30 Dicembre 2009
Detassazione anche per il 2010
Il 22 dicembre è stata approvata, in via definitiva, la Legge Finanziaria che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio. Il provvedimento prevede una serie di misure a sostegno della famiglia, del lavoro, dell’occupazione e dell’impresa. Ritengo utile analizzare brevemente insieme a voi le misure riferite al lavoro, iniziando con il post odierno ad occuparci dell’estensione a tutto il 2010 della detassazione dei premi erogati per incentivare la produttività e l’efficienza (comma 156).
Premi di produttività e somme erogate per produttività ed efficienza : sgravi fino a 6 mila euro.
Per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, viene prevista la prorroga dell`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10%, con riferimento alle somme relative ad incrementi di produttivita`, innovazione ed efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitivita` e redditivita` legati all`andamento economico dell`impresa.
Appare utile ricordare che con il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, concernente “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008, n. 124, il Governo ha introdotto misure urgenti di carattere finanziario mirate al sostegno della domanda ed all’incremento della produttività del lavoro e del potere di acquisto delle famiglie.
Il D.L. 185/2008 ha successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2009 la detassazione degli emolumenti erogati ai lavoratori dipendenti in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Erogazioni oggetto di detassazione
Rientrano nella misura agevolativa : premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di “banca delle ore”, indennità di reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte una tantum ecc., là dove, ovviamente, comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siamo legati alla competitività e redditività della impresa.
In particolare, saranno oggetto di detassazione:
• i compensi erogati per periodi di ferie e/o permessi non fruiti entro i limiti stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
• i premi presenza;
• i premi erogati in caso di raggiungimento della riduzione degli infortuni in azienda;
• le indennità o maggiorazione turni (la gestione a turni costituisce una forma di efficienza organizzativa);
• le indennità aggiuntive che diano luogo a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa;
• le somme concesse per lo svolgimento di mansioni promiscue e interscambiabilità;
• la quota fissa di un premio erogato con continuità;
• i premi o le provvigioni su vendite;
• i premi c.d. consolidati;
• i premi stabiliti dal Ccnl, purché riferiti a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa.
N.B.: I premi o le provvigioni su vendite percepiti normalmente in base a percentuali sul fatturato possono essere agevolati a condizione che comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siamo legati alla competitività e redditività della impresa.
Esclusioni
L’agevolazione non trova applicazione, con riferimento alle erogazioni effettuate per incentivare le “risoluzioni consensuali” con i dipendenti, anche nelle ipotesi in cui tali incentivi siano determinati per realizzare affinamento della struttura organizzativa, finalizzato al miglioramento dell’efficienza dell’impresa, con l’obiettivo di incrementarne i livelli di produttività.
Soggetti interessati
a) Soggetti senza reddito nel 2008
L’agevolazione si applica ai soggetti che nel 2009 hanno avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro. Visto che trattasi di una proroga ed in attesa di ulteriori chiarimenti, si ritiene che l’agevolazione spetti anche ai lavoratori che nel 2009 non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente.
b) Soggetti che nel 2009 erano residenti all’estero
La verifica del limite di reddito di euro 35.000 riguarda i soli redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo, come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate e non rileva, quindi, l’eventuale superamento di tale limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente. Rientra tra i criteri di computo anche il reddito di lavoro dipendente riconducibile ad una attività di lavoro svolta all’estero.
N.B.: I soggetti che nel 2010 assumono la residenza in Italia, ma che nel 2009 risultavano essere residenti all’estero e che ivi hanno svolto attività di lavoro dipendente, devono verificare la sussistenza del requisito reddituale di euro 35.000.
c) Lavoratori edili
Nel regime di tassazione agevolata rientrano anche quelle somme erogate dai datori di lavoro in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività, ancorché determinati in ambito territoriale sulla base di indicatori correlati all’andamento congiunturale e ai risultati conseguiti dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale. In base a tale principio è ragionevole includere nella detassazione l’elemento economico territoriale del settore edile erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redittività legati all’andamento economico della impresa.
N.B. : si ritiene che vengano esclusi unicamente quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come ad esempio, il superminimo individuale).
Le “erogazioni liberali”
Appare utile ricordare che l’art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 93/2008 ha soppresso la previsione di cui all’art. 51, comma 2, lettera b), del TUIR che escludeva dalla base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro e taluni sussidi economici dallo stesso concessi. In particolare, le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti erano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, fino a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Per effetto della suddetta soppressione, le erogazioni liberali concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l’intero importo, ferme restando le specifiche eccezioni previste nell’art. 51 del TUIR
Misura
L’agevolazione consiste nell’introduzione di una imposta del 10%, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite massimo di 6.000 euro lordi. La misura è applicabile agli emolumenti erogati in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività, nel periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2010.
N.B. : Le somme predette, nei limiti di 6.000 euro, non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare; si computano, invece, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Limite reddituale
A beneficiare dello sconto fiscale sono i lavoratori dipendenti del settore privato (anche a termine e part-time) che nell’anno 2009 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro ovvero, come specificato in precedenza, che non hanno avuto redditi da lavoro dipendente. Il reddito da prendere in considerazione è quello da lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria, con esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata.
Il limite di 35.000 euro deve intendersi come ammontare complessivo, riferito a tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2009, anche in relazione a più rapporti di lavoro e anche se tali redditi siano riconducibili ad un’attività di lavoro svolta all’estero .
Modalità operative
Il sostituto d’imposta dovrà calcolare le ritenute da operare dopo aver sottratto dalla retribuzione da assoggettare a detta imposta le trattenute previdenziali obbligatorie. La ritenuta del 10% deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali. Ai fini del calcolo del limite massimo di 6.000 euro lordi sul quale applicare l’imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
Premio 6.000
Contributi 551,4 (6.000 X 9,19%)
Imponibile imposta sostitutiva 5.548,6
Imposta sostitutiva 554,86 (5.548,6 X 10%)
In questo esempio l’imponibile presenta una “capienza” pari ad euro 451,40
Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare espressamente e per iscritto all’agevolazione e mantenere la tassazione ordinaria ma in assenza di esplicita rinuncia, il sostituto d’imposta applica direttamente l’imposta sostitutiva. Se non trattenuta dal sostituto, l’imposta può essere applicata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
L’imposta sostitutiva può essere oggetto di compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Modello CUD
Il sostituto d’imposta deve indicare separatamente nel CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo di quest’ultima, nonchè la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non sia stata applicata a seguito della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.
Adempimenti
Il datore di lavoro:
1) Verifica il reddito del dipendente per l’anno 2009 (Il datore di lavoro acquisisce dal dipendente il modello reddituale o in alternativa una autocertificazione)
2) Verifica del massimale di 6.000 euro da assoggettare a detassazione
3) Verifica la “detassabilità” delle erogazioni
4) Verifica del periodo di corresponsione della erogazione e del periodo di effettuazione della prestazione che ha dato luogo all’incentivo (01 gennaio- 31 dicembre 2010)
5) Procede alla detassazione

Scritto il 6-1-2010 alle ore 19:38
Solo una domanda : le somme percepite per lo svolgimento del lavoro notturno in fabbrica continueranno ad essere assoggettate a detassazione come per gli anni scorsi ?
Grazie mille !
Scritto il 6-1-2010 alle ore 21:30
La norma prevista nella Finanziaria per il 2010 LEGGE 23 dicembre 2009 , n. 191) stabilisce una “mera proroga” della disposizione previgente, per cui, le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate sono agevolabili laddove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Scritto il 7-1-2010 alle ore 18:49
Solo un chiarimento:
Esempio
Reddito lordo lavoratore 2009: euro 33.000 + reddito assoggettato a detassazione 2009: euro 5.500
Totale 38.500
il lavoratore ha diritto anche per il 2010 a detassazione di eventuali premi oppure no?
Ovvero,il limite 2009 di euro 35.000 comprende anche i redditi 2009 percepiti a titolo di premi produttività (detassati)?
Grazie mille
Scritto il 7-1-2010 alle ore 21:01
Carissimo Mauro, anche se non ci troviamo all’interno della rubrica “Esperto Lavoro” appare utile sottolineare che ai fini della verifica della soglia reddituale, si deve considerare il reddito di lavoro dipendente, relativo al 2009, soggetto a tassazione ordinaria, con esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata. Il limite deve intendersi come ammontare complessivo, riferito a tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2009, anche in relazione a più rapporti di lavoro e anche se tali redditi siano riconducibili ad un’attività di lavoro svolta all’estero.
Scritto il 8-1-2010 alle ore 12:55
Buongiorno, avrei bisogno di sapere se l’una tantum per rinnovo ccnl fa parte della detassazione.
Grazie
Scritto il 8-1-2010 alle ore 13:32
Ragioni contrattuali legati al servizio “Esperto Lavoro” non mi consentono di rispondere ai quesiti posti su “Postilla” anche se la domanda è davvero interessantissima……..
La risposta…,comunque……, è contenuta nel mio precedente post.
Grazie per l’intervento Sandra.
Scritto il 11-1-2010 alle ore 19:28
Sono un socio lavoratore della comp.port.br.che presta manodopera all’impresa enel per 345 gg l’anno con turni 4 giornalieri x 6 ore.Vorrei sapere se rientro nella detassazione del 10% sulle maggiorazioni turni.
Scritto il 11-1-2010 alle ore 23:32
Caro Massimiliano,
Una cosa non mi e’ chiara:
Nel CUD relativo all’anno 2008 ho percepito un reddito totale pari a 31.924 euro
L’azienda nuova che mi ha assunto ne 2009 mi ha iniziato ad applicare la detassazione fino all’esaurimento dei 6.000 euro detassandomi il superminimo assorbibile. Ora , con lo stipendio di dicembre, mi ha praticamente annullato la detassazione facendomi pagare, con tassazione IRPEF ordinaria, tutto cio’ che non ho pagato nei mesi precedenti. E’ normale questo?
inoltre non ho capito se per il raggiungimento dei 35.000 si scorpora prima la trattenuta INPS che nel mio caso e’ del 9,49% oppure rientra tutto il lordo nel limite
Grazie di farmi sapere
Marco
Scritto il 12-1-2010 alle ore 10:08
In assenza di rinuncia espressa, il sostituto d’imposta applica direttamente l’imposta sostitutiva. Circa le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva, il sostituto d’imposta calcola le ritenute da operare dopo aver sottratto dalla retribuzione da assoggettare a detta imposta le trattenute previdenziali obbligatorie. La retribuzione lorda resta, a mio avviso, inalterata.
Scritto il 12-1-2010 alle ore 11:07
Ma per calcolare se mi spettava la detassazione nel 2009: va considerato SOLO il reddito 2008 (che non abbia superato i 35.000) o non si ha diritto alla detassazione anche se nell’anno in corso (2009) avevo superato i 35.000 ?
Riepilogo
Reddito 2008 : 31.950
Reddito 2009 : 36.000
Ho diritto alla detassazione per l’anno 2009?
O e’ giusto che a fine 2009 mi abbiano conguagliato tutta la detassazione che mi hanno applicato durante l’anno?
Grazie
Marco
Scritto il 13-1-2010 alle ore 01:56
Rifaccio la stessa domanda fatta in precedenza, la cui risposta non mi è stata chiara. Nel senso gli Euro 5.500 assoggettati a detassazione nel 2009 concorrono si o no a far parte del reddito da lavoro dipendente per l’anno 2010? E quindi ha diritto o no ad usufruire della detassazione?
Grazie mille per la risposta
“Solo un chiarimento:
Esempio
Reddito lordo lavoratore 2009: euro 33.000 + reddito assoggettato a detassazione 2009: euro 5.500
Totale 38.500
il lavoratore ha diritto anche per il 2010 a detassazione di eventuali premi oppure no?
Ovvero,il limite 2009 di euro 35.000 comprende anche i redditi 2009 percepiti a titolo di premi produttività (detassati)?
Grazie mille”
Scritto il 13-1-2010 alle ore 17:46
Caro Raffaello, a mio avviso si.
Il monte retributivo, secondo il mio modestissimo punto di vista, non può essere decurtato di somme che, a questo punto, dovrebbero essere considerate “neutre” e non facenti parte dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2009.
Attendo contributi autorevoli.
Scritto il 19-1-2010 alle ore 13:03
ciao,
ho il ccnl del commercio ; nel 2008 ho avuto un reddito inferiore a 35.000 euro; l’azienda mi corrisponde in busta paga sia un “ad personam non assorbibile” sia un “superminimo assorbibile” sia un “superminimo assorbibile aziendale”.
Durante l’anno ho preso anche un importo “una tantum”.
In azienda non abbiamo un CIA (contratto integrativo aziendale).
Il datore di lavoro NON mi ha applicato la detassazione per tutto l’anno.
Ne avevo diritto ? se sì, per quali voci ? per tutte o solo per alcune ?
Guardando in internet qualcuso sostiene che si deve poter esibire una idonea documentazione che attesti che tali importi sono stati riconosciti per incrementi di produttività. La busta paga non basta a tal fine ?
posso eventualmente richiedere la detassazione in dichiarazione dei redditi ?
grazie mille
Scritto il 22-1-2010 alle ore 20:00
Vorrei cortesemente sapere se esiste un programma di simulazione Mod. 730 per valutare la convenienza o meno di applicare il regime di detassazione per i 6000 E. , visto che ho carichi familiari e detrazioni (interessi passivi mutuo, spese mediche, ecc…) che forse abbatterebbero a zero l’ IRPEF dovuta.
Grazie sentite
Scritto il 2-2-2010 alle ore 18:22
Per Roberto con il quale mi scuso per il ritardo con cui rispondo.
La circostanza che l’azienda le abbia corrisposto emolumenti aggiuntivi rispetto alla paga contrattuale, non è, sic et simpliciter, condizione utile alla detassazione automatica.
Gli incrementi retributivi, infatti, devono essere collegati a situazioni di produttività ed efficienza.
E anche vero, però, che il datore di lavoro avrebbe potuto utilmente far rientrare tali erogazioni nell’alveo della detassazione……..
Scritto il 2-2-2010 alle ore 18:39
la detassazione sulle maggiorazioni turni spetta anche ad un socio lavoratore?Grazie
Scritto il 2-2-2010 alle ore 21:38
chiedo un aiuto…
relativamente ai compensi erogati per periodi di ferie e/o permessi non fruiti PERCHE’IL CONTRATTO DI LAVORO TERMINA…(licenziamento, fine contratto a termine)
questi compensi sono soggetti a detassazione?
a mio avviso no perchè nn legati alla produttività…ma chiedo un aiuto
grazie tante
Scritto il 3-2-2010 alle ore 12:59
Per Damiano.
In base alla normativa vigente che equipara il socio lavoratore con regolare contratto di lavoro subordinato alla generalità dei lavoratori subordinati, direi di SI.
Scritto il 3-2-2010 alle ore 13:12
Per Laura.
A mio avviso se permessi e ferie non sono stati fruiti unicamente perchè si è interrotto il rapporto di lavoro, gli stessi non possono essere sottoposti a detassazione. Cerco di spiegarmi meglio.
Se ad esempio le ferie non fruite si riferiscono al periodo feriale in corso di maturazione e quindi alla chiusura del rapporto vengono pagate in ratei, il relativo compenso è totalmente slegato dai principi di produttività ed efficienza.
Scritto il 3-2-2010 alle ore 13:55
ringrazio tantissimo per la sollecita e chiara risposta
(complimenti per il blog e le consulenze)
laura
Scritto il 3-2-2010 alle ore 20:07
Grazie a tutti voi per le numerosissime visite!
Scritto il 3-2-2010 alle ore 20:08
Ho chiesto in azienda il riconoscimento della detassazione sulle maggiorazioni turni previsti dal contratto mi hanno risposto che non rientro perche’ il mio contratto ordinario prevede gia’ le maggiorazione a chi dovrei rivolgermi per esaudire questo mio diritto.Grazie.
Scritto il 3-2-2010 alle ore 23:15
Innanzi tutto complimenti per le prezione informazioni che da’ nel suo blog. Avrei una domanda circa la detassazione dei premi di produttività; nell’azienda in cui lavoro il datore di lavoro sostiene che per il 2010 hanno diritto a detassazione solo i Premi di Produttività veri e propri, mentre non ne hanno diritto ad esempio secondo lui; gli straordinari, le forme di flessibilità oraria, le maggiorazioni in funzione di orari a ciclo continuo, l’indennità di reperibilità o di turno…ecc. Tutte svolte in funzione di aumneto di produttività.
Ma non è stat fatta una “mera proroga” dal 2009? Allora la risposta che io darei è che fino a 35000EUR di reddito dal Lavoro dipendente nel 2000 e 6000EUR di premio esiste la stessa detassazione del 2009 o sbaglio?
Grazie,
Daniele
Scritto il 5-2-2010 alle ore 11:04
Complimenti per le informazioni che dà nel suo Blog.
Le chiedo un aiuto.
Nell’arco dell’anno 2009, non ho applicato la detassazione sul premio di produzione, assoggetandolo a tassazione ordinaria, so che i dipendenti lo possono recuperare in fase di dichiarazione dei redditi, ma il sostituto come deve e dove comunicare ai dipendenti le somme soggette a detassazione.
Inoltre volevo sapere, se per i dipendenti di una casa di cura privata, soggetti a turni, sia festivi che notturni va applicata la detassazione
Grazie mille
Bambina
Scritto il 6-2-2010 alle ore 13:41
Per Dante.
Non ho ben compreso la giustificazione dell’azienda. Potrebbe fornirci ulteriori informazioni?
Grazie
Scritto il 6-2-2010 alle ore 13:46
Sig. Massimiliano mi scusi, ma le è sfuggiata la mia precedente richiesta. Gliela riformulo :
Vorrei cortesemente sapere se esiste un programma di simulazione Mod. 730 per valutare la convenienza o meno di applicare il regime di detassazione per i 6000 E. , visto che ho carichi familiari e detrazioni (interessi passivi mutuo, spese mediche, ecc…) che forse abbatterebbero a zero l’ IRPEF dovuta.
Grazie sentite
Scritto il 6-2-2010 alle ore 18:16
Carissimo Antonio,
non ho risposto alla sua domanda in quanto avrei al massimo potuto (avendone conoscenza) indicarle il marchio di un programma.
Capirà che in un blog,questo non è possibile.
Comunque ogni programma paghe (anche quelli in uso ai Patronati e/o ai Sindacati) prevede o sviluppo presunto del reddito.
A presto
Scritto il 6-2-2010 alle ore 18:20
in riferimento a quanto già chiesto da Mauro e Raffaello ossia situazione reddituale del 2009 in cui si ha avuto un reddito imponibile di € 33000 + un reddito assoggettato a detassazone (in pratica il premio di produzione percepito + eventuali importi rientranti nella tassazone separata) di € 5000, credo che i soggetti che rientrano in questa situazione (tra cui anche io!!!!……..avendo percepito 34,5+4) non avranno diritto all detassazione del premio di produzione…..infatti Il Decreto Legge prevede come limite reddituale nell’anno 2009 euro 35000 al lordo delle somme assogettate nell’anno 2009 all’imposta sostitutiva dell’articolo 2 del citato DLegge).
A prova di ciò sino a Dicembre 2009 (nel 2008 il mio reddito era inferiore ai 35000) l’indennizzo turno che ricevevo mensilmente era detassato all’aliquota del 10% a Gennaio 2010 invece l’indennizzo turno è stato assoggettato a tassazione ordinaria….spero che qualcuno possa confutare la mia tesi…..
Complimenti per il blog, e un saluto a tutti
Scritto il 6-2-2010 alle ore 19:00
l’azienda sostiene che essendo il mio contratto prevede gia’ la maggiorazione turni non ho diritto in quanto la detassazione va effettuata esclusivamente ad quei lavoratori in cui il contratto non prevede la turnazione e’ quindi a richiesta dell’azienda quando gli chiede al lavoratore di effettuare un turno notturno extra va applicata in quell’occasione.Non so piu’ come fargli capire che sono degli incompetenti.
Scritto il 10-2-2010 alle ore 01:05
buonasera,
complimenti leggo frequentemente questo interessantissimo blog
Una domanda:
Per detassare un premio produttività bisogna a priori prevederlo in un accordo scritto?
Mi spiego meglio:
Per detassare un premio mensile (variabile rispetto alla produttività)basta inserirlo in busta paga con la voce premio produzione o bisogna comunicare per iscritto al dipendene che gli verrà corrisposo un premio collegato alla sua produttività?
bisogna documentare per iscritto che c’è stato un incremento di produttività che ha giustificato il premio?
grazie infinite
nicoletta
Scritto il 10-2-2010 alle ore 10:13
Le circostanze sono uguale a quello che dice damiano non capisco ancora questa opposizione dell’azienda visto che non c’e’ un supplemento di spesa per loro e che beneficiono i lavoratori che fanno con il loro lavoro produttivita’.Grazie
Scritto il 12-2-2010 alle ore 21:26
Buonasera a tutti voi,
vi sarei grato se potreste spiegarmi come verificare se spetta la detassasione al 10%, in quanto ho letto che occorre avere un reddito inferiore a 35000 euro e fin qui va bene, però la la legge dice al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva, mentre spesso leggo nei blog “con esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata”…. Sono un po’ confuso
Inoltre vi sarei grato se potreste indicarmi eventualmente dove reperire documenti chiarificatori.
grazie Emanuele
Scritto il 14-2-2010 alle ore 20:37
Per Dante e Damiano.
Sulla base di una interpretazione letterale della norma, possono rientrare nell’agevolazione anche le indennità e/o le maggiorazioni
di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente
prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa.
Scritto il 14-2-2010 alle ore 20:42
Per Nicoletta.
E’ buona prassi stabilire a priori i rapporti economici con i propri dipendenti quando si prevedano erogzioni di tipo straordinario rispetto alla normale retribuzione.
Ma è solo un fatto di ordine contabile ed eventualmente un supporto probatorio in caso di contestazione, ma la norma non prevede un accordo scritto ai fini della detassazione.
Scritto il 14-2-2010 alle ore 20:48
Per Emanuele.
Ag. Entr. e ML circ. n. 59/2008.
Scritto il 15-2-2010 alle ore 16:16
chiarissimo
grazie
Scritto il 15-2-2010 alle ore 17:47
Grazie a te Nicoletta e a tutti i partecipanti alla discussione
Scritto il 17-2-2010 alle ore 13:10
Complimenti per l’esauriente trattazione. Domanda: in presenza di un premio in origine variabile (ad es. un cottimo: € in funzione del numero di pezzi prodotti) poi divenuto nel tempo fisso (cioè erogato come quota fissa mensile indipendentemente dal numero di pezzi prodotti) deve o meno essere ricompreso nell’imponibile per la detassazione?
Grazie
Scritto il 18-2-2010 alle ore 09:37
Scusate, ma le ore straordinarie di lavoro durante le fasi di conferimento e trasformazione di prodotti agricoli deperibili non sono forse elementi che aumentano la produttività aziendale?
Siccome questo tipo di lavorazione è svolto di solito da personale specializzato e difficilmente sostituibile e che non si sottopone a orari straordinari se non c’e’ l’incentivo della detassazione, l’azienda potrebbe avere una perdita in termini di produttività. E allora perchè questi straordinari che aumenterebbero di fatto la produttività dell’azienda non dovrebbero rientrare nella tassazione ridotta?
Scritto il 22-2-2010 alle ore 11:03
Relativamente alla mia domanda del 19.01
ciao,
ho il ccnl del commercio ; nel 2008 ho avuto un reddito inferiore a 35.000 euro; l’azienda mi corrisponde in busta paga sia un “ad personam non assorbibile” sia un “superminimo assorbibile” sia un “superminimo assorbibile aziendale”.
Durante l’anno ho preso anche un importo “una tantum”.
In azienda non abbiamo un CIA (contratto integrativo aziendale).
Il datore di lavoro NON mi ha applicato la detassazione per tutto l’anno.
Ne avevo diritto ? se sì, per quali voci ? per tutte o solo per alcune ?
Guardando in internet qualcuso sostiene che si deve poter esibire una idonea documentazione che attesti che tali importi sono stati riconosciti per incrementi di produttività. La busta paga non basta a tal fine ?
posso eventualmente richiedere la detassazione in dichiarazione dei redditi ?
grazie mille
e alla sua risposta del 02.02
Per Roberto con il quale mi scuso per il ritardo con cui rispondo.
La circostanza che l’azienda le abbia corrisposto emolumenti aggiuntivi rispetto alla paga contrattuale, non è, sic et simpliciter, condizione utile alla detassazione automatica.
Gli incrementi retributivi, infatti, devono essere collegati a situazioni di produttività ed efficienza.
E anche vero, però, che il datore di lavoro avrebbe potuto utilmente far rientrare tali erogazioni nell’alveo della detassazione…
POSSO QUINDI CHIEDERE LA DETASSAZIONE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ?
Scritto il 4-3-2010 alle ore 14:16
salve vorrei un chiarimento: mio figlio ha intrapreso l’attività lavorativa in azienda metalmeccanica e dopo un periodo di stage, è stato assunto come lavoratore a contratto per un anno. In questi giorni ha ricevuto il CUD relativo ai redditi del 2009 ed abbiamo visto che nelle caselle 77 e 78 (somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario) non vi sono cifre seppure lui abbia fatto straordinari per un valore di circa 1800 euro. Il suo reddito lordo è stato inferiore ai 16000 euro. Allora mi chiedo per i contratti a termine, non vige la regola della tassazione separata del 10 % per gli straordinari ? E poi in sede di mod. 730 si può in qualche modo recuperare la differenza ? grazie
Scritto il 5-3-2010 alle ore 10:17
Salve vorrei un chiarimento: ho per l’anno 2009 un imponibile irpef da lavoro dipendente di 36800 euro tolti i contributi versati mensilmente al fondo pensione (Circa 800 euro)detratti direttamente in Bustapaga+ 6000 euro di redditi da locazione
Ho versato 3000 direttamente al fondo pensione con Bonifico.
Vorrei chiedere se i versamenti effettuati al fondo pensione vanno ad abbattere i 36800 in modo da rientrare nella detassazione dei premi?
Grazie
Scritto il 6-3-2010 alle ore 13:29
Buongiorno, nella tassazione 10 % rientrano anche gli straordinari?
Scritto il 9-3-2010 alle ore 12:31
Buongiorno, mio marito con reddito al di sotto dei 35.000 richiesti questo mese ha ricevuto una tantum in busta ma tassata regolarmente.
Avrebbero dovuto detassargliela al 10%
In teoria è stata erogata perchè ha raggiunto gli obiettivi richiesti nell’anno…..
Ha un contratto del commercio
Grazie
Scritto il 14-3-2010 alle ore 12:36
Ciao Massimo,
nel 2009 ho percepito un reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria equivalente a 32000 euro + un reddito a tassazione separata equivalente a 6000 euro. Quest’anno mi hanno tolto l’agevolazione della detassazione al 10 % in quanto il mio datore di lavoro mi ha riferito di aver superato la soglia dei 35000 euro nel 2009.
Leggo in molti siti, ed in questo blog, che il reddito da considerare è soltanto quello soggetto a tassazione ordinaria mentre su altri siti leggo che bisogna considerare il reddito da lavoro dipendente del 2009 al lordo delle somme soggette a tassazione separata.
Massimo, per cortesia, potresti indicarmi dove posso scaricare un documento che sostiene la tua tesi? Grazie infinite.
Scritto il 14-3-2010 alle ore 18:27
Rispondo a Mattia riservandomi di fornire risposta a tutte le richieste di chiarimento pervenute e per le quali vi ringrazio.
Con circolare n. 49/2008, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la verifica del limite di reddito di euro 30.000 riguarda i soli redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir”.
Scritto il 14-3-2010 alle ore 18:29
Filippo può chiarire cosa intende con la frase ” deve o meno essere ricompreso nell’imponibile per la detassazione?”
Scritto il 14-3-2010 alle ore 18:31
Per Donatella.
Certo che rientrano gli straordinari! Per qualificare le prestazioni come “straordinario” si fa riferimento alle prestazioni straordinarie rese oltre la 40ª ora (c.d. nozione legale) ma anche oltre il minor limite stabilito dai contratti collettivi di qualunque livello, anche territoriali e aziendali, purché stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Scritto il 14-3-2010 alle ore 18:33
Per Paola.
Se l’erogazione è stta effettuata per compensare il raggiungiento di un pobiettivo, a mio avviso, andava detassata.
Scritto il 14-3-2010 alle ore 18:36
Per Vincenzo.
Concordo perfettamente con te.
Scritto il 14-3-2010 alle ore 18:39
Ad ogni modo permettetemi di ringraziare tutti i miei lettori che hanno portato il preente post a quasi 7.000 visite!!! Pazzesco!
Grazie di cuore!
Scritto il 15-3-2010 alle ore 00:06
Carissimo Massimiliano, grazie infinite per l’info. Stampo tutto e lo porto al datore di lavoro. Distintissimi saluti. Mattia
Scritto il 15-3-2010 alle ore 16:54
Caro Massimiliano ti sarei grato se potessi darmi un chiarimento riguardo la detassazione dei premi per il 2010.
Fino al 2008 ho percepito dalla mia azienda (Telecom Italia) dei premi sotto forma di incentivo per venditori legati a degli obiettivi avuti nel corso dell`anno. Il mio reddito da lavoro dipendente era al netto di questi incentivi sotto i 35000 euro, ma cumulando il reddito da lavoro dipendente agli incentivi superavo tale soglia. La mia azienda opera la detassazione solo sugli straordinari e sui premi di produttiva (erogato questo ultimo solo alle figure professionali non incentivate) ma non sull`incentivo dei venditori. E` corretta questa interpretazione aziendale? Secondo me no, poiche` l`incentivo dei venditori e` una voce variabile legata all`aumento di produttivita aziendale. vorrei conoscere il tuo parere e ti ringrazio fin d`ora.
Giampiero
Scritto il 15-3-2010 alle ore 19:15
salve sig. Massimo,
l’ azienda per la quale lavoro con le competenze di marzo ci eroga il premio di produzione riferito all’ anno 2009 di circa 1700 euro.
siccome ho un reddito inferiore ai 35000 euro lordi, benificerò della tassazione agevolata, e se si in che modo.
grazie
Scritto il 15-3-2010 alle ore 19:50
Le consiglio di affrontare la probLematica con i responsabili amministrativi dell’azienda. Da come e’ prospettata appare pacifica la spettanza.
Scritto il 16-3-2010 alle ore 12:50
Salve vorrei un chiarimento: ho per l’anno 2009 un imponibile irpef da lavoro dipendente di 36800 euro tolti i contributi versati mensilmente al fondo pensione (Circa 800 euro)detratti direttamente in Bustapaga+ 6000 euro di redditi da locazione
Ho versato 3000 direttamente al fondo pensione con Bonifico.
Vorrei chiedere se i versamenti effettuati al fondo pensione vanno ad abbattere i 36800 in modo da rientrare nella detassazione dei premi?
Grazie
Scritto il 16-3-2010 alle ore 15:52
Per Roberto.
Se non trattenuta dal sostituto, l’imposta può essere applicata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Scritto il 16-3-2010 alle ore 15:58
Per Nicola.
A mio avviso NO. Il reddito effettivamente percepito comprende anche quanto versato alla previdenza complementare. La scelta di destinare parte del proprio reddito alla previdenza complementare, non puo’ essere considerata neutra ai fini reddituali.
Scritto il 16-3-2010 alle ore 16:48
Salve massimiliano
grazie per le notizie utilissime e le risposte chiare ed efficaci.
Non mi è chiara una cosa:
Nella risposta a Donatella viene scritto che gli straordinari rientrano nella detassazione, chiedo scusa ma non mi è chiaro questo passaggio.
Non avevo trovato nulla di esplicito riguardo gli straordinari
grazie infinite ed ancora complienti per le 7000 visite raggiunte!!
nicoletta