5 Gennaio 2010
Finanziaria 2010: ammortizzatori per i collaboratori.
Dopo aver trattato il tema della detassazione dei premi di produttività ed efficienza, proseguiamo la breve analisi sulle misure previste dalla Finanziaria 2010 a favore del lavoro e dell’occupazione.
Ci occuperemo oggi, dell’indennità prevista per i collaboratori a progetto nel caso di risoluzione del rapporto.
Come noto, il Decreto anticrisi ( D.L. 185/2008), aveva riconosciuto in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse disponibili e nei soli casi di fine lavoro, una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 19 della Legge n. 2/2009 (di conversione dello stesso Decreto Legge) ha successivamente disposto, che in via sperimentale per l’anno 2009 tale indennità venisse innalzata al 20% del reddito percepito l’anno precedente.
La Legge Finanziaria per il 2010, ha ulteriormente aumentato l’indennità al 30% del reddito percepito nell’anno precedente per una soglia non superiore a 4.000 euro.
I collaboratori coordinati e continuativi interessati alla misura sono quelli delineati dall’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.
Si tratta, dunque, delle collaborazioni a progetto in cui l’elemento centrale è l’individuazione di uno o più progetti specifici o almeno programmi o fasi di esso che il committente deve determinare ma che il collaboratore deve gestire in modo autonomo in funzione del risultato.
I contratti di lavoro a progetto sono contratti di lavoro autonomo a termine, cioè hanno una durata determinata o determinabile in quanto collegata con la realizzazione del progetto, programma o fase di esso. Sono invece esclusi i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Affinché possa essere richiesto l’intervento, è necessario che i collaboratori:
- operino in regime di monocommittenza;
- abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a 5mila euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
- possano far valere l’accredito nell’anno di riferimento presso la gestione separata di almeno tre mensilità di contribuzione alla gestione separata;
- risultino senza lavoro da almeno due mesi.
Sarebbe utile commentare insieme tali misure e, magari, inserire proposte, valutazione ed idee.

Scritto il 8-1-2010 alle ore 13:07
Egregio dottore, in relazione all’indennità prevista per i collaboratori a progetto nel caso di risoluzione del rapporto mi è stato sottoposto il seguente caso (pur non occupandomi abitualmente di queste tematiche).
Un collaboratore a progetto ha concluso il rapporto nel corso del 2009. A seguito di tale interruzione aveva maturato i requisiti per chiedere l’indennità.
Nel corso del 2009, qualche mese dopo, ha tuttavia iniziato un nuovo contratto a progetto, sempre con lo stesso ente committente.
L’INPS ha negato l’indennità sostenendo che la ratio della norma è indennizzare coloro che sono rimesti senza contratto e non coloro che nel frattempo che hanno interrotto un rapporto e poi hanno sottoscritto un nuovo contratto (anche se con un intervallo temporale tra uno e l’altro).
La risposta ci lascia perplessi dato che alla lettera della normativa, questo ulteriore requisito ostativo non pare presente.
Scritto il 8-1-2010 alle ore 13:20
Agganciandomi alla domanda precedente, vorrei sapere se esiste il diritto all’indennita’ quando un co.co.pro, finito il rapporto di lavoro a progetto, apre qualche tempo dopo partita IVA.
grazie
saluti
Scritto il 8-1-2010 alle ore 15:37
Grazie a Pat e Mauro per gli interventi.
In merito alle domande poste, ricordo che l’erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito “patto di servizio” presso i competenti Centri per l’impiego, per cui, il comportamento dell’Inps appare del tutto lineare. E ciò vale, a mio avviso, anche per il quesito posto da Mauro.
Scritto il 12-1-2010 alle ore 01:58
Salve,
io sono una ex co.co.pro. Il mio contratto si è risoluto il 31.12.2009. Fino all’anno scorso occorreva presentare domanda per la prestazione una tantum all’inps entro 30 gg dal verificarsi dell’evento di “fine lavoro” mentre tra le novità di quest’anno ho notato un nuovo requisito: “risultare senza lavoro da almeno due mesi”. A questo punto il quesito è: devo aspettare che passino i 2 mesi per fare domanda o devo procedere a presentarla entro un mese?? Un’altra cosa: non ho effettuato personalmente l’iscrizione alla gestione separata ma dò per scontato che sia stata fatta in automatico dal datore di lavoro…come è possibile verificarlo?
Grazie mille!
Scritto il 21-1-2010 alle ore 11:04
Ho smesso di lavorare, a progetto, il 31/12/2009.
La domanda per prendere l’una tantum si deve presentare all’inps di residenza o di lavoro?
(E la domanda per l’indennità di malattia?)
Quando scade la domanda?
Il reddito percepito nel 2009 da dove si può evincere se ancora non si ha il cud?
Per il 2010 come posso avere accreditato, come previsto dalla lett. c del comma 130 dell’art.2 della legge 191/09, almeno una mensilità se dal 1 gennaio non lavoro più? Grazie.
Scritto il 23-2-2010 alle ore 15:18
HO SPEDITO QUESTA EMAIL ALLA DIR.GEN. SOSTEGNO AL REDDITO DOTT.SSA GERMANO’ ..NON HO ANCORA RICEVUTO RISPOSTA (MOLTA PIU’ EFFICIENZA IN BRASILE!).COMUNQUE SCRIVETELE A grazia.germano@inps.it,
dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it.MI HANNO CONFERMATO, E NON C’E’ SCRITTO NEL COMMA 130 L.191/09, CHE IL FINE RAPPORTO SI DEVE VERIFICARE NEL 2010. DI SEGUITO L’EMAIL:
“Gent.ma Dott.ssa Germano,
le scrivo a seguito del mio interessamento relativo all’ indennità per i collaboratori a progetto (L.191/09 del 23/12/2009).
Come lei sa la maggior parte dei contratti a progetto in Italia è fatto nelle scuole, legato temporalmente all’ anno scolastico (ad. es. Sett. 08 – Luglio 09), o nel settore dei servizi (segretariato, call center, amministrativo, ecc.) legato principalmente all’ anno d’ esercizio economico dell’ azienda (gennaio – dicembre).
A seguito di mia domanda di indennità co.pro effettuata in data 14/01/2010 e sulla base delle nuove disposizioni contenute nella L. 191/09 art. 2 comma 130, mi è stato risposto dall’ INPS di Firenze via Alamanni che non ho diritto all’ indennizzo poiché il mio contratto è terminato il 23/12/2009.
Non c’è nessun riferimento all’ anno di fine rapporto nell’ art. 2 comma 130 della succitata legge.
Se dovesse esser vero che le indennità vengono pagate solo per i fine rapporto che si sono verificati nell’ anno 2010 le indennità saranno una sciocchezza così come è successo l’ anno scorso con la legge n. 2 del 28 Gennaio 2009.
Vorrei avere una risposta definitiva sperando che la circolare applicativa Inps venga incontro a tanti di noi ex-collaboratori a progetto (che non riescono a ri-trovare lavoro) ai quali non gli è riconosciuta una briciola di indennizzo nonostante abbiamo versato il 26,72% di contributi INPS per anni e non ci è riconosciuta neanche la contribuzione ai fini pensionistici se non si hanno almeno 5 anni di continuità lavorativa a progetto.
Distinti saluti Dott. Terenzio Santolini”