsione, che è un tipico delitto contro il patrimonio, si distingue dalla violenza privata, che è un reato contro la libertà morale, per il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (nella specie, relativa a ritenuta estorsione, le persone offese, coartate, vessate, maltrattate e suggestionate, erano state costrette, alle dipendenze dell’imputato, a lavori ingrati per conto di questi, senza ricavarne alcuna retribuzione, salvo il minimo di sostentamento per una mera sopravvivenza).
    In ambito giuslavoristico, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la portata della firma di buste paga maggiorate sotto minaccia di licenziamento: per Cass. Sez. L, Sentenza n. 2483 del 09/04/1986, la quietanza attestante la corresponsione e l’accettazione della indennità di anzianità, conseguentemente alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, costituisce una scrittura privata che fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni dal lavoratore che l’ha sottoscritta, se costui, contro il quale la scrittura è prodotta, ne riconosce la sottoscrizione; per contro la verità intrinseca di quella dichiarazione può essere contestata non con la querela di falso ma con tutti gli altri mezzi di prova consentiti, al fine di porre il giudice del merito in condizione di apprezzare il contenuto del documento in concorso con gli altri elementi probatori, e, se del caso, di disattenderlo, nell’Esercizio del suo potere discrezionale circa la valutazione delle prove.
    Si è inoltre detto sul tema (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5684 del 10/04/2003), che nei rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione, la minaccia del datore di lavoro (o del preponente, committente, ecc.) di risolvere il rapporto a tempo indeterminato intercorrente tra le parti, può determinare l’annullabilità, a norma dell’art. 1438 cod. civ., dell’atto negoziale alla cui conclusione il prestatore di lavoro si sia determinato in conseguenza di tale minaccia, anche quando non sussista un regime di stabilità del rapporto. In tal caso è configurabile il requisito dell’ingiustizia del vantaggio se il datore di lavoro (o il preponente, ecc.) mira ad ottenere dal prestatore di lavoro, mediante rinunzia o transazione, il sacrificio di diritti acquisiti, senza che sia necessario che il conseguente vantaggio economico del primo sia di particolare entità. (Fattispecie relativa a rapporto di agenzia definito con transazione stipulata sotto la minaccia, proveniente dalla società preponente, di recesso dal rapporto).

  206. Renzo scrive:

    Per Andrea quesito n°199-203.

    Buongiorno Andrea, in attesa di un intervento del Dr. Tavella, provo io a risponderti.

    Innanzi tutto, collegando fra di loro le date degli eventi, dal tuo post, non si capisce bene se contestualmente alla consegna dei documenti avvenuta il 21/10/2010 presso il potenziale “nuovo datore” di lavoro avevi anche rassegnato le dimissioni con il “vecchio datore” di lavoro pronto a presentarti per la data del 25/10/2010. Onestamente spero di no!
    Infatti una promessa di assunzione solo verbale non vincola un’azienda ad assumerti, e pertanto non ti dà diritto ad alcuna rivendicazione giuridica.
    Tanto per farti un esempio, quando un azienda assume un lavoratore a tempo determinato, quasi sempre “promette” che al termine del contratto vi sarà uno sbocco con un assunzione a tempo indeterminato per motivare il lavoratore a rendere di più, salvo casi evidenti di sostituzione maternità!….puntualmente poi il lavoratore è lasciato a casa ma non può far valere alcun diritto sulla promessa fatta a voce in quanto non è considerata giuridicamente impegnativa.

    Renzo

  207. Renzo scrive:

    Per Cristina Milone quesito n°198.

    Buongiorno Cristina, in attesa di un intervento del Dr. Tavella, provo io a risponderti.

    Se alla società Capo Gruppo fanno riferimento due diverse società che concorrono al bilancio consolidato della Capo Gruppo vi possono essere le premesse per fare una vertenza, ma al solo scopo di ottenere una proposta di trasferimento di sede presso qualche nuovo punto vendita.

    La questione diventa più complicata se i punti vendita sono in Franchising con società appartenenti alla Capo Gruppo, perchè ogni punto vendita è a sè, ed il titolare di ogni negozio è vincolato solo da un contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

    Ne discende che prima di intraprendere delle azioni legali dovresti informarti bene sull’organizzazione.

    Renzo

  208. Renzo scrive:

    Per Dr. Tavella,

    Lascio a te il quesito n°197 di Paolo.

    Saluti, Renzo.

  209. SALVATORE NEGLIA scrive:

    DOTT. TAVELLA
    LE SCRIVO PER TOGLIERMI UN DUBBIO.
    MI HANNO CHIESTO DI POTER FIRMARE DEI VERBALI D’ASSEMBLEA IN QUALITA’ DI SEGRETARIO DI UNA
    S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, DI CUI L’AMMINISTRATORE E’ UN MIO PARENTE.
    A COSA POSSO ANDARE INCONTRO
    GRAZIE

  210. Roberto scrive:

    Capisco che il quesito che pongo io (il n°177) è di difficile soluzione… ma mi sarei aspettato qualcosa in più… grazie lo stesso.

  211. Massimiliano Tavella scrive:

    X Roberto.
    Carissimo Roberto, il caso che poni è molto simile a quello che ho seguito per un mio Cliente dipendente da una grande multinazionale.
    Cosa intendi quando dici che l’azienda è florida? Appare chiaro che per analizzare compiutamente la questione bisogna conoscere le “carte” e l’iter che ha portato a tale risultato.
    Nel tuo caso, oltre ad un fatto strettamente economico, sono state attuate verosimilmente condotte persecutorie che fanno capire quanto sia difficile,a volte,far valere i propri diritti. Se fossi un mio cliente ( sono dottore commercialista specializzato in diritto del lavoro) ti consiglierei di interpellare un altro legale per valutare, insieme ai tuoi attuali rappresentanti, strategie alternative.
    A tutto vi è rimedio, soprattutto in un rapporto di lavoro subordinato garantito da tre sentenze a favore.
    Sono peraltro convinto che, in questi casi, il tempo giochi sempre a favore del dipendente.

  212. Pasquale scrive:

    ciao Massimo vorrei d te un consiglio,non potendomi permettere il costo di una vertenza privata e comunque non conoscendo le prassi legali quante possibilità ho di spuntarla su un caso di portierato
    in una coop di servizi dove costantemente al bisogno si utilizzano, telefono ,p.c., allarmi, telecamere di sorveglianza, impianti antincendio,controllo uscita personale,oltre che hai mezzi carico /scarico? sono al livello base con 48 ore di lavoro settimanali /50-52-54.
    ciao

  213. Pasquale scrive:

    ciao Massimo vorrei da te un consiglio,non conoscendo il costo di una vertenza privata e comunque non conoscendo le prassi legali
    ed ancora non volendo assolutamente citare alcuni sindacati, quante possibilità ho di spuntarla su un caso di portierato
    in una coop di servizi dove costantemente al bisogno si utilizzano, telefono ,p.c., allarmi, telecamere di sorveglianza, impianti antincendio,controllo uscita personale,oltre che hai mezzi carico /scarico? sono al livello base con 48 ore di lavoro settimanali /50-52-54.
    ciao

  214. Roberto scrive:

    Grazie Dott. Tavella dell’interessamento, giusto per la cronaca Le do ulteriori informazioni.
    Quando dico che l’azienda in questione “è florida”, intendo che non ha problemi economici, in quanto non fa cassa integrazione (magari lo facesse!!! almeno potrei pignorare l’importo della cassa dall’INPS), assume operai dalle agenzie interinali, fa lavorare in straordinario, da premi economici ai dirigenti, aumenta le produzioni, tutti sintomi di una multinazionale che non è neanche minimamente stata sfiorata dall’attuale crisi…Le ricordo che stiamo parlando della “MOMENTIVE”, precedentemente General Electric con la quale ancora ha partecipazioni, che ha assorbito il gruppo tedesco Bayer…insomma, non è la fabbrichetta che a stento riesce a tirare avanti, è una multinazionale che decide e regola le sorti mondiali dell’economia. Eppure non solo si è fatta fare TRE pignoramenti presso terzi (infruttuosi), ma si è fatta fare anche un pignoramento mobiliare per più di 150.000 euro. Ma Lei lo sa che queste procedure (purtroppo!) sono lente in Italia, io mi sono venduto la casa per sopravvivere in questi quasi cinque anni che aspetto! e loro giocano su questo! sulla questione tempo…la invito a fare una ricerca su Google, potrà verificare quanto è stato fatto… Le confido che mi sono dato tempo fino alla fine dell’anno, o meglio fino al 15 Dicembre; se entro quella data non avrò quanto di mia spettanza, dovrò fare una protesta ancora più plateale: credo che mi incatenerò ai cancelli e inizierò uno sciopero della fame. Finché non si arriva alla cronaca nazionale, TG1, TG2, Canale 5, ecc. ecc… questi continuano a fare orecchie da mercante. La realtà è che in Italia la legge è dura con i deboli e debole con i forti! Ai voglia ad avere lo Statuto dei Lavoratori e l’Articolo 18… se poi la legge NON la rispetti!
    La saluto cordialmente.

  215. Renzo scrive:

    Caro Roberto,

    Mi complimento con te per il coraggio e la tenacia che stai avendo nel difendere i tuoi diritti, ma come lavoratore sento anche il dovere di dirti grazie!

    Grazie, perchè solo chi reclama il suo stato di diritto contribuisce a rendere il sistema rispettoso delle leggi.

    Sempre più imprese qui in Italia utilizzano i contratti di lavoro in maniera illeggittima, elusiva ed impropria, e quando invece non possono farlo non li rispettano; ovviamente esistono le azienda serie, ma sono sempre di meno.

    La causa di questo degrado, che poi al suo ultimo stadio, porta perfino allo sprezzo della sentenza di un giudice del lavoro, viene da noi stessi lavoratori, che a fronte di un illeggittimo licenziamento, cerchiamo sempre a tutti i costi di evitare di fare vertenza al nostro datore di lavoro, per paura che un episodio di questo tipo vada a macchiare la nostra “fedina professionale”, mentre invece è tutta una leggenda metropolitana!

    Ho letto nel web varie informazioni che hanno riguardato la tua vincenda e ho la sensazione che la tua disavventura sia nata da un qualcosa di “personale” tra te ed il Direttore di Stabilimento, altrimenti non si spiega tanto accanimento.

    Peraltro ho appreso che questo Direttore lo scorso 21-10-2010 è stato sospeso ed ammonito dal suo management che evidentemente resosi conto dei subendi danni lo ha deleggittimato dal condurre ulteriori iniziative; vedi, caro Roberto, perché in effetti la questione è proprio questa: certi manager, anche quando hanno un torto sfacciato, pur di fare i duri, assumono un atteggiamento arrogante e prevaricatore, tanto se si va in tribunale, e si perde la causa, i soldi non ce li rimettono di tasca loro.

    Non hai idea di quante cause di lavoro si potrebbero fare in meno se solo fosse varata una legge che costringe il manager che difende l’Azienda a compartecipare di tasca propria alle spese processuali e risarcimento danni “al 50% con l’azienda”, in caso di perdita in giudicato…..vorrei proprio vedere!!!

    Non solo avremmo i tribunali meno intasati, ma avremmo anche manager più preparati sul piano giuslavoristico, così come lo sono io per dovermi difendere da tutti gli imbrogli che ho visto sul lavoro.

    Mi piacerebbe molto un contatto in pvt per scambiarci alcune informazioni, ti lascio la mia mail, scrivimi a: drenzo65@gmail.com

    Un caro saluto, Renzo

  216. andrea scrive:

    Grazie Renzo della risposta al mio quesito 199-203. purtroppo ero al corrente dell’ineficaccia delle promesse di lavoro fatte verbalmente ma mi sono fidato delle parole di quel responsabile, perchè sono stato presentato all’azienda da una mia amica loro dipendente e nei due colloqui che ho fatto, entrambi i responsabili che mi hanno intervistato erano al corrente che avessi questo rapporto di amicizia e i colloqui sono stati un pò “informali”. Credendo che non fosse necessario pretendere una proposta scritta, visto la situazione, ho solo richiesto più volte la certezza della decisione di assumermi, visto che dovevo dare le dimissioni dall’altra parte, e soprattutto senza congruo preavviso. La mia amica mi ha detto qualche giorno dopo, che quel responsabile che mi ha fatto la promessa, non è in buoni rapporti con lei, anzi da qualche tempo sta cercando in tutti i modi di ostacolargli la strada (tra cui due lettere di richiamo), e teme che il comportamento che ha tenuto con me sia stato fatto apposta per colpirla indirettamente. Cioè in pratica mi ha fatto l apromessa per farmi dare le dimissioni con l’intenzione di procurarmi un danno e indirettamente colpire la mia amica. Credo che la cosa sia difficile da provare, ma qualora potesse esserlo, questa persona ha qualche responsabilità a cui deve rispondere ? inoltre nonostante il contratto verbale non ha efficacia, volevo sapere se l’impegno preso da quel tizio (impegno confermato da quel tizio anche di fronte agli altri responsabili di quella società)non comporta nessuna responsabilità. cioè vorrei sapere se chiunque può fare e dire cose e poi tranquillamente rimangirasi la parola senza incorrere in nessuna responsabilità anche se le sue dichiarazioni hanno causato dei danni all’altra persona che ne ha fatto affidamento.
    Grazie mille e scusate se insisto, ma questa situazione mi ha tolto 10 anni di vita!

  217. Renzo scrive:

    Per Andrea, quesito n°216.

    Adesso la tua situazione mi è più chiara.
    Contro l’Azienda della tua amica non puoi far nulla perchè potrebbero respingere ognu tuo addebito dicendo che la decisione di assumere un dipendente è prevista solo se colleggialmente approvata e sottoscritta dalla Direzione.

    Però a questo punto farei scrivere una raccomandata dal tuo avvocato alla Direzione dell’Azienda, mettendoli al corrente dell’accaduto, chiedendo loro un risarcimento del danno patito, informandoli che in difetto (ossia se l’azienda si riterrà estranea ad ogni responsabilità) procederai ad elevare una querela “ad personam” nei diretti confronti del loro responsabile per il reato di “millantato credito” di cui art. 346 del cod. pen. per il quale è prevista la pena di reclusione da 1 a 5 anni e da 300 a 2000 euro di multa.

    Io proverei a far così, ma prima informati bene.

    Saluti, Renzo

  218. Giovanna scrive:

    Buongiorno,la ripropongo magari questa volta mi risponde…………Scritto il 11-10-2010 alle ore 13:09
    Buongiorno,questo è il mio problema.dal 2000 al 2005 ho lavorato in una ditta individuale praticamente senza mai ricevere uno stipendio e nessun contributo pensionistico (era la ditta di quello che poi è diventato il mio ex marito).Ci siamo separati di fatto nel 2005.ora per mancanza di soldi ho rimandato sempre la separazione che sto facendo ora in modo consensuale.Sono ancora in tempo a chiedere la vertenza lavoro per quei 5 anni o va in prescrizione…Grazie
    Giovanna

  219. andrea scrive:

    Grazie Renzo per la risposta ai commenti 199-203-216. Sei stato un angelo e m’hai dato la speranza di intravedere una luce su questa situazione massacrante. Grazie di nuovo e buon lavoro! :)

  220. Renzo scrive:

    Buongiorno Giovanna,

    Coem eri inquadrata all’interno della ditta individuale, o per essere più chiari, eri sotto regolare contratto o in nero?

    Fammi sapere, Renzo

  221. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Giovanna.
    Il caso che ci prospetta presenta una duplice problematica :
    a) lavoro gratuito

    b) prescrizione

    Per quanto riguarda il primo punto, le ricordo che in caso di convivenza dei familiari prestatori di lavoro il lavoro si presume prestato gratuitamente, salva ovviamente prova contraria e fatti salvi comunque gli eventuali obblighi assicurativi nei confronti delle gestioni artigiani e commercianti. Si tratta, dunque, di presunzione relativa che può essere vinta attraverso prova contraria.
    Per quanto riguarda i termini prescrizionali le norme prevedono la prescrizione estintiva per i diritti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato :
    - di cinque anni per i diritti aventi ad oggetto compensi da pagarsi periodicamente ad anno o a scadenze più brevi, nonchè per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2948, nn. 4 e 5, cod. civ.);
    - di dieci anni per gli altri diritti (quali, ad esempio, somme dovute a titolo di risarcimento danno o di rimborso spese).

  222. Giovanna scrive:

    Buongiorno,la mia situazione all’interno della ditta era in nero per 5 anni,ora che mi sto separando la controparte mi ha proposto 200 euro come tacitazione di lavoro pregresso nella ditta del marito…per 30 mesi…mi sento un attimino presa per i fondelli,cosa mi consiglia di fare?
    Grazie
    Giovanna

  223. andrea scrive:

    ..ma millantato credito che significa? su internet mi dice che è un delitto dei privati contro la pubblica amministrazione?

  224. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Giovanna.
    La proposta oltre che “indecente” appare davvero mortificante.
    Si rechi da un buon avvocato che “carte alle mani” valuterà attentamente:
    - termini di prescrizione
    - mansioni espletate
    - grado di subordinazione nella prestazione di lavoro
    - concrete modalità di svolgimento della prestazione.
    Mi tenga informato

  225. Giovanna scrive:

    Grazie per la risposta,ma sinceramente non so come muovermi,quali carte servirebbero perche io non ho in mano nulla,posso avere testimoni,resoconti bancari che attestino la presenza della ditta….ho dimenticato di dirle che dopo che io ho cessato li la mia attivita nel 2005 ,ho aperto una partita iva mia per poter coninuare a prestare il mio lavoro…ma dopo 9 mesi ho chiuso tutto perche era impossibile…nel dicembre 2007 la ditta è stata chiusa in rosso di 22 mila euro..Aveva una dipendente in regola che pero non gli è bastato per salvare la ditta.Delusione immensa vista che l’avevamo fatta vivere insieme(i miei zii mi avevano anche regalato 5mila euro per darci una mano…Che gusto prenderla nel fondoschiena cosi!
    Io non so proprio come muovermi
    Ancora grazie
    Giovanna

  226. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Andrea.
    Carissimo/a Andrea,
    questo Blog nasce per orientare gli utenti nel difficile mondo dei rapporti di lavoro.
    Da un punto di vista strettamente giuridico, la promessa di assunzione orale senza la specificazione della data e della qualifica di assunzione appare davvero debole.
    Ad ogni modo, ti consiglio di inviare una raccomandata circostanziata al cda nella quale evidenzi il comportamento del Responsabile in questione e nella quali preannunci una azione legale per risarcimento danni.
    Questa è una strada che potrebbe garantirti qualche attenzione.

  227. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Giovanna.
    Le vertenze di lavoro vanno trattate con il giusto distacco.
    Capisco la sua delusione per una ingiustizia subita, ma da professionista le consiglio di non perdere ulteriore tempo.
    Vada da un Avvocato serio (anche tramite il sindacato) che con una modica spesa potrà studiare il caso e darle una risposta concreta.
    Non cerchi su internet “capi di imputazione” improbabili, ma cerchi di far valere i diritti affidandosi a professionisti capaci.
    Una volta avviata la vertenza (qualora il legale ne riscontrasse i requisiti), sarà cura del professionista trovare la strada giusta.
    Forza e coraggio, ma soprattutto…..stia tranquilla.

  228. andrea scrive:

    Grazie della risposta Sig. Tavella. Comunque nella promessa di assunzione orale, mi è stato detto l’incarico (impiegatizio presso un azienda privata) il tipo di lavoro da svolgere, la paga, la decorrenza dell’assunzione (il lunedi successivo per cui dovevo affrettarmi a portare i documenti in quanto dovevo iniziare subito), il tipo di contratto che avrei dovuto firmare, cosa avrei dovuto fare la prima settimana di assunzione (training presso una filiale) e tutte le informazioni del lavoro.
    Grazie comunque dell’attenzione che mi avete dedicato, e complimenti per il blog e per il vostro aiuto spassionato.

  229. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Pasquale.
    Caro Pasquale puoi meglio rappresentarmi la questione?

  230. Giovanna scrive:

    Grazie mille per la risposta,sono tranquilla,forse fin troppo tranquilla…ho chiesto al mio avvocato per la vertenza e mi ha risposto che intanto la separazione non sarebbe piu consensuale e che qui da noi in Emila è presente un giudice che guarda piu alle ditte che al bene del lavoratore e che rischierei di andare avnti per anni per ottenere poi poco…quindi non so proprio come comportarmi,avevo anche detto al mio avvocato che potevamo provare a chiedere un risarcimento una tantum ma mi ha sconsigliato anche questo…quindi….Grazie
    Giovanna

  231. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Andrea.
    Il fatto che la promessa, seppur orale, sia stata tanto circostanziata, rappresenta un motivo ancora più valido per fare vertenza.

  232. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Giovanna.
    In Emilia come in Calabria o nel Lazio, esistono le regole. Non devi diventare certo ricca facendo vertenza!!
    Comunque, non conoscendo i termini della consensuale e le relative implicazioni cercherei un ulteriore consiglio.

  233. Massimo scrive:

    Buongiorno,
    vorrei complimentarmi per il suo blog veramente interessante.
    Ho lavorato per due anni presso una ditta con contratto a tempo determinato per sostituzione ferie, i rinnovi sono stati intervallati dal giusto tempo di legge per essere di nuovo richiamato. Purtroppo alla scadenza del contratto non mi è stato più rinnovato. Volevo sapere, per favore, se nella lettera di assunzione deve essere indicato il nominativo di chi andavo a sostituire per le ferie, indicazione che non c’è nei miei contratti. La ditta aveva una sede principale e un ufficio distaccato in cui lavoravo io insieme ad altre due persone. Volevo anche sapere, visto che ero sostituzione ferie e i miei colleghi sono stati assenti circa venti giorni all’anno a testa, cosa posso fare e come posso comportarmi.
    Grazie per la risposta.
    Massimo

  234. Renzo scrive:

    Per Massimo – Quesito n°233

    Ti rispondo in assenza del Dr. Tavella.

    Attualmente la stipulazione del contratto a termine è consentita tutte le volte in cui ricorra una giustificazione tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva.

    Per esempio, nel tuo caso, non è sufficiente affermare che l’assunzione avviene a termine per ragioni sostitutive, ma bisogna indicare quale lavoratore viene sostituito e per quale motivo si dà luogo alla sostituzione (per esempio, maternità o malattia del sostituito).

    Ti consiglio di approfondire, tramite un avvocato di tua fiducia, la particolare situazione di “sostituzione di lavoratori in ferie”, perché, le ferie a differenza di quei casi di sostituzione per fatti eccezionali (maternità e malattia)essendo previste per legge rappresentano un fatto strutturale dell’azienda; di conseguenza quella di sostituire un lavoratore in ferie peraltro, senza indicarne il nominativo, potrebbe addirittura essere un’aggiuntiva non conformità sul contratto che andrebbe a tuo vantaggio nel caso sollevassi una vertenza.

    Nell’applicazione del D. Lgs. 368/01, i Giudici hanno manifestato particolare rigore.

    Infatti, si pretende non solo che il datore di lavoro provi l’effettiva sussistenza della ragione enunciata al momento dell’assunzione,ma bisogna preliminarmente verificare se quella ragione sia davvero idonea a giustificare il lavoro a termine.

    La ragione deve spiegare il motivo per cui il lavoratore sia stato assunto a termine invece che a tempo indeterminato: per esempio, la ragione indicata al momento dell’assunzione deve avere carattere temporaneo; infatti, se la stessa fosse stabile o strutturale come nel tuo caso di sostituire lavoratori in ferie, non ci sarebbe alcun valido motivo per stipulare un contratto di lavoro a termine invece che a tempo indeterminato.

    Qualsiasi vizio della motivazione comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto.

    Spero di averti risposto sufficientemente, ricordantoti però che prima di essere sicuri sull’opportunità di reclamare la conversione del contratto a tempo indeterminato, occorre sempre analizzare bene le tue carte (contratto, buste paga, etc.).

    Vedrai quanto saranno arroganti in Azienda quando gli prospetterai la situazione…..

    Saluti, Renzo.

  235. Massimiliano Tavella scrive:

    Per Massimo.
    Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Sentenza 9 settembre 2009, n. 19425)riprendendo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con Sentenza 14 luglio 2009, n. 214, ha chiarito che, un riferimento generico ad un determinato arco temporale identificato per giustificare un’assunzione a termine per sostituire lavoratori in ferie, non è da ritenersi idoneo a soddisfare i requisiti che in materia sono previsti dalla legge. Seguendo tale orientamento, nel caso di fabbisogno di manodopera a seguito assenze per ferie, l’azienda dovrà indicare i nominativi dei lavoratori sostituiti al fine di fornire prova concreta delle ragioni sostitutive.
    Se la tua pratica andrà nelle mani di un professionista appassionato, oltre che preparato, ritengo vi siano gli estremi per una vertenza.

  236. Massimiliano Tavella scrive:

    Per tutti gli Amici del Blog.
    Vi prego di segnalarmi gli eventuali quesiti inevasi.
    GRAZIE

  237. Renzo scrive:

    Per Dr. Tavella,

    Rimane ancora il quesito n°197 di Paolo a cui non ero riuscito a rispondere poiché non ho conoscenze in materia.

    Saluti, Renzo.

  238. manuela scrive:

    Dubbio legislativo. Per legge in teoria, nonostante il principio dello ius variandi, non si potrebbe dequalificare la categoria di un lavoratore; allora mi chiedo:è possibile vedersi abbassata la qualifica lavorativa se durante l’anno di lavoro c’è un cambio di cooperativa? La cooperativa entrante può abbassare il livello del lavoratore? In particolar modo sto parlando delle cooperative che vincono gli appalti per le figure di educatori nelle scuole di prima infanzia.
    Sto cercando materiale su internet, ma ancora trovo una risposta soddisfacente.
    Grazie dell’attenzione.

  239. Renzo scrive:

    Per Manuela – Quesito n°238

    Ti rispondo in assenza del Dr. Tavella.

    Nel tuo post tu premetti “Per legge in teoria, nonostante il principio dello ius variandi, non si potrebbe dequalificare la categoria di un lavoratore”.

    Ebbene non è proprio così perché la giurisprudenza non ha univocamente valutato il divieto, sancito dall’art. 2103 c.c., di adibire il lavoratore a mansioni dequalificanti.

    Infatti la legge prevede che sia possibile derogare il diritto a non essere dequalificati al fine di tutelarne uno superiore, quale ad esempio quello alla conservazione del posto di lavoro.

    In sostanza, secondo tale orientamento, la dequalificazione del lavoratore è legittima quando costituisce l’unica alternativa al licenziamento.

    Nel tuo specifico caso, l’attribuzione ad una categoria inferiore è possibile solo a fronte di mansioni inferiori altrimenti se le mansioni rimangono le stesse la riduzione di categoria è illegittima.

    Secondo me dovresti rivolgerti in primis ad un Sindacato, aprire un contraddittorio e verificare come si pone la cooperativa nei tuoi confronti; valuta bene visti i tempi!

    Renzo

  240. ale scrive:

    Buonasera,sono qui al pc a scrivere per aver un aiuto,un consiglio perchè al momento sono pieno di dubbi,ora spiego il perchè:ho lavorato per 22 mesi presso un supermercato di un marchio famoso a conduzione familiare a napoli,il mio datore di lavoro mi versava uno stipendio di 750 euro netti e in contanti,mentre la mia busta paga usciva maggiorata di 500 euro..da considerare che il mio orario di lavoro sfiorava le 11 ore continue dal lunedi al sabato e una domenica la mese di turno a lavoro con solo mezza giornata di riposo in settimana,per non parlare poi dei giorni festivi i cosidetti “rossi”da clandario in cui lavoravo mezza giornata senza strordinario,e le mie mansioni non era da semplice scaffalista ma eranoanche di contrloo merci e di ordini con fornitori.spiegata la situazione,dopo 22 mesi ho lasciato quel lavoro massacrante anche per il maltrattamento verbale che subivo io ed i mieie colleghi.mi sono recato ad un caf per avere i conteggi del mio tfr e di tutte le spettanze,ho fatto inviare una lettera dal consulente al quale mi ero rivolto per la conciliazione.il quale il mio ex titolare non ha reagito bene,anche perchè i conteggi di tutta la somma erano molto alti,senza risolvere niente il mio ex titolare attulamente vuole darmi una somma misera ed io mi trovo bloccato perchè attualemente non lavoro ed ho paura che continuando facendo scattare una vera vertenza il mio nome possa girare tra i vari commercianti e quindi poi non trovare piu lavoro anche nella stessa azienda..come mi devo comporatare?prendo questi soldi continuo ed a cosa poi vado incontro?ho paura e sono preoccupato.

  241. Renzo scrive:

    Per Ale – Quesito n°240

    Ti rispondo in assenza del Dr. Tavella.

    Il tuo è il dilemma di qualsiasi lavoratore che vede lesi i suoi diritti e decidere se farli rispettare.

    Partiamo però da un presupposto: l’opportunità di fare una vertenza di lavoro va valutata esclusivamente sulle probabilità che hai di vincerla e sull’ammontare economico e contrattuale, ciò perché ovviamente gli avvocati costano e per arrivare ad una prima udienza, se poi perdi, potresti traquillamente spendere ai 4000-5000 Euro, mentre non spendi nulla se vinci. Vi è poi un’altra considerazione da fare, se ad esempio vinci una vertenza che prevede il reintegro, l’azienda come è organizzata? E’ ad esempio una multinazionale o una catena di negozi con tante sedi dove potresti essere, tuo malgrado trasferito?

    Nel tuo caso specifico, sebbene sembra vi siano i presupposti di fare una vertenza, mi è veramente difficile fare qui una valutazione certa perchè non hai descritto che tipo di contratto hai sottoscritto con questa azienda padronale, e non hai scritto se le dimissioni che hai rassegnato sono verbali oppure scritte con addotta “giusta causa per comportamento antisindacale del datore di lavoro”, che peraltro ti darebbero diritto all’assegno di disoccupazione!

    Partire dall’idea di fare vertenza o meno sulla base di una improbabile esclusione dal mondo del lavoro per via di una voce che si sparge è assolutamente sbagliato: le sentenze pur essendo atti pubblici non vengono mai diffuse con nome e cognome dell’interessato per la legge sulla privacy e se ciò avviene, basta dare incarico ad un agenzia investigativa, che con un centinaio di euro ti risolve il problema, mettendoti nelle condizioni di querelare chi ti danneggia!

    L’idea che chi fa vertenza non trova più lavoro è una leggenda metropolitana messa in giro dagli stessi titolari della aziende per uscire sempre puliti dalle loro malefatte, potrebbe essere valida in un certo ambito geografico per conoscenza tra imprenditori, ma ripeto esistono valide contromisure!

    Saluti, Renzo

  242. ale scrive:

    grazie renzo,se vuoi cerco di essere piu preciso il mio era un contratto full time a tempo indeterminato,le mie dimissioni sono state sia verbali che scritte,delle normali dimissioni che il mio datore mi ha fatto firmare senza nemmeno lasciarmi una copia,l’azienza dove lavoravo è comunque divisa in 2 punti vendita.per quanto riguarda chi mi assisterebbe legalmente io mi ero affidato al caf che mi aveva inviato da un consulente del lavoro il quale gratuitamente poi mi avrebbe fatto assistere da un avvocato del patrocinio gratuitamente..tutto è iniziato con i semplici conteggi per cui mi ero recato li.poi mi proposero di inviare la lettera per la conciliazione della somma,ma il mio ex titolare non ne ha voluto saper niente.ed ora mi trovo bloccato a perchè sono pressato dal consulente del lavoro che vorrebbe che io procedessi nella seconda fase di convcazione presso l’ufficio del lavoro a napoli per un ulteriore conciliazione..e qui mi sorgono i dubbi che devo fare continuo?lascio perdere..non so a cosa poi andrò incontro..io credevo che ero legalmente difeso gratuitamente..ma ora non so che fare.

  243. Renzo scrive:

    Per Ale – Quesito n°242

    Ti rispondo in assenza del Dr. Tavella.

    Grazie Ale, per le precisazioni adesso la situazione mi è più chiara.

    Il vero problema di questa vicenda è che tu hai rasegnato dimissioni senza scrivere “giusta causa”: lo intuisco dal fatto che è stato il tuo datore di lavoro a compilare la tua lettera di dimissioni dove si sarà sicuramente guardato bene dal non scrivere tali ragioni.

    Io cmq farei un tentativo di questo tipo: parlerei di questo aspetto “giusta causa” col un avvocato in maniera da chiedere i danni per comportamento antisindacale ed induzione alle dimissioni, hai 60 gg di tempo a decorrere dalla data effettiva di dimissioni; le dimissioni per giusta causa potrebbero essere equiparate ad un licenziamento illeggittimo, quindi è fondamentale che nell’impugnativa di richiesta danni si specifichi questa causale, dettagliando sia i maltrattamenti, le mansioni multiple alle quali eri adibito estranee al tuo contratto e poi la questione delle buste paga.

    Credo che questo passo sia fondamentale, anche perchè poi hai 5 anni per decidere se andare avanti con tutta la procedura che prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione davanti a DPL, prima ancora del tribunale.

    Da quando farai inviare l’impugnativa di richiesta danni al tuo datore di lavoro a quando si arriva di fronte alla commissione del DPL trascorreranno altri 60 gg, durante i quali il tuo avvocato tenterà di trattare una transazione economica tramite l’avvocato dell’azienda e sono sicuro che in questa fase vi metterete d’accordo prima ancora di arrivare in tribunale, quindi ti conviene tentare almeno fin qui!

    Ad occhio e croce un buon accordo potrebbe essere per 12-10 mila euro; il rischio diventa più alto se fai causa fino in fondo perché avendo rassegnato le dimissioni sei tu a dover dimostrare la verità della giusta causa sempre premesso che dalla tua parte hai la questione delle buste paga, sempre da dimostrare con prove alla mano.

    Ti ricordo ancora che le dimissioni date per giusta causa ti danno diritto all’indennità di disoccupazione, dunque, ti consiglio di preparare tu una lettera di dimissioni con su scritta la questione della giusta causa e spedirla subito per raccomandata ADESSO*!!!…poi il to avvocato enfatizzerà il tutto, nell’impugnativa di richiesta danni.

    *Vedrai che quando il tuo datore riceve questa lettera si comincerà a dare una strizzata!

    Renzo

  244. arlia scrive:

    Avrei un quesito.
    Ho fatto un colloquio presso un’azienda che mi aveva promesso solo verbalmente l’assunzione.
    Addirittura avevamo già iniziato a scegliere gli strumenti di lavoro che mi sarebbero serviti (pc…).
    Improvvisamente l’azienda mi ha chiamata dicendo che non mi avrebbe più assunta perchè erano venute meno le condizioni e la necessità.
    Io ho rinunciato ad altri lavori nel frattempo.
    Posso chiedere i danni?
    Non ho nulla di scritto
    Grazie a chi mi darà un aiuto

  245. Renzo scrive:

    Per Arlia – Quesito n°244

    Ti rispondo in assenza del Dr. Tavella.

    Mi spiace Arlia ma non puoi fare nulla!

    Per il futuro: quando ti trovi in queste situazioni puoi rivelare apertamente che sei in contatto con altre Aziende e che se sono interessati a te sarebbe opportuna una lettera d’impegno ad assumerti entro un tale data.

    In tal caso, a fronte di una promessa scritta di assunzione devono rispettare gli impegni presi.

    Poi un’altra cosa, questa “volatilità” (….e scarsa serietà!) nel cambiare le proprie decisioni è tipica delle Aziende Italiane, dunque, anche se in futuro ti dovesse andare in porto un assunzione, cerca di contrattare almeno un indennità di recesso in caso di non superamento del periodo di prova!

    In quest’ultimo periodo infatti non hai idea di quanta gente sta perdendo il posto di lavoro solo perché, cambiando lavoro nella speranza di migliorare, si è poi trovata davanti a spietati giudizi o cinici cambiamenti di decisione.

    Renzo

  246. Andrea scrive:

    Salve a tutti e complimenti…se tutti i blog fossero così utili…..;-)
    Sono andrea e sono stato assunto a tempo indeterminato da un azienda Gdo ristorazione,quindi tipo spizzico,autogrill ecc…Sono il direttore della sede. o store manager che dir si voglia,dovrei esse quindi un Quadro A. sono stato assunto invece come quarto livello.
    quesito 1:
    posso fare qualcosa per obbligare l’azienda a inquadrarmi secondo la legge?
    quesito 2
    nn so se rivolgermi al sindacato o meno perchè la sede dove mi trovo ha meno di 15 operai e nn vorrei rischiare di essere licenziato senza giustificato motivo o giusta causa…però in realtà l’azienda in totale ne avrà almeno 50 di dipendenti…..in questo caso il conteggio come avviene…è fondamentale che io sappia questo per nn rischiare il licenziamento in caso mi rivolgessi al sindacato.
    Grazie

  247. paola scrive:

    Buongiorno a tutti e complimenti per questo blog, davvero serio ed utile.
    Vi racconto cosa mi è successo:
    qualche mese fa ho rassegnato le dimissioni per giusta causa senza preavviso perchè da tempo la mia azienda non mi pagava più lo stipendio (4 mesi arretrati).
    Nella lettera ho specificato espressamente che le dimissioni venivano rassegnate per questo motivo.
    Ad oggi l’azienda mi ha solo consegnato i cedolini delle ultime buste paga ma non mi sono state pagate le mensilità arretrate, il tfr ed ho verificato che mi è pure stato trattenuto il preavviso.
    Cosa posso fare?
    Devo fare causa?
    Posso chiedere un decreto di ingiunzione?
    Come funziona?
    Grazie mille

  248. arlia scrive:

    Grazie Renzo, anche del consiglio.
    Mi rendo conto di avere avuto troppa fiducia nella sola parola.
    Purtroppo, quando faccio un colloquio, mi risulta difficile chiedere a chi mi sta davanti una lettera di impegno, perchè mi sembrerebbe di “cominciare male”, dimostrando scarsa fiducia nella parola della persona che mi sta promettendo un lavoro in quel momento.
    Mi rendo però conto – e questa brutta esperienza deve essere un monito – che è necessario e forse anche fondamentale proprio per verificare subito la serietà dell’interlocutore.
    Certamente seguirò il tuo consiglio d’ora in poi.
    Grazie ancora e tanti complimenti

  249. Renzo scrive:

    Per Andrea – Quesito n°246

    Ti rispondo in assenza del Dr. Tavella.

    Andrea, dovresti leggerti per benino il tuo contratto collettivo nazionale di riferimento e verificare se le tue mansioni corrispondono effettivamente a quelle di un Quadro A, poi dovresti anche verificare sotto quale forma giuridica la tua filiale è legata alle altre sedi, da cui dipende la classificazione dell’azienda con meno o più di 15 dipendenti.

    Secondo me puoi farti aiutare tranquillamente ed informalmente da un sindacato, poi se sempre tu che decidi quali azioni intraprendere.

    Onestamente io in questo periodo di crisi e fame di lavoro me ne starei buono ad inghiottire il rospo, anche perchè non la ls differenza di avere 15 0 50 dipendenti a spaventare un azienda e se rompi troppo le scatole prima o poi ti segano, sta tranquillo!

    Poi è anche vero che tu puoi fare vertenza, facendo valere i tuoi diritti, e soprattutto verificando la convenienza economica del tutto….ma è un vendere cara la pelle che in prospettiva ti pone nella condizione di non avere più un futuro professionale in quell’azienda.

    Bye, Renzo

  250. Renzo scrive:

    Per Paola – Quesito n°247

    Ti rispondo in assenza del Dr. Tavella.

    Paola, certamente il comportamento della tua Azienda è grave e devi assolutamente intervenire.

    Verifica innanzi tutto presso l’INPS se con l’emissione dei cedolini ti siano stati versati SOLO i contributi, come spesso accade!

    Poi tenendo presente che le dimissioni per “giusta causa” non prevedono ti sia trattenuto il preavviso, perchè la “giusta causa” è di per sè un motivo grave che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, calcola il dovuto in: retribuzioni + tfr + indennità di preavviso (te la devono pagare loro!), vai da un tuo avvocato, che dopo aver valutato la solvibilità dell’azienda saprà cosa fare.

    Tieni presente che i lavoratori in azienda sono creditori privilegiati e se una azienda non li paga è perchè quasi sempre si è sull’orlo di un fallimento: in tal caso sarebbe opportuno tu ti tutelassi dichiarandoti creditrice privilegiata, altrimenti rischi di avere solo spese e non recuperare nulla!

    Bye, Renzo

  251. Andrea scrive:

    Ti ringrazio per la velocità……
    Non è che tutti noi lavoratori nn siamo abituati ad ingoiare il rospo…perdonami la franchezza……ma se continuiamo a ragionare così vendiamoci tutti l’anima al diavolo e amen………
    Essere stipendiato 1300€ quando PER LEGGE ne dovresti prendere 2000€ circa …altro che rospo è un bel dinosauro da digerire…..
    Certo la “guerra aziendale” nn è proprio il massimo…..uno prova con le buone…ma nn si cava mai un ragno dal buco.
    Che poi l’azienda ti “sega” è tutto da vedere conosco gente che si fa 6 mesi di malattia l’anno e nn riscono a buttarli fuori nemmeno a calci………..
    In poco parole uno si deve sempre accontentare di subire ingiustizie…a me nn sembra una cosa corretta….magari sbaglio io……ma a me sembra che sia tutto fittizzio sindacati e diritti dei lavoratori…ma…..W l’italia!

  252. massimiliano tavella scrive:

    Per Paola.
    Il lavoratore ha il diritto di recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro in caso di giusta causa ovverosia a fronte di un fatto tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. In tal caso il lavoratore avrà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
    Secondo quanto espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 269 del 24 giugno 2002, le dimissioni per giusta causa, comportando uno stato di disoccupazione involontaria, non escludono la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione (vedi INPS circc. n. 97/2003 e n. 163/2003). A questo punto, cara Paola, non mi preoccuperei di verifiche e conteggi, ma è necessario rivolgersi ad un legale per intraprendere senza indugio la vertenza. Le strade sono molte e tutte relativamente semplici. Un consiglio: non perdere tempo!

  253. massimiliano tavella scrive:

    Per Manuela.
    Carissima Manuela, per rispondere al tuo quesito è necessario conoscere gli estremi del presunto demansionamento.
    Appare chiaro che se il CCNL prevede il mantenimento dei livelli occupazionali ed il rispetto delle mansioni di provenienza, il tuo demansionamento è illegittimo.
    Fornisci qualche notizia ulteriore.

  254. massimiliano tavella scrive:

    Per Andrea.
    Ti ricordo che la tutela ex art. 18, comma 1, L. n. 300/1970 è riservata ai lavoratori dipendenti da:

    - datori di lavoro, imprenditori e non, che nella sede, stabilimento, filiale nella quale ha avuto luogo il licenziamento, occupino più di 15 dipendenti, o più di 5 se imprenditori agricoli;

    - datori di lavoro, imprenditori e non, che nell’ambito del comune nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupino più di 15 dipendenti, o più di 5 se imprenditori agricoli, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunga tali limiti;

    - datori di lavoro, imprenditori e non, che comunque occupino più di 60 dipendenti;

    - imprese che comunque occupano più di 15 dipendenti e che abbiano attuato le procedure di mobilità previste dalla legge n. 223/1991, da esubero di Cassa integrazione guadagni straordinaria o da riduzione di personale (art. 5, comma 3 e art. 24, L. n. 223/1991).
    Quindi grande ATTENZIONE alla composizione generale e decentrata della società.

  255. massimiliano tavella scrive:

    Per Ale.
    Ho già risposto sulla mail privata.

  256. massimiliano tavella scrive:

    PER TUTTI GLI AMICI DEL BLOG.
    Sento davvero di ringraziare tutti per la partecipazione appassionata e per il confronto attivo.
    Ho notato con grande piacere che qualcuno ha inserito l’indirizzo del Blog Postilla sulla propria pagina di facebook e questo ha dato la possibilità a tantissimi nuovi amici di unirsi a noi. Sarebbe davvero interessante creare una rete di condivisione ancora più ampia per dare a tutti la possibilità di essere informati sulle vicende del proprio rapporto di lavoro.
    GRAZIE

  257. toni scrive:

    salve,
    espongo subito il mio dilemma. Sono stato assunto con la legge 407..il mio stipedio mi viene pagato sempre in ritardo, in misura inferiore da quanto risulta in busta paga che puntualmente firmo (accordo nostro verbale) ed in oltre mi viene pagato tramite bonifico dove pero’ c’è la dicitura acconto stipendio del mese… non mi viene riconosciuta la tredicesima e la quattordicesima che da contratto nazionale mi spetterebbero. Qualora volessi fare vertenza, visto che il rapporto si è logorato a causa dei ritardi di pagamento, che diritti ho? Lui si tutela con questa dicitura “acconto “?

  258. massimiliano tavella scrive:

    Per Toni.
    L’accordo verbale non significa nulla. La firma sulla busta paga vale solo come ricezione del cedolino paga e tu hai le porte apertissime per rivendicare i tuoi diritti.

  259. Piero scrive:

    Gentile Massimiliano,
    sono un fotografo professionista freelance, titolare di partita iva e gestione separata inps, nonchè tesserato all’Ordine Nazionale Dei Giornalisti elenco pubblicisti dal 1995.
    Dal 2002 collaboro ininterrottamente con una nota agenzia di stampa internazionale tra le prime tre al mondo. Nel 2004 dopo due anni di collaborazione mi è stato imposto di firmare un documento di “nulla a pretendere” presso la camera di conciliazione del lavoro di Roma perchè era chiara l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato . Dal 2004 mi viene fatto firmare annualmente un contratto a progetto della durata di 12 mesi nel quale non si fa esplicito riferimento ad un reale progetto di lavoro da seguire ma a dei servizi gioralistici generici da effettuare e retribuiti di volta in volta senza riferimento a retribuzione minima o fissa per il presunto progetto.
    Sono regolarmente rimborsato delle spese, km in auto, aereo, treno, hotel, pasti, spese telefoniche, imprevisti durante lo svolgimento delle mie mansioni ecc. previa presentazione di nota spesa al pari dei dipendenti. Il mio nome compare nei piani di lavoro stilati periodicamente e regolarmente inviati a dirigenti e dipendenti dell’azienda.
    Svolgo lavori di varia durata (giorni e/o settimane) in giro per l’italia e non solo sia da solo che con dipendenti e/o responsabili aziendali.
    Durante lo svolgimento del mio lavoro mi capita di avere potere decisionale.
    Le richieste di accredito stampa per gli avvenimento che seguo mi vengono fatte nel 90% dei casi su carta intestata dell’azienda e vengo indicato come “…il nostro fotografo…” e sono in possesso di chiavi e budges di accesso agli uffici siti nelle sedi di roma e milano ed ho libero accesso alle attrezzatura di proprietà dell’azienda. Durante questi 9 anni di collaborazione credo di aver saltato un solo mese di fatturazione. Premesso tutto ciò non è mia intenzione avviare al momento alcuna azione legale ma essendo ignorante in materia Le sarei grato se può darmi delle delucidazioni in merito alla mia posizione professionale nei riguardi dell’azienda, grazie e buon lavoro.
    P.S. sono in possesso di molte copie delle richieste di accredito, degli accrediti stessi, delle emails di lavoro e di alcune agende dove compare la mia sigla al fianco dei programmi di lavoro.

  260. paola scrive:

    Grazie mille ed ancora complimenti

  261. Luisa13 scrive:

    Salve, quanto vale una lettera di IMPEGNO ALL’ASSUNZIONE??? posso fidarmi? grazie cordiali saluti, Luisa

  262. salvatore scrive:

    GENTILISSIMO DOTT. TAVELLA
    SONO ANCORA IN ATTESA DI RISPOSTA AL QUESITO
    N° 209
    GRAZIE

  263. massimiliano tavella scrive:

    Per Salvatore. A mio avviso la funzione di segretario non dovrebbe comportare responsabilita’ particolari.

  264. Renzo scrive:

    Per Piero – Quesito n°259

    Ti rispondo in assenza del Dr. Tavella.

    Giustamente tu vuoi tutelarti nel caso la tua Agenzia in futuro receda dal rapporto di lavoro improvisamente, cosa che effettivamente con i contratti a progetto accade spesso (specie se un progetto non c’e).

    Se ciò dovesse accadere hai delle buone probabilità di fare valere i tuoi diritti, innanzi tutto perchè già a partire da come è scritto il tuo contratto vi è una non conformità alla legge di questi contratti CO.CO.PRO. nel riferirsi a progetti generici, senza limiti di tempo, senza obiettivi valutabili, etc. e poi perchè come, tu stesso hai descritto vi sono parecchi indicatori di subordinazione che rafforzano l’ipotesi di un utilizzo distorto del tuo contratto.

    La tua decisione di non fare nulla è certamente saggia, ma in parallelo prova sempre a cercarti un lavoro migliore, col tempo prima o poi troverai una soluzione, e nel contempo raccogli ogni prova scritta su ogni indicatore di subordinazione, oppure fai in modo di crearteli tu, esempio se sei abituato a chiedere una permesso di una settimana ad un tuo superiore, non farlo a voce, ma scrivi ed attendi la sua risposta, se sei inserito nel loro organigramma conservane una copia, se ti impartiscono degli ordini costringeli a scriverteli dicendo che ti serve come promemoria (ricorda sempre che, mentre lavori la persone da cui dipendi tendono a dimenticarsi che sei un lavoratore a progetto, mentre tu no!..dunque sfrutta questo vantaggio).

    Attenzione poi che alcune situazioni tra quelle che hai indicato nel tuo post non sono considerate indicatori di subordinazione, come ad esempio possedere le chiavi di accesso a uffici, badge apriporta, l’avere potere decisionale su un’attività, lo svolgere lavori in giro, etc.

    Bye, Renzo

  265. Renzo scrive:

    Per Luisa13 – Quesito n°261

    Ti rispondo in assenza del Dr. Tavella.

    Quando il candidato alla assunzione deve prestare un periodo di preavviso particolarmente lungo, presso la precedente società, prima di poter iniziare la nuova collaborazione, è opportuno far sottoscrivere una lettera di impegno alla assunzione.

    Tale forma sostituisce temporaneamente la lettera di assunzione vera e propria, con indubbi vantaggi sotto il profilo contrattuale e normativo.

    Sottoscrivere subito la lettera di assunzione vincola la azienda in modo definitivo.

    Una lettera di impegno alla assunzione invece consente di definire alcune clausole di riserva, che consentono, anche alla azienda, di porsi al riparo di eventuali sorprese, nel caso tu non dovessi presentarti.

    Infatti uno degli aspetti più concreti di un periodo di attesa così lungo, è costituito dal fatto che il dipendente possa non rispettare gli impegni assunti e non si presenti al lavoro il giorno stabilito.

    Per tale ragione è opportuno definire nell’accordo una clausola di risoluzione espressa, tale per cui la mancata presenza sul lavoro, entro un certo termine dalla data di assunzione concordata, comporti l’annullamento del contratto.

    Altresì, una delle clausole importanti nel contratto di impegno alla assunzione è costituita dalla apposizione di un periodo di prova.

    La clausola del periodo di prova deve essere definita assolutamente per iscritto.

    Se si vuole far valere un periodo di prova nel contratto di assunzione, si dovrà analogamente apporre tale clausola prima nel contratto di impegno alla assunzione.

    L’assenza del periodo di prova, nella lettera di impegno alla assunzione, renderebbe annullabile una analoga clausola del periodo di prova, apposta successivamente nella lettera di assunzione; quanto meno il dipendente potrebbe rifiutarsi di sottoscriverla all’atto del contratto definitivo.

    La apposizione del periodo di prova trova, pertanto, necessita’ di esistere quando la società sia propensa a valutare concretamente le reali potenzialità del dipendente, ma anche quando non voglia rischiare di subire danni dal mancato rispetto della assunzione.

    Il mancato rispetto, da parte della azienda, dei termini di assunzione, si configurerebbe, infatti, come inadempienza contrattuale e quindi risarcibile secondo le eque valutazioni di un giudice.

    La risoluzione durante il periodo di prova, invece, si configurerebbe come una risoluzione ammessa dalla normativa, a condizione che, il periodo di prova, sia stato sufficientemente congruo per potersi identificare come tale.

    La lettera di impegno potrebbe altresì contenere una sanzione in caso di mancato rispetto da parte del dipendente.

    Questa clausola dovrebbe essere apposta in caso di assunzione di personaggi che andranno ad occupare posizioni strategiche nella azienda o a carattere eminentemente tecnico, mentre è del tutto superflua e irrilevante per posizioni d’ordine o di concetto di medio basso livello.

    La possibilità di richiedere il risarcimento del danno, al dipendente che non si presenta il giorno stabilito dal contratto di impegno, e’ quasi nulla o spesso non pretesa dal datore di lavoro.

    Ad esempio non esistono sentenze in merito, che possano documentare il valore del mancato rispetto dell’accordo.

    Tuttavia il principio e la istituzione di una clausola espressa, in tale direzione, porterebbe il dipendente a ragionare sulle conseguenze di una superficiale valutazione della collaborazione in corso di definizione. La apposizione della clausola pertanto fa da effetto detrattivo sulla infedelta’ al contratto da parte del collaboratore.

    I punti pertanto rilevanti, di una lettera di impegno alla assunzione, sono sostanzialmente gli stessi di una lettera di assunzione, ma con alcune variabili che poi troveranno definitiva collocazione nella lettera di assunzione vera e propria. La lettera di impegno infatti deve comunque essere riconfermata da una lettera di assunzione tradizionale.

    L’oggetto del contratto
    Analogamente alla lettera di assunzione la lettera di impegno deve definire se si tratta di contratto a tempo indeterminato, a termine o part-time o altre fattispecie.

    Periodo di prova
    Come detto va apposto anche sulla lettera di impegno, se la società intende avvalersi di tale clausola.

    Retribuzione
    A differenza della lettera di assunzione, la parte retributiva della lettera di impegno può contenere solo dei riferimenti generici annui lordi o lordi mese, senza composizione della retribuzione. E’ opportuno definire che la composizione della retribuzione troverà definizione nell’ambito della lettera di assunzione in base ai parametri contrattuali vigenti in quel momento.

    Mensilità retribuite, ferie, rol ed altre assenze
    Può esser richiamato il contratto, riservandosi di precisare esattamente i diritti nella lettera di assunzione vera e propria.

    Risoluzione del rapporto
    E’ sempre opportuno definire le regole della risoluzione del rapporto, precisando che il rapporto è soggetto a risoluzione per giusta causa o giustificato motivo. Analogamente si può fare riferimento ai regolamenti aziendali, citando che il rapporto di collaborazione deve rispettare le norme aziendali interne.

    Contratto collettivo di riferimento
    Il richiamo alle clausola di un contratto collettivo, per quanto non espresso nel testo della lettera di assunzione, va riproposto anche per i contratti di impegno alla assunzione.

    Clausole speciali
    Qualora le mansioni del dipendente richiedano la apposizione di clausole speciali, quali lavoro disagiato, reperibilità, patto di non concorrenza, tali clausole devono essere contenute anche nella lettera di impegno.

    I contratti di lavoro a termine devono contenere la durata e COSA IMPORTANTISSIMA le cause di giustificazione della apposizione di un termine (secondo la disciplina vigente). I contratti part-time vanno redatti per iscritto, precisando le modalita’ di svolgimento del rapporto e l’orario di lavoro da svolgersi.

    Spero di essere stato chiaro, ho già letto qui di gente che si dimette con disinvoltura fidandosi sulla parola e poi si ritrova in braghe di tela.

    In bocca al lupo, Renzo

  266. Piero scrive:

    Gentilissimo Renzo,
    nel ringraziare tutti Voi per il supporto faccio tesoro dei Suoi consigli anticipandole che dal 2004 conservo tutte le email e documenti cartacei inerenti il mio rapporto di lavoro con l’azienda. Documentandomi sul web mi sono reso conto che in ambito giornalistico ci sono molte sfumature che possono fare la differenza nell’argomento trattato. Nei prossimi giorni andrò a fare un collocquio informativo presso la sede del sindacato dei giornalisti e sarà mia premura postarne i contenuti, sperando possano essere utili allo scopodel presente blog. Grazie.

  267. Luisa13 scrive:

    Buongiorno Renzo, grazie 1000 per avermi spiegato in modo così dettagliato tutto quello che deve essere espresso nella lettera di assunzione, tutti i punti che lei mi scrive sono presenti, firmo con il cuore un po’ più leggero, un caro saluto Luisa13

  268. Stefano scrive:

    Buongiorno.
    Dal 9 agosto sono in CIG in Deroga, dopo che la mia azienda (che ha più di 15 dipendenti) ha realizzato un accordo sindacale che prevede al termine del 2011 (anno di CIG straordinaria) il licenziamento a fronte di un incentivo all’esodo.
    Però c’è da fare un passo indietro: io svolgevo il ruolo di responsabile vendite italia da 10 anni e il nuovo proprietario mi ha sollevato dall’incarico a febbraio 2010 adducendo motivi di mancato entusiasmo da parte mia (roba da matti, diciamo dalle nostre parti…!). In pratica non dovevo più affiancare gli agenti. Mi ha conseguentemente isolato. Quando poi, causa sue strategie poco condivisibili, si è accorto di aver quadruplicato le perdite ha avviato la procedura per l’accordo sindacale e io sono finito in CIG per primo, ovviamente.
    Dal 2000 ad oggi sono passato come inquadramento da impiegato livello 4 a 6. Settore tessile-industria. La mansione però era superiore.
    Da febbraio a luglio demansionato.
    Per le trasferte mi venivano pagate le spese sostenute, per gli straordinari niente.
    Avevo auto e cell aziendali ma non come benefit.
    Mi sono informato da un avvocato e sto attendendo conteggi mancata retribuzione da un consulente del lavoro.
    Secondo lei, è consigliabile/auspicabile/conveniente pensare ad un percorso legale? Ho 41 anni e se sto fuori dal lavoro per un pò rischio di bruciarmi. Che ne pensa? Che consiglio mi da?
    Grazie.

  269. Giacomo scrive:

    Buongiorno, sono un dipendente di una società che è agente in attività finanziaria dove sono impiegato di II° livello e svolgo, oltre all’organizzazione del lavoro d’ufficio, varie mansioni. Con l’entrata in vigore del D. lgs 13 agosto 2010 n. 141, non essendo in possesso di un titolo di studio di scuola superiore, ma lavorando in questo settore da circa 15 anni potrebbero esserci problemi per un’eventuale mio licenziamento e/o demansionamento.
    Grazie

  270. ciro scrive:

    Salve,mi piace questo blog,sono ciro ex guardia giurata,dico ex perche circa 10 mesi fa’,dopo 5 mesi senza stipendio,la prefettura di Napoli ritiro’la licnza all’Istituto di vigilanza dove io lavoravo e senza saper ne’leggere ne’scrivere ci siamo trovati senza lavoro.Da premettere,io ero impegneto su delle postazioni da circa 20 anni presso un ente gestionale di risorse idriche,la G.O.R.I,che a sua volta per la garanzia dei posti occupazionali aveva messo nel capitolato speciale di appalto l’obbligo da parte del nuovo appaltatore le assunzioni delle guardie giurate impegnate da tempo,nonostante tutte le proteste per far rispettare il capitolato di appalto,denunce,presidi fissi fuori all’ente incontri con la prefettura,addirittura la Direzione Provinciale Del Lavoro di Mapoli servizio Ispettivo del lavoro in esito ad egli accertamenti richiesti dalla Prefettura stessa stabiliva il mancato rispetto della procedura se non chè la mancanza applicazione del contratto nazionale di categoria art.25,26,27.Addirittura scriveva alla G.O.R.I la possibilita’di una rescissione del contratto stesso verso l’istituto vincitore di gara di appalto.Tuttora siamo ancora dissoccupati,la vergogna maggiore e che nonostante l’istituto subentrante abbia necessita’di personale continua a far fare straordinari ai colleghi nuovi assunti.Dimenticavo, i lavoratori interessati al passaggio di cantiere siamo solo tre’.Ditemi come possiamo uscire da questa situazione.

  271. marina scrive:

    Ciao a tutti.
    Sono socia lavoratrice di una cooperativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time.
    Nel contratto è specificato che la mia sede di lavoro debba essere in Bologna.
    Inoltre ho due figli piccoli, una addirittura di poco più di un anno, che accompagno entrambi alla mattina e ritiro il pomeriggio dall’asilo.
    La mia azienda mi ha mandato a lavorare (faccio le pulizie) in un comune molto lontano, in provincia di modena, in una fabbrica che si trova in zona industriale che non è direttamente raggiunta dai servizi pubblici (la fermata è a due chilometri a piedi di distanza).
    Io ho chiesto di essere avvicinata a Bologna o comunque di essere messa in una azienda che sia servita dai mezzi pubblici.
    L’unica alternativa che mi è stata data è un’altra azienda ancora più lontano dove non riesco ad andare perchè l’unico autobus della mattina parte prima dell’apertura dell’asilo e l’unico autobus del pomeriggio parte dopo la chiusura dell’asilo.
    Sono disperata.
    Ho la sensazione che stiano cercando di farmi scoppiare perchè sia io ad andarmene, ma a me il lavoro serve.
    Vorrei poter lavorare serenamente.
    Cosa posso fare?
    Loro dicono che a Bologna non ci sono posti per il mio part time.
    Posso esigere comunque di lavorare a Bologna visto che così c’è scritto sul contratto?
    Sarebbe la cosa migliore perchè muoversi sarebbe molto più semplice perchè ci sono moltissimi autobus.
    Come posso fare perchè venga tenuta in considerazione la mia condizione di madre?
    Ho fatto espressamente queste richieste e sono ormai due mesi che sono in attesa di una nuova collocazione.
    Posso chiedere che mi paghino questi due mesi di stipendio?
    Complimenti per l’idea di creare questo blog e per il modo con cui è magnificamemnte gestito.
    Grazie

  272. omar scrive:

    Complimenti per l’iniziativa, e spero che altri come Renzo la possano aiutare… se si diffonde il link :) !
    Purtroppo sono anch’io interessato al quesito senza risposta di Paolo (197): agenzia investigativa contro ex-datore che comunica i miei dati sensibili (vertenze, attività sindacali).
    Le chiedo se è possibile una linea dura, ha senso denunciarlo civilmente/penalmente? E, soprattutto, le registrazioni dell’agenzia investigativa hanno valore di PROVA?
    Qualcuno sa quanto costa (ho letto centinaia di euro) e se ci vogliono agenzie particolari?
    Grazie
    Omar

  273. massimiliano tavella scrive:

    Per Omar.
    Grazie per i complimenti, il link si diffonde proprio grazie a tutti voi. Facebook, twitter etc.. Da ciò può nascere uno scambio di informazioni, anche professionali, utili a chi non riesce a capire alcuni risvolti del proprio rapporto di lavoro.
    Sull’argomento che hai proposto, la diffusione di dati sensibili non può certo essere trattato come il normale scambio di informazioni commerciali.
    Purtroppo provare la “denigrazione” non è sempre facile, anche se non impossibile.
    Ti consiglio di rivolgerti ad un legale che diffiderà l’azienda a diffondere tali dati e credo questo basterà per mettere in guardia i responsabili di tale, becera attività.
    Lascia perdere agenzie di investigazioni e altre diavolerie, in questo caso è in gioco la dignità professionale per cui ogni azione deve essere svolta con le dovute precauzioni.

  274. massimiliano tavella scrive:

    Per Marina.
    Anche nella grande Bologna succedono certe cose!
    A norma dell’art. 2103, cod. civ., nel testo sostituito dall’art. 13, L. n. 300 del 1970, il potere del datore di lavoro di trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra è limitato alle ipotesi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (non è pertanto ammesso il trasferimento dettato da motivi disciplinari, oltre tutto contrario al divieto, sancito nell’art. 7, comma 4, L. n. 300, di erogare sanzioni che comportino un mutamento definitivo del rapporto). Oltre che in conseguenza delle ragioni organizzative suesposte, il trasferimento deve essere disposto nel rispetto delle eventuali clausole del contratto collettivo che stabiliscano specifici oneri di forma, particolari modalità in ordine alla comunicazione del trasferimento, o ancora che restringano il campo delle “ragioni” che legittimano il trasferimento.
    Per quanto concerne la comunicazione dei motivi del trasferimento, il relativo obbligo, ad avviso della giurisprudenza, non sorgerebbe contestualmente alla comunicazione dell’ordine di trasferimento, ma solo e quando il lavoratore trasferito ne abbia fatto espressa richiesta. Tieni conto, Marina, che Il controllo del giudice circa la ricorrenza della condizione imposta dall’art. 2103, Cod. civ. deve limitarsi ad accertare la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive e il nesso causale tra quelle ragioni e il trasferimento, ma non può estendersi all’esame delle intrinseche motivazioni delle scelte tecnico-economiche operate dall’imprenditore dal momento che ciò contrasterebbe con il principio di libertà dell’iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 della Costituzione.

  275. massimiliano tavella scrive:

    Per Ale.
    Ti consiglio di andare avanti nella vertenza, salvo, in corso d’opera trovare un accordo dignitoso. MAI DARE LE DIMISSIONI PER SFINIMENTO!!!!!! In questa circostanza avresti potuto e dovuto essere consigliato in maniera diversa. Per quanto riguarda il timore di diffusione della tua vertenza, questa deve essere solo una tua scelta. Sulle dimissioni per giusta causa avrei qualche dubbio a meno che non dimostri che la dimissione sia stata estorta.
    Ti consiglio anche di dare uno sguardo a quanto postato a n° 205.
    Le vie da seguire sono molte e tutte valide. La preoccupazione, nel tuo caso, è del datore di lavoro, credimi…

  276. Stefano scrive:

    Dr Tavella, può rispondere al mio quesito 268, per cortesia!!! Grazie e buon lavoro!!

  277. massimiliano tavella scrive:

    Per Stefano!!.
    Caro Stefano, le notizie sono poche e la problematica è complessa.
    Esiste un demansionamento, l’adibizione ad altra mansione non sembra supportata da ragioni tecniche ed organizzative, l’accordo sulla CIG dovrei vederlo, lo straordinario va pagato ed i benefit trattati come per legge.
    Da quanto riesco a capire, ci sono gli estremi per la tutela del tuo posto di lavoro.

  278. mirko scrive:

    Buonasera a tutti.
    Averi bisogno di un chiarimento URGENTE e questo blog, eccellentemente gestito, mi sembra il posto giusto al momento.
    Vorrei sapere se il ” contratto di lavoro ” sostituisce in toto la “promessa di assunzione” o se comunque i contenuti hanno sempre valore. Mi spiego: prima di cambiare lavoro firmai una promessa di assunzione con tutte gli accordi ben definiti. Il primo gg di lavoro firmai poi il contratto di lavoro che cita ” … a seguito delle intese verbali ….il rapporto si intende a tempo indeterminato … alle condizioni giuridico ed economiche regolamentate dal settore industria metalmeccanico. Senza specificare RAL, parte variabile, benefit.( specificati nella promessa di assunzione. Il tutto sta proseguendo come pattuito nella promessa senza problemi, ma ora è arrivato il momento della parte variabile ( espressamente indicata nella promessa di assunzione con un min e un max). Fa comunque fede la promessa di assunzione firmata dalle parti? Non abbiamo mai pattuito gli obbiettivi per la parte variabile. Se questi facessero ( per qualche ragione storie ) sono tutelato legalmente? grazie mille anticipatamente. M.

  279. Renzo scrive:

    Per Luisa13 – Quesito n°278

    Ti rispondo in assenza del Dr. Tavella.

    Ciao Mirko, nella mia risposta n°265 a Luisa13 trovi tutto quanto c’è da sapere sulla “lettera d’impegno”.

    Il contratto di assunzione deve tassativamente rispecchiare quanto scritto nella lettera d’impegno, altrimenti l’azienda è perseguibile per inadempienza contrattuale.

    Tuttavia, nel tuo caso mi aspetterei qualche sorpresa specie se informandoti attraverso il tuo diretto superiore dovesse saltar fuori che non esiste nessun metodo di valutazione degli obiettivi raggiunti.
    __________________________________________________

    Alcuni anni fà mi imbattei in una situazione simile presso una multinazionale:
    assieme alla lettera di assunzione mi fu consegnata una seconda lettera avente come oggetto: Definizione del premio di incentivo.

    Le testuali parole (qui ricopiate) erano:

    Le vengono proposti per la sua attività di responsabile di funzione i seguenti incentivi così suddivisi:

    Incentivo fisso lordo 2.500 Euro
    Incentivo variabile 2.500 Euro

    L’articolazione dell’incentivo variabile è stata determinata sulla base delle Sue funzioni e sulla base degli obiettivi annuali stabililiti in concerto con la direzione e facenti parte degli obiettivi annuali aziendali.

    In funzione dei risultati conseguiti, i premi per incentivo, le verranno corrisposti in forma posticipata alla fine del semestre di ogni anno.

    __________________________________________________

    Ebbene posso affermare che l’azienda si comportò in maniera totalmente diversa da quanto scritto, perché dopo i primi sei mesi non vidi nessun incentivo erogato, né fisso e né variabile, (d’altra parte vi era una contraddizione implicita nella loro lettera, come avrebbero mai potuto erogare la quota di incentivo variabile se la valutazione del raggiungimento degli obiettivi avviene solo a fine anno?). A gennaio dell’anno successivo vidi erogato solo l’incentivo fisso lordo, mentre di quello variabile non ne vidi mai più traccia.
    Per mettere a posto la questione dovetti aspettare quasi 4 anni quando arrivò un nuovo direttore generale col quale venni al compromesso di fare conglobare l’incentivo fisso nel superminimo della busta paga, dando i saluti per sempre all’incentivo variabile, mai visto.

    In conclusione caro Mirko: CHIARISCI SUBITO LA QUESTIONE.

    Renzo

  280. davide scrive:

    ho un dilemma su una vertenza iniziata a febbraio 2010 per farla breve io sono stato licenziato nel periodo di prova, una volta aver firmato il contratto dopo una settimana mi anno dato il ben servito. pero già lavoravo da 2 mesi e mezzo e la firma è avvenuta in ritardo e ho delle concrete possibilità di vincere la vertenza. il mio dubbio è se vinco accetto la liquidità o il reinserimento lavorativo ? il mio dubbio è che poi si verifichino pressioni,mobbing diretto indiretto o trasversale. il giudice che sentenzierà può mettere dei paletti all’azienda per prevenire tutte quelle situazioni e pressioni che si possono creare nei miei confronti?!?!

  281. Renzo scrive:

    Per Davide – Quesito n°280

    Ti rispondo in assenza del Dr. Tavella.

    Buongiorno Davide, nel tuo post asserisci di aver dato inizio ad una vertenza, che per me vuol dire impugnare il licenziamento entro 60 gg con una lettera RA.R. dichiarandolo illeggittimo.

    Nessun detaglio però traspare sui motivi dell’illeggitimità che hai apposto in tale impugnativa, dato che hai solo affermato di aver firmato il contratto con due mesi e mezzo di ritardo, senza nemmeno farci sapere se prima di questo contratto avevi una lettera d’impegno che prevedeva già il periodo di prova.

    Infatti, in quest’ultimo caso sarebbe irrilevante aver firmato la lettera di assunzione in ritardo, perchè il patto di prova era già previsto sin dall’inizio del rapporto lavorativo, mentre, sebbene non aver avuto una lettera d’impegno ti dava la possibilità di non firmare la lettera di assunzione col periodo di prova, invece lo hai fatto. In tal caso a mio modo di vedere le cose il licenziamento non è illegittimo.

    Tuttavia analizzando bene il periodo trascorso in azienda potresti ricercare altre cause di illegittimità poiché la possibilità di recedere liberamente dal rapporto in prova, da parte del datore di lavoro è più apparente che reale, dal momento che la giurisprudenza ha elaborato alcune regole, ormai acquisite, che limitano questa facoltà.

    In primo luogo, nel tuo caso, il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire l’esperimento che costituisce l’oggetto della prova.

    Conseguentemente, il datore di lavoro deve consentire che l’esperimento duri un lasso di tempo minimo, benché non espressamente pattuito, e deve effettivamente assegnare al lavoratore le mansioni per cui era stata stipulata l’assunzione in prova.

    In caso contrario, il licenziamento sarebbe, ancora una volta, illegittimo.

    Anche la mancata indicazione scritta in ordine alle mansioni specificamente assegnate al lavoratore, e sulle quali verterà la prova, determina la illegittimità del recesso di cui si parla.

    Pertanto, spero, per te, che tu abbia previsto nell’impugnativa almeno una di queste ragioni se vere.

    In secondo luogo, devi essere tu a valutare bene se ti convenga una transazione economica oppure puntare su un reinserimento; dal mio punto di vista occorre fare due tipi di valutazione, senza lasciarsi condizionare dagli altri:

    1) che tipo di azienda é: padronale, multinazionale, gruppo societario italiano, cooperativa, consortile?

    2) quanto sono robuste le tue ragioni e dunque quanto alte le probabilità di vincere?

    E’ chiaro che se ti trovi in una multinazionale, di primo impatto è meglio mettersi d’accordo sul lato economico, perchè poi se ti reintegrano, ti mandano a lavorare in Russia a Vologda.

    Renzo

  282. Renzo scrive:

    Per Massimiliano Tavella:

    Buongiorno Massimiliano,

    Ho bisogno di un tuo parere sulla questione che segue:

    Leggendo l’articolo ” BREVI RIFLESSIONI SUL D.LGS. 368/01, LAVORO A TEMPO DETERMINATO,COME MODIFICATO DALLA LEGGE 247/2007 E LEGGE 133/2008″ del dott. Marco Barone foro di Bologna, ti chiedo se tali modifiche sono già attuabili da parte di un Giudice del Lavoro, oppure no.

    Vedi alla pagina:

    http://www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=1577

    Ossia se in tutti quei casi di apposizione illegittima del termine, dovute a “motivazioni generiche ed astratte” oppure a “mansioni aggiuntive estranee al contratto ed al termine” il Giudice, in virtù di tale modifica legislativa, può NON reintegrare il lavoratore e condannare l’azienda a risarcirlo SOLO con un´indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell´ultima retribuzione globale di fatto.

    Renzo

  283. marina scrive:

    seguito quesito 271
    Grazie dott. Tavella.
    Secondo lei posso chiedere il pagamento degli stipendi degli ultimi due mesi in cui non ho potuto lavorare perchè “messa in attesa” dalla cooperativa mentre aspettavo di sapere dove sarei stata destinata?
    Grazie ancora
    Marina

  284. davide scrive:

    grazie renzo. nello specifico è stato un passaggio di consegna da parte di una azienda che ha vinto un appalto. cioè la ditta entrante a me ed altri colleghi ci ha contattati facendo una proposta economica e di assunzione con periodo di prova.ci ha quindi fatto firmare una proposta di assunzione.io nello specifico sono stato eliminato prima del termine del periodo di prova. l’azienda presente nord italia e sul contratto c’è scritto specificatamente il luogo di lavoro, quindi presumo non mi possano far rimbalzare in tutte le loro filiali.

  285. francesca scrive:

    salve io volevo sapere una cosa io faccio la magazziniera in un azienda e faccio i turni volevo sapere ma in un turno di solito non bisogna essere almeno in due? sa mai che possa succedere qualcosa o no? c’e un articolo? per caso? grazie francesca

  286. CRIX scrive:

    Avrei bisogno di un chiarimento relativo all’obbligatorietà del passaggio di consegna.
    Questa la mia situazione: da 1 anno lavoro con contratto sost. maternità; mercoledì mi comunicano il rientro della sostituita e la mia cessazione. Lei rientra il 13/01/2011 ed io termino il 14/01/2011 compreso; passaggio di consegna di 2 giornate. Firmo la lettera per accettazione.
    Questo il mio problema: non posso andare in ferie nella settimana di Natale per copertura, non posso andare in ferie nella prima settimana di Gennaio per copertura; non posso andare in ferie nella seconda settimana di Gennaio per passaggio di consegne; considerando che durante la mia sostituzione i lavori da me eseguiti sono stati compilazione moduli, stampe e rilegature e nessun implementazione interna è avvenuta dal momento del mio arrivo ad oggi – ho obbligo di fare questo passaggio di consegna, posso sottolineare il mio diritto di utilizzare i giorni restanti maturati?

  287. Silvano scrive:

    Buongiorno, vorrei porre un quesito: è possibile che mi possono fare turni di lavoro spezzati con un turno di 2 ore? (esempio mattina 10.00-12.00 pomeriggio 14.00-20.00).
    Il mio contratto e full-time, 38 ore, commercio GDO specializzata, orario apertura negozio 9.00-20.00 tutti i giorni compresa la Domenica (che per me è festivo).
    Vi ringrazio.
    Un sentito ringraziamento anche a Renzo che risponde in assenza del Dottore sempre competente ed esaustivo.

  288. marta scrive:

    ciao mi chiamo martam ho un grosso problema di lavoro, un pochino ingarbugliato, ma cercherò di partire dall’inizio nel tentativo di dare una visione lineare dell’insieme. io lavoro dal 2007 per una Ragazza che è titolare di due cooperative e di una ditta individuale. nel periodo 2007/2009 sono stato assicurato da una società cooperativa per 18 ore settimanali quando realmente ne facevo 36. nel 2009 sono stata assunta presso un’altra cooperativa regolare. a gennaio 2010 lei mi ha chiesto se per cortesia potevo licenziarmi e iscrivermi nelle liste di mobilità in modo che lei mi potesse assumere da li e avere degli sgravi, io ingenuamente ho accettato e mi sono ritrovata con un contratto a tempo determinato a mia insaputa. in questo nuovo lavoro ( da febbraio 2010) lei ha avuto problemi finanziari e ha iniziato a creare problemi a me e al mio collega dicendo che non riusciva a pagarci ecc. noi per andarle incontro le abbiamo detto che vista la situazione per il mese successivo ci saremo accontentati di 1000 euro al mese. il nuovo contratto prevedeva 40 ore settimanali, 7 dal lunedì al venerdì e 5 il sabato. noi invece abbiamo sempre lavorato 10 ore dal lunedì al sabato. come ha visto che la situazione per lei si aggravava sempre più a pensato bene di accusarci di furto e sbatterci fuori senza uno straccio di prova. noi ci siamo messi in malattia per 15 giorni e lei ci ha licenziato mentre eravamo in malattia. premettendo che non mi ha mai pagato tredicesime e quattordicesime mensilità, ne liquidazioni ed è indietro con i pagamenti degli stipendi da settembre, che ci ha licenziato senza mostrarci nessuna prova e senza darci nessuna comunicazione, io come devo comportarmi?

  289. massimiliano tavella scrive:

    Per Marta.
    Il licenziamento irrogato nel periodo di malattia è nullo.
    La titolare non può, a mio avviso, imputarlo al presunto “ammanco” se non ha esperito la regolare procedura disciplinare.
    Ti ha inviato una lettera di contestazione?
    Il licenziamento è stato effettuato per “giusta causa”?
    La tua seconda assunzione è stata effettuata dalle liste di mobilità?
    La composizione societaria della ditta che ti ha riassunto ha assetti sostanzialmente coincidenti con quella che ti ha licenziato?
    Le strade da seguire sono davvero tante e la Signora non può certo dormire sonni tranquilli se ha ordito una presunta truffa ai danni dell’INPS, licenziandoti e costringendoti ad iscriverti nelle liste di mobilità al solo fine di godere di sgravi contributivi “INDEBITI”.

  290. massimiliano tavella scrive:

    Per Silvano.
    Carissimo Silvano la distribuzione dell’orario di lavoro è di competenza esclusiva del datore di lavoro salvo che non vi siano i presupposti per dimostrare una condotta discriminatoria dello stesso nei tuoi confronti o che lo spacchettamento dell’orario non sia dovuto ad esigenze tecniche e/o organizzative.

  291. massimiliano tavella scrive:

    Per Davide.
    Il patto di prova è una condizione risolutiva potestativa apposta al contratto di lavoro che, a pena di nullità, deve essere concordata per iscritto anteriormente o contestualmente alla conclusione del contratto specificando, altresì, le mansioni alle quali verrà adibito il lavoratore.

  292. salvatore scrive:

    GRAZIE PER LA RISPOSTA
    MI SENTO PIU’ TRANQUILLO

  293. Renzo scrive:

    Per Francesca – Quesito n°285

    Ti rispondo in assenza del Dr. Tavella.

    Penso proprio che si può essere anche soli in un turno, pensa ad un postino in motorino: in sella non li vedo mai andare in due!

    Bye, Renzo

  294. Giacomo scrive:

    Dr Tavella, può rispondere al mio quesito 269, per cortesia, molto gentile. Grazie

  295. massimiliano tavella scrive:

    Per Giacomo.
    Non sono un esperto del settore, ma, a mente, il D. lgs 13 agosto 2010 n. 141, credo ammetta deroghe.

  296. massimiliano tavella scrive:

    Per Francesca.
    Il problema attiene all’organizzazione aziendale.
    Il turno può essere effettuato comunque, in condizioni di lavoro normale, anche da una sola persona.

  297. angela scrive:

    BUON GIORNO,SONO UNA RAGAZZA DI 41 ANNI ASSUNTA PRESSO UNA DITTA A TEMPO INDETERMINATO DA CIRCA UN ANNO.PROVENGO DALLE LISTE DELLE FASCE PROTETTE DEL JOB E LA DITTA PER CUI LAVORO HA USUFRUITO ANCHE DEGLI SGRAVI FISCALI PERCHE’ RISULTAVO DA PIU’DI 2 ANNI DISOCCUPATA.DOVREI PORRE ALCUNE DOMANDE IN MERITO ALLA POSIZIONE PER LA QUALE SONO STATA ASSUNTA RITENENDO CHE OGGI NON MI SENTO TUTELATA. SONO STATA ASSEGNATA AGLI UFFICI COMMERCIALI CON LA MANSIONE DI CENTRALINISTA, FATTORINO USCIERE, CON INQUADRAMENTO AL LIVELLO I DEL C.C.N.L UNICO GAS-ACQUA, SULLA MIA BUSTA PAGA COME QUALIFICA HO OERAIO MENTRE PERSONE CHE RICOPRONO RUOLI SOLO DI CENTRALINISTI HANNO COME QUALIFICA DI IMPIEGATO, COSA CONPORTA TUTTO CIO’?
    DA QUALCHE MESE DALLA SEDE DOVE IO LAVORAVO SONO STATA SPOSTATA IN UN’ALTRA SEDE, COME FASCIA PROTETTA NON MI SENTO TUTELATA INQUANDO NON HO UN UFFICIO, HO IL TELEFONO ALL’INGRESSO DELLA SEDE IN UN PUNTO DI PASSAGGIO E PER LA PATOLOGIA DI CUI SOFFRO NON E’ PROPRIO IL POSTO MIGLIORE, INOLTRE SONO CHIAMATA PER 2 ORE AL GIORNO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SMALTIRE DEL LAVORO.HO CERCATO DI FAR CAPIRE CON LA CALMA CHE QUALCOSA NON ANDAVA AL MIO CAPO SETTORE MA, MI E’ STATO RISPOSTO CHE è UNA DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE.COME FASCIA PROTETTA PRIMA DI INIZIAR A LAVORARE IL COMITATO DELL’ASUR HA DATO PARERE FAVOREVOLE MA ADESSO LE MIE CONDIZIONI LAVORATIVE SON CAMBIATE E LA DITTA NON HA INTERPELLATO DI CERTE NESSUNO QUANDO HA AGITO NEI MIEI CONFROMTI.SUI DOCUMENTI CHE HO IN MIO POSSESSO INVECE C’è SCRITTO CHE QUALSIASI CAMBIAMENTO A LIVELLO LAVORATIVO DOVEVA ESSERE COMUNICATO. INOLTRE DA CIRCA UN MESE NON MI SENTO MOLTO BENE, HO FATO 2 SETTIMANE DI MALATTIA E POI SON RITORNATA AL LAVORO. PRENDO GIORNALMENTE MEDICINALI CORTISONICI MA PRIVATAMENTE ANDRO’ DI NUOVO A FARMI VISITARE PERCHE’ SENTO CHE I DOSAGGI NON MI SON SUFFICIENTI. COME MI POSSO MUOVERE? GRAZIE DELL’ASCOLTO ANGELA

  298. omar scrive:

    La ringrazio per la risposta (272) e anticipo i ringraziamenti su questa: Collegato lavoro e riconoscimento cocopro irregolare;
    1) L’indennità onnicomprensiva 2,5-12 mensilità comprende, oltre ai mesi dal “licenziamento”, anche le differenze di salario e contributive?
    2) Se questa normativa, un giorno (spero), verrà dichiarata incostituzionale ma il mio processo sarà nel frattempo finito: otterrò le differenze?
    Un suo parere sul collegato?
    Scusi, so che devo chiedere al mio avvocato e lo farò, ma credo possa interessare altri precari…

  299. omar scrive:

    Avviso che ho visto dopo ed ho scritto su un post simile di Paolo Stern, nel suo stesso portale Postilla.it. E’ un pò diverso, non credo sia cross-posting. Saluti, Omar

  300. rosanna scrive:

    lavoro 25 ore settimanali e prendo 6,20 euro all’ora e una paga giusta?

  301. rosanna scrive:

    il mio principale paga gli stipendi con assegno ogni 10 del mese con accredito dal 15 in poi vorrei sapere per favore la data massima per gli accrediti della busta paga grazie

  302. Letteria scrive:

    Buonasera, sarei lieta di poter avere delle risposte da lei come persona esperta, sto aiutando un mio parente in difficolta’licenziato da poco a causa di incomprenzioni con il datore di lavoro. Il ragazzo vivendo in una famiglia disagiata, dopo le scuole elementari all’eta’ di 15 anni ha iniziato il lavoro di manovale in nero. Ha lavorato per ben 15 anni sempre in nero (o cosi o niente) solo 4 anni fa’ dopo un cambio di denominazione sempre della stessa ditta, e’ stato messo in regola, pero’ senza ferie pagate e con un orario di lavoro in busta paga di ore 6 mentre in realta’ sfruttato per 10 ore giornaliere,NIENTE MALATTIA, in questi posti si va’ al lavoro anche con 38° di febbre, dopo un litigio per motivi economici, LICENZIAMENTO. il ragazzo padre di un bambino, e’ stato liquidato con euro 2800. Lui ha paura a rivolgersi ad un sindacato perche’ in certi paesi come Rosolini SR se fai una vertenza hai chiuso con il lavoro, io abito a messina e vorrei aiutarlo, cosa posso fare? sono indecisa se farlo andare da un patronato per richiedere realmente cosa gli spetta. Mi preoccupa il fatto che probabilmente nessuno testimoniera’ a suo favore per paura di ritorsioni. grazie per la risposta

  303. Claudio scrive:

    Salve. Percependo la cassa integrazione, è possibile firmare un contratto di associazione in partecipazione per lavoro senza perderla?
    E nel caso, come fare per non perderla?
    Grazie in anticipo per la risposta.

  304. Roberto scrive:

    Salve e grazie anticipatamente per l’attenzione. Sono un ex dipendente di una ditta dichiarata fallita nel 2009. Premesso:
    -che nel giugno del 2007, nella sala riunioni di questa Ditta, (insieme ad altri sfortunati) ho sottoscritto un fondo comune di investimento bancario costituendolo come fondo di previdenza complementare;
    -che erano presenti il responsabile amministrativo della Ditta ed il Direttore della Banca interessata;
    -che, malgrado i miei numerosi solleciti, la Ditta ha trattenuto il contratto (copia ed originale), non l’ha mai attivato e, ovviamente, non ha mai versato il TFR;
    -che poco tempo fa (dopo cinque mesi dal deposito delle domande di intervento del fondo garanzia) l’ufficio INPS che deve liquidarmi il TFR mi informa che non può farlo mancando il Fondo di Previdenza e, naturalmente, la Dichiarazione del suo Legale rappresentante (di non aver ricevuto le quote richieste).
    L’INPS non sa cosa consigliarmi ed il Curatore Fallimentare da me interpellato altrettanto.
    Può suggerirmi una soluzione ? O devo rinunciare, come qualcuno mi ha detto, a due anni di TFR ?
    Prima di salutarla e ringraziarla mi complimento per la chiarezza delle risposte che ho letto scorrendo il sito.
    Cordialità
    Roberto

  305. rossano scrive:

    salve a tutti volevo chiedere sperando che sia una cosa inerente a questo blog .
    un premio acquisito in busta paga per meriti lavorativi puo’ essere eliminato senza un valido motivo!! premetto che mi è stato dato per merito, mensilmente in busta ma che adesso vogliono tirarmelo via solo perchè si sono resi conto che comporta determinate spese che nn avevano previsto!!!
    settore metalmeccanica artigianale (snc)
    grazie in anticipo

  306. Barbara scrive:

    Buongiorno,
    sono una ragazza di 32 anni impiegata presso una S.r.l. dal 01/01/2001 ed inquadrata al 3° livello del contratto di commercio. Il mio problema è il seguente, vista la crisi, molto probabilmente l’azienza per cui lavoro cederà il portafoglio clienti ad un altra azienda impiegata nel nostro stesso settore, con i miei colleghi ci siamo già informati presso i sindacati che purtroppo hanno confermato che l’azienda che acquisterà non è obbligata nei nostri confronti, quindi stando così le cose perderemo tutti il lavoro;
    Gentilmente Le rivolgo qualche domanda:
    1) possono licenziarmi dall’oggi al domani senza un preavviso in quanto l’operazione dev’essere fatta entro il 31/12/2010? I miei titolari ufficialmente non hanno ancora detto niente ai dipendenti anzi alle mie domande per capire mi sono sempre sentita rispondere che non era vero niente e che dovevo stare tranquilla!!!!!!!!! (purtroppo è tutto vero!!)
    2) visto che oltre alla contabilità della S.r.l tengo la contabilità anche di una S.a.s. ormai da 7 anni, ovviamente non retribuita, posso intentare una vertenza alla s.a.s. anche se gli amministratori (i miei due titolari) sono gli stessi della S.r.l. per cui lavoro?
    3) nel caso in cui chiuda anche la S.a.s. il socio accomandatario è responsabile personalmente delle vertenze fatte alla Società, in sintesi se chiudesse la Società potrei rifarmi sul socio accomandatario?
    3) due volte all’anno e specificatamente a Maggio e a Novembre mi è stato a suo tempo concesso un premio in busta paga per meriti lavorativi di € 750,00 netti, puo’ essere eliminato accampando la scusa della cattiva situazione economica della società? preciso che a suo tempo io avevo richiesto un aumento di stipendio ma i miei titolari hanno preferito concedermelo così piuttosto che aumentarmi il livello
    Nel ringraziarLa per l’attenzione accordatami, cordialmente La saluto

  307. Luisa13 scrive:

    Buonasera Massimiliano e Renzo, vorrei sapere se è corretto che mi vengano tolte in bustapaga 8 ore di RO il giorno che ho fatto malattia?
    Ho il contratto del commercio e sono un impiegata di 3° livello. Grazie mille, Luisa13

  308. Roberto scrive:

    Luisa scusa, per RO intendi r.o.l. (recupero orario di lavoro)?
    Se era un giorno “programmato” di rol e hai fatto malattia è giusto che te lo tolgano (equivale ad ammalarsi in un giorno di riposo… non viene conteggiato), altrimenti no, se sei in malattia ti devono pagare regolarmente un giorno di mutua.

  309. Luisa13 scrive:

    Buonasera Roberto, non era un giorno programmato (era un lunedì) e non ero stata bene nel week end e la mattina ho chiamato dicendo che non andavo perchè mi sentivo poco bene. Grazie Luisa13

  310. Roberto scrive:

    Ti rispondo velocemente, dato che sono al computer: se le cose stanno come dici tu, e cioè hai effettuato un giorno di malattia in un regolare giorno di lavoro, ti devono corrispondere un giorno di retribuzione normale, e NON devono permettersi di decurtarti nulla, ne giorni di riposo, ne di permesso, ne di ferie o di riposo compensativo…ciao.

  311. Letteria scrive:

    Buonasera, vorrei sapere come funziona per le risposte, ci sono tempi lunghi di attesa? grazie

  312. massimiliano tavella scrive:

    Per Letteria.
    La decisione ultima per avviare una vertenza spetta sempre all’interessato. Certo è triste percepire dai post che scrivete questa sorta di terrore che scaturisce da possibili ritorsioni.
    Comunque ho visto tantissimi testimonoi manipolati dai datori di lavoro cadere mestamente in contraddizione di fronte alle domande incalzanti dei giudici. Il Sud deve cambiare anche in questo e se il tuo amico dovesse convincersi a fare vertenza, questa non dovrà certo limitarsi ad una sterile rivendicazione di tipo retributivo.
    In questi casi l’assistenza di un professionista vero è indispensabile.
    Tienimi aggiornato.

  313. massimiliano tavella scrive:

    Per Luisa 13.
    Nessun dubbio sulla retribuzione per malattia.
    Certe invenzioni fanno davvero pensare.

  314. massimiliano tavella scrive:

    Per Rossano. Ci spieghi meglio da quanto tempo percepisci il premio e quali paramentri sono stati usati nell quantificazione e nella sua erogazione?

  315. Barbara scrive:

    Buonasera Avvocato,
    sono la ragazza del post 306, gentilmente avrei bisogno di una risposta visto che venerdì scorso ho saputo che questo venerdì firmeranno la cessine del portafoglio clienti e che io sono l’unica dipendente che il mio titolare non riesce
    a “piazzare”
    Grazie ancora e perdoni la mia insistenza

  316. massimiliano tavella scrive:

    Per Barbara.
    Bisognerebbe capire come è avvenuta la cessione della clientela.
    1) Se l’azienda cessa l’attività (ma questo è da verificare) metteranno sul cedolino di liquidazione l’indennità sostitutiva del preavviso;
    2)Più che intentare vertenze singole, farei un’azione collettiva (non so quanti dipendenti siete ma l’unione in casi come questi è importante). Certo che puoi fare vertenza alla sas richiedendo magari la costituzione del rapporto di lavoro in seno a quest’ultima;
    3) Gli accomandatari sono soci illimitatamente responsabili;
    4) nella vertenza chiedi anche la mansione superiore.

  317. massimiliano tavella scrive:

    Per Roberto.
    Prima di rinunciare, è necessario esperire un ricorso che evidenzi il mancato adempimento datoriale.
    Stessa cosa si potrebbe fare con la Banca.
    Un buon avvocato sa cosa fare in questi casi.

  318. Barbara scrive:

    Grazie Avvocato!
    Sì l’attività della S.r.l. cesserà sicuramente e da come mi è giunta voce (da terze persone) io passerei alle dipendenze della S.a.s. anche se questo per me vorrebbe dire passare da un contratto commerciale ad uno artigianale (come saprà meglio di me non percepirei ad esempio la 14°). visto che non hanno ancora il coraggio di affrontare i dipendenti intanto mi metto al vento e vado dai sindacati il 14/12 c.a. giusto per capire come posso far valere le mie ragioni, poi se posso evitare mi creda evito, ma se mi costringeranno dovrò andare fino in fondo. La vertenza la farei per la S.a.s. quindi i miei colleghi non hanno motivo di aggiungersi a me, Lei mi suggerisce di chiedere la mansione superiore, cosa intende?
    Grazie ancora

  319. MatteodiMantova scrive:

    Dott. Tavella buongiorno.
    Le volevo gentilmente porre, se possibile, un quesito in merito alla questione della cessazione degli appalti. Premetto che lavoro per una cooperativa a responsabilità limitata come socio lavoratore con contratto da lavoratore dipendente a tempo indeterminato con un part time all’80% (abbiamo 13esima, 14esima, contributi inps, tfr. La mia ditta è una multiservizi, e io sono impegnato nella custodia e guardiania delle aree museali come caposervizio. Siccome a metà 2011 la mia ditta rischia di perdere seriamente la gara d’appalto, chiedo se ho diritto, oltre alla riassunzione, anche allo stesso contratto che ho attualmente o se ho almeno diritto a un trattamento economico complessivo che preveda sempre 13esima, 14esima, ferie pagate, malattia e tfr. Grazie mille per la risposta. Buongiorno ancora

  320. Giuseppe scrive:

    Salve! ho una questione da sottoporvi
    ho lavorato per circa 1 anno e mezzo con stacchi presso una GDO. Ho terminato il contratto il 15/09 e non me l0hanno più rinnovato. al posto mio hanno prese altri ragazzi! Preciso che ho mandato all’azienda una lettera di precedenza ma non ho avuto alcuna risposta. Posso fare qualcosa? non dovrebbero continuare a prendere me se hanno bisogno di personale?

  321. massimiliano tavella scrive:

    Per Giuseppe.
    In base all’art. 5, comma 4-quater e ss., del D.Lgs. n. 368/2001, il lavoratore che abbia prestato, presso la stessa azienda con uno o più contratti a termine, la propria attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’azienda medesima entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già svolte in esecuzione dei rapporti a termine. Ti ricordo che il diritto di precedenza trova applicazione con riferimento alle mansioni già espletate.

  322. massimiliano tavella scrive:

    Per Matteo di Mantova.
    E’ necessario, in questi casi analizzare il bando. Quasi sicuramente la stazione appaltante avrà previsto la clausola di salvaguardia dei posti di lavoro.

  323. massimiliano tavella scrive:

    Per Marina.
    Se la sospensione non è stata concordata secondo la normativa, la tua astensione dal lavoro dipende da cause a te non imputabili, per cui andrà integralmente retribuita.

  324. massimiliano tavella scrive:

    Per Rosanna.
    In che settore operi e quale ccnl adotta l’azienda?

  325. massimiliano tavella scrive:

    Per Barbara.
    Ripeto, non sono Avvocato, ma dottore commercialista specializzato in diritto del lavoro.
    Parlo di mansione superiore perchè nel contesto della vertenza sarebbe il caso che venissero fuori queste mansioni promiscue.
    Come avviene il passaggio?

  326. Barbara scrive:

    chiedo scusa non avevo letto la sua precisazione! il passaggio dovrebbe avvenire come già anticipato proprio domani, dovrebbe etrattarsi di cessione pacchetto clienti e subito dopo l’attività cesserà, anche perchè oggi il mio titolare mi ha detto di disdire il contratto in essere del programma di contabilità ed alla mia risposta che nel caso in cui disdicessi per l’anno 2011 non potrei comunque neanche effettuare le chiusure del 2010 lui mi ha risposto fallo lo stesso e questa è stata la conferma che le voci che giravano erano veritiere per non parlare del fatto che oggi sono venuti a prendere un furgone e domani ne ritirano un’altro assieme ad altre attrezzature…ci stanno smontando la ditta da sotto i piedi e continuano a non dirci nulla la trovo una cosa assurda e non corretta

  327. alessandra scrive:

    salve!
    ho 26 anni, lavoro da 6 mesi in un ristorante…lavoro in nero, quasi tutte le sere, 30 euro a sera (di solito dalle 19 all’una al massimo). inizio ad esser stanca! la cosa che mi ha fatto scoppiare stasera è che mi hanno chiaramente detto che, se non ci sono per la notte del 31 dicembre (mi darebbero solo 60 euro) provvederanno assumendo altre ragazze che siano più disponibili (io lo sono sempre stata!!!)…
    la cosa che mi fa dannare è che il proprietario, noto assessore della mia città, si fa grosso con campagne contro il lavoro in nero e pro i giovani….io sono laureata e in procinto di prendere 1 seconda laurea…mi sento umiliata….per di piu, questa sera sono andata a lavoro e mi ha rimandata a casa perche si era sbagliato….devo andare domani!!!
    ho pensato ad una vertenza….
    ma quante possibilità ho contro i proprietari? contro 1 assessore poi….?????
    spero possiate darmi almeno 1 spiegazione!
    vi ringrazio!!!!!
    complimenti per il blog!

  328. massimiliano tavella scrive:

    Per Alessandra.
    Nessuna spiegazione per 30 euro di paga in nero! Le possibilità ci sono tutte, anzi cerca nelle prossime settimane di costituirti delle prove circa la tua presenza nel locale.
    Davanti ad un Giudice, assessore o no, la verità viene fuori. Vista la carica pubblica del tuo datore di lavoro, prima di procedere legalmente, prova a trovare un bonario componimento, nel senso che DEVE: ASSUMERTI, PAGARE CONTRIBUTI E RETRIBUZIONI PREGRESSI e garantirti un contratto a tempo indeterminato. Se ciò non avviene e pensa di coprire le magagne con pochi euro, fai capire che andrai avanti. Con due lauree, di certo non farai la barista a vita!
    Fammi sapere e stai tranquilla che i problemi in questo momento sono del tuo “datore di lavoro”…

  329. angela scrive:

    Buon giorno…risposte al 297? grazie buona giornata . ciao

  330. Giuseppe scrive:

    Salve! in riferimento al diritto di precedenza di cui lei mi ha riportato la legge, gli posso dire che i nuovi addetti svolgono le stesse mansioni di addetto alle vendite come facevo io. Come posso procedere per far valere i miei diritti visto che in pratica se ne so fregati della lettera che gli ho mandato?

  331. Laura scrive:

    Buongiorno, vorrei avere delle informazioni, in da 2 agosto sono stata assunta con il ccnl comercio livello V a full time ed è stato registrato al centro per l’impiego, poi sono stata chiamata verso 25 agosto è mi hanno costretto ad accettare un part time 40 ore per pagare meno contributi e hanno fatto la retifica al centro per l’impiego, il mio cedolino è cosi composto retrivuzione mensilizzata part time 20 ore, in piu per arrivare a un netto mensile di 1150 come trasferta e indennità chilometrica, loro ai tempi mi hanno promesso verbalmente che se avessi accettato questa condizione fino al 31-12-2010 mi avrebbero riconfermato con contratto full time e a tempo indeterminato, e ieri mi hanno detto che nn mi rinnovano il contratto, posso fare una vertenza e se si come
    Grazie
    Laura Barzaghi

  332. Laura scrive:

    retifico part time a 20 ore chiedo scusa

  333. alessandra scrive:

    grazie mille Massimiliano!!! mi hai incoraggiata molto!
    la cosa che un po’ mi preoccupa sarà avere colleghi che potranno testimoniare per me…con il mio datore perderebbero il posto!
    poi altra cosa….mi dicono che chi espone vertenza avrà difficoltà nell’essere assunto da altri datori…cosa pensi di questo?
    ps.come posso costituire prove della mia presenza nel locale come cameriera?
    grazie mille!!! davvero!
    buon lavoro :) )

  334. ROBERTO scrive:

    licenziamento per giusta causa é legittimo?
    cristallizzazione della contestazione ed elasticità delle contestazioni. Sintetizzo i fatti
    24 giugno 2010 ricevo lettera:
    da quanto emerso a suo carico le comunichiamo nel frattempo il suo allontanamento temporaneo dal srvizio, ai senso dell’art. 38 CCNL nancari
    11 luglio 2010
    compromissione vincolo fiduciario in relazione a ritrovamento documento, in ufficio nella stampante condivisa il 23 nov 2010, contenente offese al suo diretto superiore. senza menzionare art. 38 CCNL bancario precedentemente indicato.

  335. ROBERTO scrive:

    PUNTO 334
    cancello 23 nov 2010
    inserisco 23 giugno 2010
    scusate l’errore

    Roberto

  336. Dario scrive:

    Buongiorno
    vorrei delle informazioni. Lavoro presso un confidi, attualmente con ccnl dei metalmeccanici. Da dicembre di quest’anno, siamo stati iscritti all’elenco ex 107 TUB, quindi dotati di ABI rilasciato dalla Banca D’Italia. L’azienda è costretta a cambiare il contratto , adottando quello CCNL Credito? Nel caso l’azienda fosse obbligata, cosa si può fare per obbligarla ad adottare il CCNL corretto?
    Grazie dell’attenzione e dell’utile servizio

  337. massimiliano tavella scrive:

    Il contratto collettivo nazionale di lavoro è applicabile ai rapporti di lavoro facenti capo a soggetti appartenenti alla categoria di lavoratori e datori di lavoro cui esso fa riferimento. A norma dell’art. 2070, comma 1, cod. civ., la categoria – salvo casi particolari (es. portieri e custodi di condomini) – viene individuata generalmente sulla base dell’attività esercitata dal datore di lavoro, e non in relazione all’attività esercitata dal singolo lavoratore. Ne discende, a titolo di esempio, che il rapporto di lavoro dell’autista di autocarri incaricato del trasporto dei prodotti di un’azienda chimica sarà regolabile dal contratto collettivo del settore delle aziende chimiche e non da quello del settore delle aziende di trasporto.
    Qualora l’impresa svolga più attività diverse tra loro, il contratto collettivo applicabile si determina con riferimento all’attività prevalente.
    Grazie per gli apprezzamenti.

  338. massimiliano tavella scrive:

    Per Alessandra.
    Ci sono mille modi per costituire delle prove.
    Le testimonianze davanti al Giudice, di solito, reggono.

  339. alessandra scrive:

    grazie Massimiliano!!!!!
    buon lavoro!!!

  340. jade scrive:

    salve

    sono stata assunta nel gennaio 2009 con contratto a tempo determinato fino alla fine del 2009, quindi il contratto mi è stato rinnovato fino alla fine del 2010…adesso non mi viene rinnovato per ingiusta causa…posso fare una vertenza?
    grazie

  341. massimiliano tavella scrive:

    Per Jade.
    Gli elementi forniti non mi consentono di fornire delle indicazioni apprezzabili.

  342. giorgia scrive:

    buongiorno!Lavoro in albergo questo e 4 anno contratto indeterminato,masione barista ,adesso di 4-5 mesi mi hanno passato in sala (ristorante)ma facendo comis ,per me e molto dificile ha alzare peso,perche dopo la mia gravidanza sono rimasa con problemi di presione.quando mi agito comincio fare fatica ha respirare.ma per loro sono in castigo perche mi sono permisa in agosto ha prendemi un mese di maternitate che avevo tanto bisgonio(io ho iniziato subito lavoro )e cosi ancora ho 6 mesi di maternitate ma 30%ma sono stati loro a sbagliare che non hanno voluto ha darmi le ferie avevo 30gg .ho anunciato quando ho iniziato lavoro che avrei bisgonio in agosto di ferie ,a quell tempo hanno detto di si ,ma poi….. niente anzi non avevo diritto di ferie .. e cosi adesso faccio comis di sala .cosa dovrei fare??

  343. massimiliano tavella scrive:

    Per Giorgia.
    Se effettivamente hai i disturbi che dici, potresti chiedere una valutazione medica alla mansione.
    Tieni conto che fino al primo anno di vita del bambino non puoi essere licenziata.

  344. ROBERTO scrive:

    gradirei un suo gentile commento
    PUNTO 334
    licenziamento per giusta causa é legittimo?
    cristallizzazione della contestazione ed elasticità delle contestazioni.
    E’ stato violata la legge legge 300 del 20mag1970
    Sintetizzo i fatti
    24 giugno 2010 ricevo lettera di contestazione:
    da quanto emerso a suo carico le comunichiamo nel frattempo il suo allontanamento temporaneo dal srvizio, ai senso dell’art. 38 CCNL nancari
    11 luglio 2010
    compromissione vincolo fiduciario in relazione a ritrovamento documento, in ufficio nella stampante condivisa il 23 giu 2010, contenente offese al suo diretto superiore. senza menzionare art. 38 CCNL bancario precedentemente indicato.

  345. alessio scrive:

    Salve le vorrei descrivere quanto è accaduto a mio fratello dipendente presso una specie di ditta lui ha firmato una busta paga da 1500 euro ma il datore gli ha richiesto 500euro per non so cosa,quello che le chiedo è : come si deve comportare mio fratello e poi sarebbe possibile mandare qualche controllo da parte della guardia di finanza anche per controllare i contributi e vedere se la ditta si sta attenendo al contratto visto che ormai i datori di lavoro se lo mettono sempre piu sotto i piedi ?

  346. antonella scrive:

    salve io vorrei un informazione se è possibile gentilmente
    ho gia un lavoro a tempo indeterminato ma una cooperativa mi ha proposto di diventare socio amministratore posso farlo o per legge non è possibile ?? grazie attendo risp

  347. massimiliano tavella scrive:

    Per Antonella.
    Per le cooperative valgono le regole generali del rapporto di lavoro (Subordinato, autonomo o parasubordinato).
    Con il messaggio n. 15031 del 2007, l’INPS ha chiarito che “… la progressiva estensione da parte del legislatore della disciplina sul lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa, comporta l’applicazione anche nei confronti di questi ultimi della regola generale dell’incompatibilità di prestazione d’attività lavorativa subordinata contemplata nella circolare 179/89 per i Presidenti del C.d.A., gli Amministratori unici e i Consiglieri delegati”.

  348. massimiliano tavella scrive:

    Per Alessio.
    Se il comportamento del datore di lavoro corrisponde a quanto hai descritto, esistono elementi di gravità tale da sfociare nel penale.
    Nell’interesse del datore, sarebbe il caso di farlo ragionare…

  349. massimiliano tavella scrive:

    Per Roberto.
    La questione deve essere approfondita attraverso l’analisi delle “carte”. La legittimità del licenziamento per giusta causa non dipende solo dagli atti formali e, a volte nemmeno da ciò che prevede il contratto.
    Un provvedimento espulsivo merita il giusto approfondimento da parte di un consulente o di un avvocato esperto. Ha già impugnato il licenziamento?

  350. massimiliano tavella scrive:

    Per Laura.
    Se hai lavorato full time con un contratto part time devi farla eccome la tua giusta rivendicazione! Se dedidi di farla contattami pure.

  351. massimiliano tavella scrive:

    Per Renzo.
    La sanzione è aggiuntiva alla reintegra e qualche Giudice ha già applicato la nuova normativa. Di male in peggio….

  352. massimiliano tavella scrive:

    Per Renzo.
    Chiaramente parlo del Collegato Lavoro. Grazie per la tua partecipazione attiva e competente.

  353. liliana scrive:

    Buona sera,
    avrei bisogno di un vostro primo consiglio,sono stata per quasi due anni lavoratrice subordinata presso un’azienda di fama internazionale.i vari contratti e relative proroghe hanno come causale aumento generalizzato dei flussi produttivi,i contratti venivano prorogati di mese in mese ma era presente una certa continuità,infatti,ho lavorato per questa azienda dal febbraio 2008 fino al novembre 2010 quando il mio contratto non è più stato rinnovato per evitare di incappare nell’obbligo di assunzione che scatta dopo i 24 mesi.Non si tratta certo di una diminuzione del lavoro visto che il mese precedente erano state prese,sempre con contratto subordinato,tre persone e altre erano già presenti con rinnovo nell’occasione della cessazione del mio contratto.
    Ora vorrei sapere se ho qualche speranza per fare vertenza all’azienda,qualcuno mi parlava di una legge europea del novembre 2010 che tutela il lavoratore subordinato che è stato dimissionato palesemente per non incappare in assunzione,sapete dirmi qualcosa di piu in merito?
    vorrei anche aggiungere che in fase di colloquio le responsabili del personale mi avevano gia anticipato che i contratti non si sarebbero comunque protratti per oltre due anni ma solo e ripeto solo in modo verbale ed è comunque la linea che hanno seguito con alcune delle altre lavoratrici

  354. alessio scrive:

    la ringrazio dottore per la sua risposta ma io vorrei sapere meglio cosa rischia il datore di lavoro e se veramente c è un modo per farlo ragionare ;il fatto è che i dipendenti quasi sempre accettano di stare sotto ricatto pur sapendo che non è corretto per salvaguardare il posto dopo un ipotetica vertenza e poi per quello servono avvocati validi che non scendano a compromessi

  355. massimiliano tavella scrive:

    Per Alessio.
    Ripeto se il datore segue condotte come quelle che hai descritto, rischia anche di essere incriminato per estorsione.
    Ti invito a leggere il post n. 205.
    Oltre a questo si possono rilevare certamente reati di natura contabile e fiscale.
    Infatti se il datore di lavoro posta nei bilanci uscite inesistenti…….
    Purtroppo, spesso è gente che viene consigliata male o quantomeno non viene messa in guardia dai rischi possibili.

  356. massimiliano tavella scrive:

    Per Liliana.
    Il limite per la conversione è di 36 mesi.
    I lavoratori hanno comunque precedenza nelle assunzioni e la causale apposta sul contratto non può essere generica.
    Vi sono numerosissime sentenze in tal senso.

  357. Daniele scrive:

    Salve,
    Sono stato assunto in un negozio in qualità di addetto alle vendite. Il mio lavoro è full time e guadagno 800euro al mese.
    Il contratto firmato è un contratto a progetto. Dove prevede il completamento di un progetto, ma io in realtà sono un semplice commesso! Sottolineo che il titolare ha due s.r.l ma io lavoro presso il negozio dell’altra società è non sulla s.r.l del contratto. Come posso muovermi? Cosa posso fare? È una situazione troppo pietosa!

  358. Giuliana scrive:

    salve,
    ho lavorato dal 2007 al 07-2011 (scad.contratto determinato)il primo anno con somministrazione e dal 2009 in poi direttamente dall’azienda (settore metalmeccanico)con contratti a tempo determinato (2 sostituzioni di maternità e per ultimo un contratto a tempo determinato).Ho sempre lavorato dall’inizio con la stessa mansione stesso ufficio, impiegata amministrativa.
    Volevo sapere se posso richiedere l’indeterminato?
    Riepilogo:
    12-07 a 12-08 contratto somministrazione
    01-09 a 12-09 sostituz.maternità contratto diretto
    02-10 a 11-10 sostituz.maternità contratto diretto
    11-10 a 12-10 contratto somministrazione
    01-11 a 07-11 contratto determinato

    grazie

  359. carla scrive:

    Salve, lavoro dal 2002 nel supermercato lidl, il 3 dicembre mi è stato detto che dal 1 gennaio sn trasferita in altra sede a 35 km da casa mia, sono il contratto piu vecchio come anzianità, ho un bambino di 4 anni e mezzo e non ritengo giusto essere trasferita con la scusa che abito un paio di km piu vicino di altre colleghe con la mia stessa mansione, ora ho impugnato il trasferimento ma nel mentre è uscita una maternità e invece di tenere me vogliono assumere un altra persona
    io faccio 20 ore, la maternita è di 38 e vogliono assumere un 25 ore…mi chiedo possono farlo? e ora dove vado a lavorare??
    è giusto che abbiano spostato me quando c erano contratti piu giovani??
    grazie se potra darmi una risposta

  360. Cristina scrive:

    Buonasera,
    Innanzitutto sono contenta di aver trovato questo sito, dove vengono fornite informazioni e risposti per noi lavoratori.
    E volevo fare i miei complimenti!
    Quello che volevo sapere riguarda il mio caso:
    Lavoro per una società dal 2005, in questo anni ho avuto contratti a progetto tramite società esterne, anche se ho sempre e solo lavorato per una SPA, finchè qualche anno fa mi hanno assunta come apprendista 6• livello.
    Premetto che non ho mai ricevuto formazione di alcun tipo, o insegnamento riguardo a qualcosa, nulla, 5 anni sempre lo stesso lavoro, se non aggiunte di altro lavoro.
    Adesso è uscita la novità che vogliono usarmi, oltre al lavoro che Gia svolgo ogni giorno 8 ore al giorno, come sostituzione del lavoro di un’altra collega (che non c’entra assolutamente nulla con quello che faccio io) quando lei non c’è. Ovviamente io voglio rifiutarmi di farlo.
    Posso rifiutarmi? C’è qualcosa per legge a cui posso appellarmi per farmi negare quest’altro lavoro? E inoltre non dovrebbe essere segnalato a qualche impiegato INPS che come formazione non ricevo nulla?
    Potrebbe aiutarmi per favore a capirci meglio, e soprattutto se devo rivolgermi ad altra competenze di rilevanza per far valere i miei diritti?
    Altra cosa: l’ambiente in cui lavoro è malsano, sporco, ed è chiaramente intuibile che non è a norma di legge? Per questo si può fare qualcosa? D’estate e d’inverno ci sono 30• e non si respira non ci fanno aprire le finestre, e io ho peggiorato la vista, ho sempre tosse e mal di testa.
    Spero di ricevere una risposta. La ringrazio in anticipo.
    Cordiali saluti.

  361. massimiliano tavella scrive:

    Per Cristina.
    La configurabilità di un rapporto di apprendistato anziché di un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – con tutte le conseguenze che ciò comporta, soprattutto sul piano retributivo e contributivo – è subordinata alla circostanza che:

    - l’apprendista svolga attività tale da consentirgli di acquisire una qualificazione professionale (ovvero di un titolo di studio nel caso dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e nel caso dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) e riceva il relativo insegnamento;

    - l’apprendista abbia l’età prevista per la stipulazione di tale rapporto;

    - l’assunzione avvenga nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti dalla legge a seconda della natura dell’azienda e dell’attività da essa svolta.
    Con riguardo al contratto di apprendistato professionalizzante, il Ministero del lavoro, non ritiene ammissibile la stipula del contratto formativo con un lavoratore che abbia già svolto, presso lo stesso datore di lavoro, un precedente periodo di lavoro di durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione in mansioni corrispondenti alla qualifica oggetto del contratto di apprendistato.
    L’obbligo di formazione dell’apprendista da parte del datore di lavoro, costituisce elemento fondamentale del rapporto di apprendistato, rientrando nella stessa causa contrattuale, e sussiste finché dura il rapporto di apprendistato. Pertanto, tale obbligo viene meno in caso di trasformazione anticipata del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la formazione non potrà essere rivendicata dagli enti formativi cui si è rivolto il datore di lavoro in costanza del rapporto di apprendistato. L’art. 53, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, così come modificato dall’art. 11, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, introduce una severa disciplina sanzionatoria comune alle tre nuove tipologie di apprendistato.
    In caso di inadempimento dell’obbligo formativo tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell’apprendista ed imputabile esclusivamente al datore di lavoro, questi sarà tenuto a versare all’INPS, a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
    Inoltre, l’inadempimento dell’obbligo formativo preclude al datore di lavoro la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l’acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale.
    Per quanto riguarda il problema della variazione di mansioni ì, andrà verificata l’equivalenza delle stesse con il livello contrattuale attualmente in essere.
    Come vedi, il problema in questo momento non è tuo ma del tuo datore di lavoro…. Buon Anno!!

  362. massimiliano tavella scrive:

    Per Carla.
    Nel tuo caso è necessario che descrivi la situazione in modo più preciso.

  363. carla scrive:

    allora anche se è un po lunga cerco di spiegarle la situazione…da circa sei mesi o forse piu…si è riscontrato un esubero di personale monopolizzato dalla direzione alzando e abbassando la produttività a seconda del bisogno.. con la minaccia che chi non collaborava sarebbe stato trasferito….da tutti questi mesi noi continuiamo ad andare in trasferta nelle altre filiali…si era arrivati all’accordo di fare due settimane a ciascuno in modo da non far pesare la trasferta sui soliti ma in modo che lo facessero tutti, da premettere che io e poche altre nn ci siamo mai opposte alle trasferte, siamo andate anche ad aprire filiali oltre i 50 km da casa. A settembre ci viene detto che ce un esubero di personale non piu possibile da gestire con le trasferte ma con un trasferimento allora nella mia filiale siamo 4 addette alla vendita 20 ore una 25 un apprendista con contratto in scadenza di 24 ore un capofiliale 38 ore un commesso 38 ore due assistenti 38 e un garzone 38 che da novembre ha ottenuto un livello in modo da poter salire in cassa!!
    Come gia le avevo detto il mio è il contratto piu vecchio, e il tre di dicembre mi arriva il caposettore con la lettera di trasferimento che io nn ho firmato e che mi è poi arrivata per raccomandata, sono andata immediatamente dai sindacati i quali hanno richiesto quali erano le ragioni oranizzative etc….ed è stato risposto esubero di addette alla vendita nella mia filiale e carenza nella filiale in cui devo andare io…e io perchè ero la piu vicina come km…per l’appunto massimo 5 in meno di altre, oltre al fatto che la ragazza con contratto piu giovane vive a 300 mt da casa mia, ho un bambino che va all’asilo e che riesco a gestire nel momento in cui ora come ora sono a 5 min dal lavoro e riesco a prenderlo all’asilo portarlo a mia mamma che dista 20 km da casa mia e tornare a lavorare…cosa che andando nella nuova filiale mi sarebbe impossibile dal momento che passo dai 5 min ai 45 min senza contare i 20 che ci metto a portarlo dai miei e ai gg che salterà l’asilo per gli orari assurdi
    nel mentre il commesso 38 ore è in maternità dal tre gennaio…e io dal tre gennaio sn imputata nella nuova sede anche non avendo firmato un contratto….nel mentre ho impugnato il trasferimento…ma invece di evitare la causa vuole assumere un 25 ore con livello per poter chiudere cassa etc…e nel mentre scadrà anche in contratto a termine ma mancando ore verrà rinnovato e io resterò nella nuova sede!
    quindi le mie domande sono possono assumere una sostituzione trasferendo me?non potrebbero dare una premiazione temporanea a una delle colleghe rimaste?
    sono obbligata nel mentre ad andare nella nuova sede?
    Ce cmq la possibilita che vinca la causa?
    grazie e scusi se mi sn dilungata

  364. Renzo scrive:

    Risposta al quesito n°357 di Daniele

    Da quanto scrivi si ravvisano tutti gli elementi per contestare al datore di lavoro la natura subordinata e l’uso irregolare del contratto a progetto allo scopo di eludere un’assunzione a tempo indeterminato, quindi vi sono gli estremi per fare causa e chiedere la conversione del contratto in quello a tempo indeterminato.

    Prima di agire però ti consiglio di procurarti ogni prova scritta che riveli come la tua attività lavorativa è estranea sia ai contenuti del progetto, così come anche la srl per la quale lavori, e poi anche ogni prova scritta che riveli la subordinazione al tuo datore di lavoro, il quale ovviamente, se chiamato in causa negherà tutto. Adotta per il momento una strategia tale da fargli mettere ogni sua richiesta per iscritto, esempio ti dà un’ordine verbale….tu invece scrivigli asserendo di non aver capito e fai in modo che ti dia risposte scritte, etc. etc….più carta (prove) produci più il giudice ti darà ragione.

    Bye, Renzo

  365. ANDREA scrive:

    Salve Dottore,

    lavoro per un grande gruppo italiano, il contratto di riferimento è quello del settore elettrico. Ho totalizzato 34 mesi di lavoro continuativo dal 1 marzo 2008. 2 contratti a progetto di 6 mesi, un contratto interinale di 10 mesi e un contratto di assunzione a tempo determinato di 12 mesi.

    Ho sempre svolto le stesse mansioni che sono un processo della mia direzione. Un mese fa mi hanno comunicato che non verrò confermato anche se il mio lavoro continuerà e verrà svolto da un altra risorsa (a tempo parziale).

    In questo anno sono stati assunti a tempo indeterminato persone particolari con contratti a progetto o neo assunti direttamnete a tempo indeterminato. Nella mia stessa funzione il prossimo anno verrà assunta almeno un altra persona da contratto a progetto a indeterminato. Il mio capo è dispiaciuto e dice che è un ingiustizia, ma intanto mi ha dato il benservito dopo 34 mesi di lavoro e di obiettivi raggiunti insieme.

    C’è spazio per qualche azione da parte mia o mi devo mettere il cuore in pace?

    Grazie mille per l’attenzione

  366. Renzo scrive:

    Risposta al quesito n°365 di Andrea,

    Il fatto che tu abbia svolto identiche mansioni nell’ambito di tre diversi contratti di cui il finale a tempo determinato e, dunque di tipo subordinato, lascia pensare che sin dal primo contratto a progetto vi fosse subordinazione; quindi almeno in teoria, vi sarebbe lo spazio per contestare l’intero rapporto lavorativo instauratosi a partire dalla conversione, in contratto a tempo indeterminato, del primo contratto a progetto.

    Per rafforzare questa mia ipotesi, occorrerebbe avere in mano tutti i singoli contratti e leggere cosa hanno scritto a proposito del progetto previsto nei primi due contratti e delle sue fasi di esecuzione, nonché leggere cosa hanno scritto sul contratto a termine a proposito della mansione (mansione nuova o da sempre presente in organigramma?), del motivo della durata di 12 mesi (picco di lavoro o cos’altro?), della clausola appositiva del termine (sostituzione di altra persona o altre esigenze produttive?)e del perché l’azienda era impossibilitata ad assumerti con contratto a tempo indeterminato (mancanza di continuità lavorativa?), così mettendo assieme i pezzi sarà facile dimostrare che tutto il tuo iter lavorativo si è svolto in piena logica elusiva per non stipulare un contratto a tempo indeterminato.

    Per quanto attiene i tuoi colleghi assunti con contratti più vantaggiosi, non credo si possa entrare nel merito, a meno che sul CCNL del settore elettrico sia prevista una clausola che da la precedenza di assunzione ai lavoratori che hanno svolto almeno 12 mesi di servizio….

    Vai da un buon avvocato…come minimo prendi un bel pò di soldi.

    Bye, Renzo

  367. Renzo scrive:

    Risposta al quesito n°358 di Giuliana,

    Purtroppo il tuo datore di lavoro se l’è pensata bene “variegando ad hoc” il mix di contratti che ti ha stipulato: infatti ai fini di diritto a richiedere la conversione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato occorre aver superato il limite dei 36 mesi, tramite rapp